Art. 2.
  1. Gli importi  dovuti dai trasgressori per le  spese di rimozione,
come sopra fissati, devono  essere determinati tenendo conto altresi'
dei seguenti parametri di differenziazione:
  a) operazione  di intervento con  unico autoveicolo di  rimozione e
con  prelevamento nello  stesso luogo,  o in  zone contigue,  di piu'
veicoli e loro  convogliamento al deposito: il diritto  di chiamata e
l'indennita' chilometrica, pevisti, a  seconda dei casi, alle lettere
A), B) e C) dell'articolo 1,  comma 1, devono essere suddivisi per il
numero  di  veicoli rimossi.  La  tariffa  riguardante le  operazioni
connesse  al  carico ed  allo  scarico  deve essere  corrisposta  per
ciascun veicolo.
  b)  orario  notturno o  giornata  festiva:  aumento del  30%  delle
tariffe previste;
  c) se l'interessato sopraggiunge durante le operazioni di rimozione
del veicolo, la restituzione dello stesso e' consentita, al sensi del
comma 2 dell'articolo 397 del decreto del Presidente della Repubblica
n.  495/1992,  come  modificato  dall'articolo 224  del  decreto  del
Presidente della Repubblica n. 610/1996, previo pagamento di tutte le
operazioni gia' eseguite e da eseguire per la restituzione stessa.
  2.  Per  eventuali  casi  di  rimozione  di  veicoli,  regolarnente
parcheggiati, per  urgenti motivi  di ordine  pubblico o  di pubblica
necessita', nulla e' dovuto dai proprietari degli stessi.
 
           Nota all'art. 2:
            -  Il  testo    vigente dell'art. 397, comma 2, del  gia'
          citato D.P.R.  16 dicembre 1992, n. 495, e' il seguente:
            "2.   Il   trasferimento   dei    veicoli    dal    luogo
          dell'infrazione  al  luogo  del  deposito   e' effettuato o
          direttamente  con  gli      appositi   veicoli   appartenti
          all'ente   proprietario    ovvero    con  gli   autoveicoli
          appartenenti alle  ditte cui il  servizio e' stato concesso
          ai sensi dell'art. 159, comma  2, del codice,  e  dell'art.
          354.    In  ogni caso i veicoli   adibiti   alla  rimozione
          devono  avere  le   caratteristiche prescritte    dall'art.
          12.     L'organo     di     polizia  precedente    comunica
          all'interessato  l'avvenuta  rimozione  ed    il  luogo  di
          deposito,   quando   possibile.     Nel  caso     in    cui
          l'interessato   sopraggiunga durante   le  operazioni    di
          rimozione    del   veicolo,   e'   consentita   l'immediata
          restituzione  del veicolo  stesso,  previo pagamento  delle
          spese    di  intervento  e  rimozione  all'incaricato   del
          concessionario  del  servizio  di rimozione che ne rilascia
          ricevuta".