Art. 4. Il concessionario del servizio di rimozione deve dotare ogni veicolo adibito al servizio medesimo di polizza assicurativa contro la responsabilita' civile verso terzi, prevista dall'articolo 2043 del codice civile per un massimale non inferiore a tre miliardi di lire quanto ai veicoli da impiegare per i servizi previsti all'articolo 1, comma 1, lettere A) e B), e non inferiore a cinque miliardi di lire quanto ai veicoli da impiegare per il servizio previsto all'articolo 1, comma 1, lettera C). Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 4 settembre 1998 Il Ministro dei trasporti e della navigazione Burlando Il Ministro dei lavori pubblici Costa Visto, il Guardasigilli: Flick Registrato alla Corte dei conti il 9 novembre 1998 Registro n. 2 Trasporti e navigazione, foglio n. 369
Nota all'art. 4: - Il testo dell'art. 2043 del codice civile e' il seguente: "Art. 2043 (Risarcimento per fatto illecito). - Qualunque fatto doloso o colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno".