Art. 16.

  1. L'articolo 19 del decreto legislativo 24 luglio 1992, n. 358, e'
sostituito dal seguente:
  "Art.  19 (Criteri di aggiudicazione e anomalia dell'offerta). - 1.
Le  forniture  previste dal presente testo unico, sono aggiudicate in
base a uno dei seguenti criteri:
    a)  al  prezzo  piu' basso, qualora la fornitura dei beni oggetto
del   contratto  debba  essere  conforme  ad  appositi  capitolati  o
disciplinari tecnici;
    b)   a   favore  dell'offerta  economicamente  piu'  vantaggiosa,
valutabile  in  base  ad  elementi diversi, variabili a seconda della
natura della prestazione, quali il prezzo, il termine di esecuzione o
di  consegna,  il costo di utilizzazione, il rendimento, la qualita',
il  carattere  estetico  e funzionale, il valore tecnico, il servizio
successivo  alla  vendita  e  l'assistenza tecnica; in questo caso, i
criteri  che saranno applicati per l'aggiudicazione della gara devono
essere  menzionati  nel  capitolato  d'oneri  e  nel  bando  di gara,
possibilmente  nell'ordine  decrescente  di  importanza  che  e' loro
attribuita.
  2.  Qualora  talune offerte presentino carattere anormalmente basso
rispetto alla prestazione, l'amministrazione aggiudicatrice, prima di
escluderle,  chiede  per  iscritto  le  precisazioni  in  merito agli
elementi  costitutivi  dell'offerta ritenuti pertinenti e li verifica
tenendo conto di tutte le spiegazioni ricevute.
  3.  L'amministrazione  aggiudicatrice  tiene conto, in particolare,
delle   giustificazioni   riguardanti   l'economia  del  processo  di
fabbricazione  o  le  soluzioni  tecniche  adottate  o  le condizioni
eccezionalmente  favorevoli di cui dispone il concorrente per fornire
il prodotto o l'originalita' del prodotto stesso.
  4.  Sono  assoggettate alla verifica di cui ai commi 2 e 3 tutte le
offerte  che  presentano  una percentuale di ribasso che supera di un
quinto  la  media  aritmetica  dei  ribassi  delle  offerte  ammesse,
calcolata senza tenere conto delle offerte in aumento.
  5.  Nel caso di aggiudicazione dell'appalto con le modalita' di cui
al  comma  1,  lettera  a), l'amministrazione aggiudicatrice comunica
alla  Commissione  delle Comunita' europee l'esclusione delle offerte
ritenute troppo basse.".