Art. 4.
  Il  concessionario  del  servizio  di rimozione  deve  dotare  ogni
veicolo adibito  al servizio medesimo di  polizza assicurativa contro
la responsabilita'  civile verso  terzi, prevista  dall'articolo 2043
del codice  civile per un massimale  non inferiore a tre  miliardi di
lire  quanto  ai   veicoli  da  impiegare  per   i  servizi  previsti
all'articolo 1,  comma 1, lettere A)  e B), e non  inferiore a cinque
miliardi  di lire  quanto ai  veicoli  da impiegare  per il  servizio
previsto all'articolo 1, comma 1, lettera C).
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
   Roma, 4 settembre 1998
                                        Il Ministro dei trasporti
                                           e della navigazione
                                                 Burlando
Il Ministro dei lavori pubblici
          Costa
 Visto, il Guardasigilli: Flick
  Registrato alla Corte dei conti il 9 novembre 1998
  Registro n. 2 Trasporti e navigazione, foglio n. 369
 
           Nota all'art. 4:
            -  Il  testo  dell'art.  2043  del  codice  civile  e' il
          seguente:
            "Art.   2043 (Risarcimento    per  fatto    illecito).  -
          Qualunque  fatto  doloso o   colposo, che  cagiona ad altri
          un danno  ingiusto, obbliga colui che ha commesso il  fatto
          a risarcire il danno".