Art. 11.
            (Realizzazione di opere pubbliche senza oneri
             finanziari per la pubblica amministrazione)

  1. Dopo l'articolo 37 della legge n. 109, sono aggiunti i seguenti:
"Art.  37-bis.  - (Promotore). - 1. Entro il 30 giugno di ogni anno i
soggetti  di  cui  al  comma  2,  di  seguito denominati "promotori",
possono presentare alle amministrazioni aggiudicatrici proposte rela-
tive  alla  realizzazione  di lavori pubblici o di lavori di pubblica
utilita', inseriti nella programmazione triennale di cui all'articolo
14,  comma  2,  ovvero  negli strumenti di programmazione formalmente
approvati   dall'amministrazione   aggiudicatrice  sulla  base  della
normativa   vigente,   tramite   contratti  di  concessione,  di  cui
all'articolo  19,  comma  2,  con risorse totalmente o parzialmente a
carico  dei promotori stessi. Le proposte devono contenere uno studio
di   inquadramento   territoriale   e   ambientale,   uno  studio  di
fattibilita',  un  progetto preliminare, una bozza di convenzione, un
piano economico-finanziario asseverato da un istituto di credito, una
specificazione  delle  caratteristiche  del servizio e della gestione
nonche' l'indicazione degli elementi di cui all'articolo 21, comma 2,
lettera    b),    e    delle    garanzie    offerte   dal   promotore
all'amministrazione   aggiudicatrice.   Le  proposte  devono  inoltre
indicare  l'importo delle spese sostenute per la loro predisposizione
comprensivo   anche   dei   diritti  sulle  opere  d'ingegno  di  cui
all'articolo   2578   del   codice  civile.  Tale  importo,  soggetto
all'accettazione  da  parte della amministrazione aggiudicatrice, non
puo'  superare  il  2,5  per cento del valore dell'investimento, come
desumibile dal piano economico-finanziario.
  2.  Possono  presentare  le  proposte  di cui al comma 1 i soggetti
dotati  di  idonei  requisiti  tecnici,  organizzativi,  finanziari e
gestionali,  specificati  dal  regolamento, nonche' i soggetti di cui
agli articoli 10 e 17, comma 1, lettera f), eventualmente associati o
consorziati con enti finanziatori e con gestori di servizi.
  Art.  37-ter.  -  (Valutazione  della  proposta).  - 1. Entro il 31
ottobre  di  ogni  anno le amministrazioni aggiudicatrici valutano la
fattibilita'  delle proposte presentate sotto il profilo costruttivo,
urbanistico  ed ambientale, nonche' della qualita' progettuale, della
funzionalita',  della  fruibilita' dell'opera, dell'accessibilita' al
pubblico,  del  rendimento,  del costo di gestione e di manutenzione,
della  durata  della concessione, dei tempi di ultimazione dei lavori
della  concessione,  delle tariffe da applicare, della metodologia di
aggiornamento  delle  stesse,  del valore economico e finanziario del
piano   e  del  contenuto  della  bozza  di  convenzione,  verificano
l'assenza  di  elementi ostativi alla loro realizzazione e, esaminate
le proposte stesse anche comparativamente, sentiti i promotori che ne
facciano richiesta, provvedono ad individuare quelle che ritengono di
pubblico interesse.
  Art. 37-quater. - (Indizione della gara). - 1. Entro il 31 dicembre
di  ogni  anno  le  amministrazioni  aggiudicatrici,  qualora  fra le
proposte   presentate  ne  abbiano  individuate  alcune  di  pubblico
interesse,   applicano,   ove  necessario,  le  disposizioni  di  cui
all'articolo  14,  comma 8, ultimo periodo, e, al fine di aggiudicare
mediante   procedura   negoziata   la  relativa  concessione  di  cui
all'articolo 19, comma 2, procedono, per ogni proposta individuata:
    a)  ad  indire  una gara da svolgere con il criterio dell'offerta
economicamente  piu'  vantaggiosa  di  cui  all'articolo 21, comma 2,
lettera b), ponendo a base di gara il progetto preliminare presentato
dal    promotore,   eventualmente   modificato   sulla   base   delle
determinazioni  delle  amministrazioni stesse, nonche' i valori degli
elementi  necessari per la determinazione dell'offerta economicamente
piu'   vantaggiosa   nelle   misure  previste  dal  piano  economico-
finanziario presentato dal promotore;
    b) ad aggiudicare la concessione mediante una procedura negoziata
da  svolgere  fra  il  promotore ed i soggetti presentatori delle due
migliori  offerte  nella gara di cui alla lettera a); nel caso in cui
alla  gara abbia partecipato un unico soggetto la procedura negoziata
si svolge fra il promotore e questo unico soggetto.
  2. La proposta del promotore posta a base di gara e' vincolante per
lo  stesso  qualora  non  vi  siano  altre  offerte  nella gara ed e'
garantita  dalla  cauzione  di cui all'articolo 30, comma 1, e da una
ulteriore cauzione pari all'importo di cui all'articolo 37-bis, comma
1,  ultimo  periodo,  da  versare,  su richiesta dell'amministrazione
aggiudicatrice, prima dell'indizione del bando di gara.
  3.   I   partecipanti   alla  gara,  oltre  alla  cauzione  di  cui
all'articolo  30,  comma 1, versano, mediante fidejussione bancaria o
assicurativa,  un'ulteriore cauzione fissata dal bando in misura pari
all'importo di cui all'articolo 37-bis, comma 1, ultimo periodo.
  4.  Nel  caso  in  cui nella procedura negoziata di cui al comma 1,
lettera  b), il promotore non risulti aggiudicatario entro un congruo
termine  fissato  dall'amministrazione nel bando di gara, il soggetto
promotore   della   proposta   ha  diritto  al  pagamento,  a  carico
dell'aggiudicatario,  dell'importo  di cui all'articolo 37-bis, comma
1,  ultimo  periodo.  Il pagamento e' effettuato dall'amministrazione
aggiudicatrice  prelevando  tale  importo  dalla cauzione versata dal
soggetto aggiudicatario ai sensi del comma 3.
  5.  Nel  caso  in  cui nella procedura negoziata di cui al comma 1,
lettera  b), il promotore risulti aggiudicatario, lo stesso e' tenuto
a  versare  all'altro  soggetto,  ovvero  agli altri due soggetti che
abbiano partecipato alla procedura, una somma pari all'importo di cui
all'articolo  37-bis, comma 1, ultimo periodo. Qualora alla procedura
negoziata  abbiano  partecipato  due soggetti, oltre al promotore, la
somma  va  ripartita  nella  misura  del  60  per  cento  al migliore
offerente  nella  gara  e  del  40 per cento al secondo offerente. Il
pagamento    e'    effettuato   dall'amministrazione   aggiudicatrice
prelevando tale importo dalla cauzione versata dall'aggiudicatario ai
sensi del comma 3.
  6.  I  soggetti  aggiudicatari della concessione di cui al presente
articolo   sono   obbligati,  in  deroga  alla  disposizione  di  cui
all'articolo 2, comma 4, terzultimo periodo, ad appaltare a terzi una
percentuale  minima  del  30  per  cento  dei  lavori  oggetto  della
concessione.  Restano  ferme  le  ulteriori disposizioni del predetto
comma 4 dell'articolo 2.
  Art.  37-quinquies. - (Societa' di progetto). - 1. Il bando di gara
per  l'affidamento  di  una  concessione  per  la  realizzazione  e/o
gestione  di  una  infrastruttura  o di un nuovo servizio di pubblica
utilita'  deve  prevedere  che  l'aggiudicatario ha la facolta', dopo
l'aggiudicazione,  di costituire una societa' di progetto in forma di
societa'  per  azioni o a responsabilita' limitata, anche consortile.
Il bando di gara indica l'ammontare minimo del capitale sociale della
societa'.  In  caso  di  concorrente  costituito  da  piu'  soggetti,
nell'offerta  e'  indicata  la  quota  di  partecipazione al capitale
sociale  di  ciascun  soggetto. Le predette disposizioni si applicano
anche  alla  gara  di  cui all'articolo 37- quater. La societa' cosi'
costituita  diventa  la  concessionaria  subentrando  nel rapporto di
concessione  all'aggiudicatario  senza  necessita'  di approvazione o
autorizzazione.  Tale subentro non costituisce cessione di contratto.
Il  bando di gara puo', altresi', prevedere che la costituzione della
societa' sia un obbligo dell'aggiudicatario.
  Art.   37-sexies.   -   (Societa'   di   progetto:   emissione   di
obbligazioni).  -  1.  Le societa' costituite al fine di realizzare e
gestire  una  singola  infrastruttura o un nuovo servizio di pubblica
utilita'  possono  emettere,  previa  autorizzazione  degli organi di
vigilanza,   obbligazioni,   anche   in   deroga  ai  limiti  di  cui
all'articolo  2410  del  codice  civile,  purche' garantite pro-quota
mediante ipoteca; dette obbligazioni sono nominative o al portatore.
  2.  I  titoli  e  la  relativa  documentazione  di  offerta  devono
riportare  chiaramente  ed  evidenziare distintamente un avvertimento
dell'elevato grado di rischio del debito, secondo modalita' stabilite
con  decreto  del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro
dei lavori pubblici.
  Art.  37-septies.  -  (Risoluzione).  -  1.  Qualora il rapporto di
concessione  sia  risolto  per  inadempimento del soggetto concedente
ovvero  quest'ultimo  revochi  la  concessione per motivi di pubblico
interesse, sono rimborsati al concessionario:
    a)  il valore delle opere realizzate piu' gli oneri accessori, al
netto  degli  ammortamenti, ovvero, nel caso in cui l'opera non abbia
ancora superato la fase di collaudo, i costi effettivamente sostenuti
dal concessionario;
    b)  le  penali  e  gli  altri  costi  sostenuti o da sostenere in
conseguenza della risoluzione;
    c)  un indennizzo, a titolo di risarcimento del mancato guadagno,
pari al 10 per cento del valore delle opere ancora da eseguire ovvero
della  parte  del  servizio ancora da gestire valutata sulla base del
piano economico-finanziario.
  2.  Le  somme  di cui al comma 1 sono destinate prioritariamente al
soddisfacimento  dei  crediti  dei  finanziatori del concessionario e
sono   indisponibili  da  parte  di  quest'ultimo  fino  al  completo
soddisfacimento di detti crediti.
  3.  L'efficacia  della  revoca della concessione e' sottoposta alla
condizione  del  pagamento  da parte del concedente di tutte le somme
previste dai commi precedenti.
  Art.  37-octies.  - (Subentro). - 1. In tutti i casi di risoluzione
di  un  rapporto  concessorio  per  motivi  attribuibili  al soggetto
concessionario,  gli enti finanziatori del progetto potranno impedire
la risoluzione designando, entro novanta giorni dal ricevimento della
comunicazione  scritta  da  parte  del  concedente dell'intenzione di
risolvere il rapporto, una societa' che subentri nella concessione al
posto  del  concessionario  e  che  verra' accettata dal concedente a
condizione che:
    a)  la  societa' designata dai finanziatori abbia caratteristiche
tecniche e finanziarie sostanzialmente equivalenti a quelle possedute
dal concessionario all'epoca dell'affidamento della concessione;
    b)  l'inadempimento  del  concessionario  che  avrebbe causato la
risoluzione cessi entro i novanta giorni successivi alla scadenza del
termine  di  cui  all'alinea  del presente comma ovvero in un termine
piu'   ampio  che  potra'  essere  eventualmente  concordato  tra  il
concedente e i finanziatori.
  2.  Con  decreto  del  Ministro dei lavori pubblici, sono fissati i
criteri e le modalita' di attuazione delle previsioni di cui al comma
1.
  Art.  37-nonies.  -  (Privilegio  sui  crediti). - 1. I crediti dei
soggetti che finanziano la realizzazione di lavori pubblici, di opere
di  interesse  pubblico  o  la  gestione  di  pubblici  servizi hanno
privilegio generale sui beni mobili del concessionario ai sensi degli
articoli 2745 e seguenti del codice civile.
  2.  Il  privilegio,  a  pena  di  nullita',  deve risultare da atto
scritto. Nell'atto devono essere esattamente descritti i finanziatori
originari dei crediti, il debitore, l'ammontare in linea capitale del
finanziamento  o  della  linea  di  credito, nonche' gli elementi che
costituiscono il finanziamento.
  3.  L'opponibilita' ai terzi del privilegio sui beni e' subordinata
alla  trascrizione, nel registro indicato dall'articolo 1524, secondo
comma,  del codice civile, dell'atto dal quale il privilegio risulta.
Della   costituzione   del   privilegio   e'   dato  avviso  mediante
pubblicazione nel foglio annunzi legali; dall'avviso devono risultare
gli  estremi  della  avvenuta  trascrizione.  La  trascrizione  e  la
pubblicazione devono essere effettuate presso i competenti uffici del
luogo ove ha sede l'impresa finanziata.
  4.  Fermo  restando  quanto  previsto dall'articolo 1153 del codice
civile,  il privilegio puo' essere esercitato anche nei confronti dei
terzi  che abbiano acquistato diritti sui beni che sono oggetto dello
stesso dopo la trascrizione prevista dal comma 3. Nell'ipotesi in cui
non  sia  possibile  far valere il privilegio nei confronti del terzo
acquirente, il privilegio si trasferisce sul corrispettivo".
 
           Note all'art. 11:
             - Si riporta il testo dell'art. 2578 del codice civile:
            "Art.  2578. (Progetti  di  lavori). -   All'autore    di
          progetti    di  lavori   d'ingegneria o   di   altri lavori
          analoghi  che    costituiscono  soluzioni  originali     di
          problemi   tecnici, compete, oltre  il diritto esclusivo di
          riproduzione dei piani  e disegni dei progetti medesimi, il
          diritto   di ottenere un   equo compenso    da  coloro  che
          eseguono  il progetto tecnico a scopo di lucro senza il suo
          connesso".
             - Si riporta il testo dell'art. 2410 del codice civile:
            "Art. 2410.  (Limiti all'emissione di obbligazioni).    -
          La  societa'  puo'  emettere   obbligazioni al portatore  o
          nominative per  somma non eccedente il capitale versato  ed
          esistente secondo l'ultimo bilancio approvato.
             Tale somma puo' essere superata:
            1) quando le obbligazioni sono  garantite da  ipoteca  su
          immobili di proprieta' sociale, sino a due terzi del valore
          di questi;
            2)  quando    l'eccedenza dell'importo delle obbligazioni
          rispetto  al  capitale  versato  e'  garantita  da   titoli
          nominativi  emessi  o  garantiti  dallo     Stato,   aventi
          scadenza  non   anteriore  a   quella  delle  obbligazioni,
          ovvero     da   equivalente    credito  di    annualita'  o
          sovvenzioni a carico dello Stato o   di  enti  pubblici.  I
          titoli  devono  rimanere   depositati   e le  annualita'  o
          sovvenzioni devono  essere vincolate presso  un istituto di
          credito,  per  la  parte    necessaria  a  garantire     il
          pagamento  degli   interessi  e  l'ammortamento  delle rel-
          ative  obbligazioni, fino all'estinzione delle obbligazioni
          emesse.
            Quando  ricorrono particolari  ragioni   che  interessano
          l'economia   nazionale,      la   societa'     puo'  essere
          autorizzata, con  provvedimento dell'autorita' governativa,
          ad emettere obbligazioni anche  senza le garanzie  previste
          nel  presente  articolo, con l'osservanza dei limiti, delle
          modalita'  e  delle  cautele  stabilite  nel  provvedimento
          stesso.
            Restano   salve   le  disposizioni    di  leggi  speciali
          relative  a particolari categorie di societa'".
            -  Gli  articoli  2745  e seguenti  del   codice   civile
          contengono  disposizioni riguardanti i privilegi sui mobili
          e sopra gli immobili.
             - Si riporta il testo dell'art. 1524 del codice civile:
            "Art. 1524 (Opponibilita' della riserva di proprieta' nei
          confronti di terzi). -   La  riserva  della  proprieta'  e'
          opponibile  ai  creditori del compratore,  solo se  risulta
          da  atto    scritto  avente    data  certa   anteriore   al
          pignoramento.
            Se  la    vendita  ha  per oggetto   macchine e il prezzo
          superiore  alle  lire  trentamila,  la      riserva   della
          proprieta'  e'    opponibile  anche  al terzo   acquirente,
          purche'  il  patto  di   riservato  dominio  sia trascritto
          in   apposito  registro  tenuto  nella    cancelleria   del
          tribunale  nella   giurisdizione del quale  e' collocata la
          macchina e questa, quando   e' acquistata   dal  terzo,  si
          trovi  ancora    nel  luogo  dove  la trascrizione e' stata
          eseguita (84 att.).
            Sono  salve le  disposizioni  relative ai   beni   mobili
          iscritti  a pubblici registri".