Art. 16.
  1. Il primo  comma dell'articolo 152 del  codice della navigazione,
come sostituito dall'articolo 7, comma 1-quater, del decreto-legge 30
dicembre 1997, n. 457, convertito,  con modificazioni, dalla legge 27
febbraio 1998, n. 30, e' sostituito dal seguente:
  "Il passavanti  provvisorio e' rilasciato  in caso di  urgenza alle
navi di  nuova costruzione  o provenienti  da registro  straniero che
siano immatricolate  nella Repubblica. Il passavanti  provvisorio per
le  navi provenienti  da  registro straniero  puo' essere  rilasciato
anche prima della loro  immatricolazione nella Repubblica in presenza
di  espressa  dichiarazione   dell'autorita'  marittima  o  consolare
straniera che il venditore ha  avanzato la richiesta di cancellazione
della nave dai registri secondo le procedure ivi vigenti e che l'atto
di  nazionalita',  o  documento   equipollente,  e'  stato  preso  in
consegna. Il passavanti e' anche rilasciato  alle navi il cui atto di
nazionalita'  o altro  documento  equivalente sia  andato smarrito  o
distrutto".