Art. 3. 1. Le tariffe di cui all'articolo 1 sono aggiornate all'inizio di ogni anno dagli enti concedenti il servizio di rimozione, secondo le previsioni di cui all'articolo 397, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica n. 495/1992, come modificato dall'articolo 224 del decreto del Presidente della Repubblica n. 610/1996, in misura non superiore all'intera variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati noto al 31 dicembre dell'anno precedente.
Nota all'art. 3: - Il testo vigente dell'art. 397, comma 4, del piu' volte citato D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 e' il seguente: "4. Per la restituzione del veicolo rimosso l'interessato o la persona da lui delegata si deve presentare al responsabile del luogo di deposito provando il titolo alla restituzione e versando le spese di intervento, rimozione e custodia secondo tabelle preparate ed annualmente aggiornate dall'ente proprietario. Della avvenuta restituzione e' redatto verbale sottoscritto dal custode e dal proprietario del veicolo o persona da lui delegata che espressamente deve dichiarare, previo accertamento, che il veicolo non ha subito danni palesi od occulti a seguito della rimozione. Una copia del verbale e' rilasciata all'interessato. Del pagamento delle spese suddette e' rilasciata quietanza dal custode".