Art. 4.
  1. Alle imprese cui, con  provvedimenti adottati entro il 31 luglio
1998, sono  stati concessi  contributi sul  credito navale,  ai sensi
degli  articoli 3,  4 e  6  della legge  10  giugno 1982,  n. 361,  e
successive  modificazioni, nonche'  ai sensi  degli articoli  9 e  10
della  legge  14  giugno  1989,   n.  234,  e  dell'articolo  10  del
decreto-legge 24  dicembre 1993,  n. 564,  convertito dalla  legge 22
febbraio 1994, n. 132, per lavori  iniziati entro il 28 febbraio 1997
il  Ministero dei  trasporti  e della  navigazione  e' autorizzato  a
corrispondere anticipatamente, in un'unica  soluzione, le ultime rate
di  contributo ancora  da  erogare per  un  importo corrispondente  a
quello delle rate intercorrenti tra il semestre successivo all'inizio
dei  lavori di  costruzione e  quello di  effettiva decorrenza  della
erogazione  del   contributo.  Contestualmente   alla  corresponsione
dell'anticipazione sono annullati gli  impegni di spesa relativi alle
rate anticipate.
  2.  L'anticipazione  della corresponsione  di  cui  al comma  1  e'
esclusa  per le  rate  il  cui pagamento  e'  imputato agli  esercizi
finanziari 1998 e 1999.
  3. Le  imprese che si  trovano nelle condizioni  di cui al  comma 1
sono tenute a presentare, a pena di decadenza, istanza entro tre mesi
dalla data di entrata in vigore della presente legge. Nel caso in cui
le rate di contributo anticipate  siano oggetto di cessione, totale o
parziale, ai  sensi dell'articolo 1260 del  codice civile, notificata
all'Amministrazione, l'istanza stessa e'  presentata dal titolare del
contributo  congiuntamente  al  nulla  osta  del  cessionario  o,  in
alternativa,  dal  cessionario  congiuntamente   al  nulla  osta  del
cedente. L'anticipazione di cui al  comma 1 e' comunque disposta solo
a favore del cessionario.
  4. Per le  finalita' di cui al presente articolo  e' autorizzato il
limite di  impegno quindicennale  in ragione  di lire  66.000 milioni
annue a decorrere  dall'anno 1999. Per la  corresponsione delle somme
di cui  al comma  1 si applicano  le procedure di  cui alla  legge 31
dicembre 1991, n. 431, e successive modificazioni.
  5. La decorrenza  di erogazione del contributo  al creditore navale
dal semestre  successivo all'inizio dei lavori,  prevista dalle norme
di legge di cui al comma 1, va intesa come termine iniziale prima del
quale  le  rate  medesime  non  possono in  ogni  caso  essere  fatte
decorrere.  La   decorrenza  effettiva  inizia   solo  dall'esercizio
finanziario nel  quale e' possibile  assumere il relativo  impegno di
spesa.
 
           Note all'art. 4:
            -  Il  testo  degli    articoli  3, 4 e 6 della legge  10
          giugno 1982, n.   361  (Modifiche  ed  integrazioni    alla
          normativa  riguardante il credito navale), pubblicata nella
          Gazzetta Ufficiale  17 giugno 1982, n. 165, e' il seguente:
            "Art.   3.  -   Il  Ministro   della  marina   mercantile
          dichiara l'ammissibilita' al  contributo  della  operazione
          proposta.
            Tale    provvedimento perde   i  suoi effetti  qualora  i
          lavori,   nei successivi    diciotto  mesi,    non  abbiano
          raggiunto  almeno   il 25  per cento dell'opera complessiva
          ed e'   revocato se  i  lavori  medesimi  non  siano  stati
          ultimati nel termine di trentasei mesi dal loro inizio.
            Ove  il  contratto   preveda la costruzione di piu'  navi
          dello stesso tipo, i termini di cui al   precedente  comma,
          sono   aumentati   di   dodici   mesi   limitatamente  alla
          costruzione della   seconda nave  e  di  sei  mesi  per  la
          costruzione della terza.
            I  termini  di  cui  ai  precedenti secondo e terzo comma
          possono  essere  prorogati  dal   Ministro   della   marina
          mercantile  per  motivi  eccezionali  ove  la    istanza di
          proroga corredata    dalla  documentazione  necessaria  sia
          stata presentata prima della scadenza.
            Il  contributo    e' concesso   con decreto  del Ministro
          della marina  mercantile  ed    e'  corrisposto    in  rate
          semestrali,  decorrenti    dal 1 gennaio  o  dal  1  luglio
          successivi  all'inizio  dei  lavori,   da accertarsi  sulla
          base  di    idonea  documentazione,  sempreche'  sia  stata
          prestata idonea fideiussione bancaria o assicurativa.
            Il  Ministro  della  marina  mercantile,  successivamente
          all'iscrizione   dell'unita'     nei  registri     previsti
          dall'art. 146  del codice  della navigazione,  determina in
          via  definitiva    il  contributo    secondo  le  modalita'
          previste dall'art. 1 della presente legge.
            Se    l'accertamento    definitivo    dell'ammontare  del
          contributo  da' luogo  a  differenze positive  rispetto   a
          quello  calcolato    in   via presuntiva,     il   Ministro
          della  marina   mercantile  provvede   a corrispondere   le
          maggiorazioni   a  rate semestrali  costanti per  la durata
          di dodici anni.
            Nel caso in cui si debba  procedere ad una  riduzione  di
          impegno,  il Ministro  della  marina  mercantile  provvede,
          contestualmente    alla  emanazione     del   provvedimento
          definitivo,    al   recupero in   un'unica soluzione  delle
          somme   gia'  corrisposte    maggiorate  degli    interessi
          calcolati  sulla   base del   tasso ufficiale di  sconto in
          vigore alla data di emanazione del provvedimento, aumentato
          di 2 punti".
            "Art. 4. - Per l'acquisto  di    navi  battenti  bandiera
          estera  in  eta' non inferiore a 3  anni e non superiore ai
          10 anni   e  di  stazza  lorda  non  superiore    a  10.000
          tonnellate,  ove l'acquisto   sia perfezionato entro trenta
          mesi dalla entrata  in vigore della  presente  legge,  puo'
          essere    concesso    al   proprietario   della   nave   un
          contributo  pari all'1,88 per cento per   ogni  semestre  e
          per  la  durata    di  10  anni  del prezzo   di   acquisto
          ritenuto  congruo  dal  Ministro  della  marina  mercantile
          sulla   base   dei  criteri  di  cui  al  sesto  comma  del
          precedente art. 1.
            Detto contributo e' concesso con   decreto  del  Ministro
          della  marina  mercantile  ed    e'  corrisposto    in rate
          semestrali, decorrenti  dal 1 gennaio   o dal   1    luglio
          successivi     all'iscrizione  dell'unita'    nei  registri
          previsti dall'art. 146 del codice della navigazione".
            "Art. 6.  - La  mancata osservanza  dei termini   di  cui
          al secondo comma  del precedente  art.  3 e  del successivo
          art.  7 nonche'  la vendita  all'estero dell'unita'  per la
          quale  e'  stato concesso  il contributo, intervenuta prima
          che   sia  trascorso  almeno    un  terzo  del  periodo  di
          erogazione del  contributo stesso, comportano la  decadenza
          del  beneficio  e  l'obbligo  di   restituzione delle somme
          percepite piu' gli interessi  calcolati    sulla  base  del
          tasso  ufficiale    di  sconto  in vigore alla data   della
          dichiarazione di decadenza,  aumentato di due punti.
            La  perdita  dei requisiti  della  piu'  alta classe  del
          Registro italiano navale da parte della nave per  la  quale
          e' stata disposta la concessione del contributo comporta la
          cessazine della corresponsione del contributo".
            - Il  testo degli articoli  9 e 10 della  legge 14 giugno
          1989, n.  234, e' il seguente:
            "Art.     9.   -    1.  Per    i  lavori   relativi  alla
          costruzione,  trasformazione,  modificazione     e   grande
          riparazione delle  unita' di cui all'art. 1  effettuati nei
          cantieri  nazionali  o    dei Paesi membri delle  Comunita'
          europee,   il Ministro    della  marina    mercantile  puo'
          concedere  alle  imprese  aventi  i    requisiti per essere
          proprietarie di navi italiane   ai sensi    degli  articoli
          143  e   144 del  codice della navigazione  un   contributo
          inteso  a  ridurre   i  relativi  oneri finanziari.
            2.  Il contributo  di cui  al   comma 1   e' inteso    ad
          allineare    le  condizioni  praticate dagli enti creditizi
          nazionali a quelle conformi alla risoluzione dei  Consiglio
          dell'OCSE  del  3    agosto  1981  (accordo  sui    crediti
          all'esportazione    di   navi) e  successive modifiche,  di
          seguito denominato "accordo OCSE"".
            3. Il contributo e' ragguagliato al  prezzo  contrattuale
          dell'opera,  comprensivo dell'eventuale  revisione e  delle
          aggiunte  e/o varianti risultanti da  atti  di  data  certa
          anteriore  all'ultimazione  dei  lavori  o, in assenza   di
          contratto,  al  prezzo  dichiarato  dal    cantiere  ed  e'
          concesso  ad  iniziative per le  quali i relativi contratti
          siano stati stipulati successivamente al   1  gennaio  1987
          ovvero  per   le quali, in assenza di contratto, i relativi
          lavori abbiano avuto inizio da tale data.
            4.   L'importo   del   contributo    non   puo'    essere
          superiore    alla differenza  tra due  piani d'ammortamento
          a rate  costanti, riferiti all'80  per cento  del prezzo  e
          della  durata prevista  dall'accordo OCSE, l'uno  al  tasso
          di  cui  al  citato  accordo  OCSE  e  l'altro  al tasso di
          riferimento  da applicare ai  finanziamenti per il  credito
          navale fissato semestralmente  con  proprio  decreto    dal
          Ministro del tesoro e vigente alla data del contratto o, in
          assenza di contratto, alla data di inizio dei lavori".
            "Art.  10.  - Il contributo di cui all'art. 9 e' concesso
          con decreto del  Ministro  della marina  mercantile  ed  e'
          corrisposto  in  rate semestrali costanti per la durata  di
          otto  anni  e  sei  mesi  decorrenti  dal 1   marzo o dal 1
          settembre successivi all'inizio dei  lavori, da  accertarsi
          sulla  base   di  adeguata documentazione,  sempre che  sia
          stata prestata idonea fidejussione bancaria o assicurativa.
            2.    Il contributo   puo' essere   corrisposto in  unica
          soluzione  in valore  attuale  all'atto  della  ultimazione
          dei  lavori  o,  dietro presentazione    di    fidejussione
          bancaria   o   assicurativa,   al raggiungimento del 10 per
          cento dei lavori.
            3.  I  lavori  di  cui  all'art.  9,  comma  1,  relativi
          a    nuove costruzioni,   per  i  quali  sia stata  chiesta
          la  concessione   del contributo, devono  essere  ultimati,
          pena la decadenza del contributo stesso, entro trenta  mesi
          dal  loro inizio. Per  quelli relativi alla trasformazione,
          modificazione e   grande  riparazione,    il  termine    di
          ultimazione    e'  di    ventiquattro mesi.   Detti termini
          possono essere prorogati   dal  Ministro    della    marina
          mercantile   per   ragioni esclusivamente di ordine tecnico
          ed  ove ne sia fatta richiesta prima della scadenza.
            4.    Il    Ministro     della     marina     mercantile,
          successivamente  all'ultimazione  dei  lavori, determina in
          via definitiva il contributo secondo le modalita'  previste
          dall'art. 9.
            5.  Se    l'accertamento  definitivo  dell'ammontare  del
          contributo da' luogo  a  differenze positive   rispetto   a
          quello  calcolato    in   via presuntiva,     il   Ministro
          della  marina   mercantile  provvede   a corrispondere   le
          maggiorazioni   a  rate semestrali  costanti per  la durata
          di otto  anni e sei mesi  od in unica soluzione  a  seconda
          del tipo di erogazione prescelta.
            6.  Nel  caso in cui si  debba procedere ad una riduzione
          di impegno, il Ministro  della marina  mercantile provvede,
          contestualmente  alla   emanazione      del   provvedimento
          definitivo,    al   recupero in   un'unica soluzione  delle
          somme   gia'  corrisposte    maggiorate  degli    interessi
          calcolati  sulla   base del   tasso ufficiale di  sconto in
          vigore alla data di emanazione del provvedimento  aumentato
          di due punti".
            -  Per  il  testo  dell'art.  10,  del  decreto-legge  24
          dicembre 1993, n.  564, si veda nelle note all'art. 1.
            - Il testo  dell'art.  1260  del  codice  civile,  e'  il
          seguente:
            "Art.    1260    (Cedibilita' dei   crediti).   -   1. Il
          creditore  puo' trasferire a titolo oneroso o  gratuito  il
          suo  credito,  anche  senza  il  consenso   del   debitore,
          purche'  il  credito  non   abbia   carattere  strettamente
          personale    o il   trasferimento   non  sia vietato  dalla
          legge.
            2. Le   parti possono   escludere  la  cedibilita'    del
          credito,  ma il patto non e'  opponibile al cessionario, se
          non  si    prova  che  egli  lo  conosceva  al  tempo della
          cessione".
            - Per il titolo della legge 31 dicembre 1991, n. 431,  si
          veda nelle note all'art. 1.