Art. 10. 1. All'articolo 8, comma 11-bis, del decretolegge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, dopo la parola: "commerciale," sono inserite le seguenti: "industriale e petrolifera, di servizio passeggeri,".
Nota all'art. 10: - Il testo vicente del comma 11-bis, dell'art. 8, del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, come modificato dalla legge qui pubblicata, e' il seguente: "11-bis. - Il porto di Gioia Tauro e' classificato, ai fini dell'art. 4 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, di rilevanza economica internazionale ed inserito nella categoria II, classe I, con funzioni commerciale, industriale e petrolifera, di servizio passeggeri, peschereccia, turistica e da diporto".