Art. 3.
  1. Le tariffe  di cui all'articolo 1 sono  aggiornate all'inizio di
ogni anno dagli enti concedenti  il servizio di rimozione, secondo le
previsioni  di  cui  all'articolo  397,  comma  4,  del  decreto  del
Presidente   della   Repubblica    n.   495/1992,   come   modificato
dall'articolo  224 del  decreto  del Presidente  della Repubblica  n.
610/1996, in  misura non  superiore all'intera  variazione, accertata
dall'ISTAT,  dell'indice dei  prezzi al  consumo per  le famiglie  di
operai e impiegati noto al 31 dicembre dell'anno precedente.
 
           Nota all'art. 3:
            -  Il    testo vigente dell'art. 397,   comma 4, del piu'
          volte  citato  D.P.R.  16  dicembre  1992,  n.  495  e'  il
          seguente:
            "4.      Per  la    restituzione  del    veicolo  rimosso
          l'interessato o   la persona  da  lui  delegata  si    deve
          presentare  al  responsabile del luogo di deposito provando
          il titolo    alla  restituzione  e  versando  le  spese  di
          intervento,  rimozione    e    custodia  secondo    tabelle
          preparate    ed  annualmente       aggiornate     dall'ente
          proprietario.   Della    avvenuta restituzione  e'  redatto
          verbale  sottoscritto dal  custode  e  dal proprietario del
          veicolo o persona  da lui delegata che  espressamente  deve
          dichiarare,    previo accertamento, che  il veicolo non  ha
          subito  danni    palesi  od    occulti  a    seguito  della
          rimozione.   Una      copia  del  verbale    e'  rilasciata
          all'interessato.  Del  pagamento delle   spese suddette  e'
          rilasciata quietanza dal custode".