Art. 10.
  1. All'articolo 8, comma 11-bis, del decretolegge 30 dicembre 1997,
n. 457, convertito, con modificazioni,  dalla legge 27 febbraio 1998,
n.  30, dopo  la parola:  "commerciale," sono  inserite le  seguenti:
"industriale e petrolifera, di servizio passeggeri,".
 
           Nota all'art. 10:
            -  Il  testo  vicente  del comma 11-bis, dell'art. 8, del
          decreto-legge 30 dicembre 1997,  n.  457,  come  modificato
          dalla legge qui pubblicata, e' il seguente:
            "11-bis.  -  Il porto  di  Gioia  Tauro  e' classificato,
          ai   fini dell'art.  4  della  legge  28  gennaio 1994,  n.
          84,  di  rilevanza economica internazionale    ed  inserito
          nella  categoria II,   classe I, con  funzioni commerciale,
          industriale   e   petrolifera,  di    servizio  passeggeri,
          peschereccia, turistica e da diporto".