Art. 10.
  1. Il comma 3 dell'articolo  95 del decreto legislativo 25 febbraio
1995, n. 77, e' abrogato.
 
           Nota all'art. 10:
            -  Il  testo    dell'art. 95 del decreto legislativo   25
          febbraio 1995, n. 77, come modificato dal presente decreto,
          e' il seguente:
            "Art.  95  (Durata  della  procedura  di  risanamento  ed
          attuazione  delle  prescrizioni   recate   dal   decreto di
          approvazione    dell'ipotesi     di  bilancio   stabilmente
          riequilibrato).  -    1.  Il   risanamento dell'ente locale
          dissestato  ha la durata   di cinque anni  decorrenti    da
          quello  per   il   quale   viene    redatta   l'ipotesi  di
          bilancio  stabilmente riequilibrato. Durante  tale  periodo
          e' garantito il mantenimento dei contributi erariali.
            2.     Le   prescrizioni    contenute  nel    decreto  di
          approvazione dell'ipotesi di bilancio sono  eseguite  dagli
          amministratori,   ordinari   o     straordinari,  dell'ente
          locale, con   l'obbligo  di    riferire  sullo  stato    di
          attuazione  in  un apposito  capitolo  della relazione  sul
          rendiconto annuale.
            3. (Abrogato).
            4. L'organo della revisione  riferisce trimestralmente al
          consiglio dell'ente ed all'organo regionale di controllo.
            5.    L'inosservanza delle   prescrizioni  contenute  nel
          decreto  del Ministro  dell'interno  di cui  all'art.   92,
          comma   3,      comporta     la  segnalazione  dei    fatti
          all'autorita' giudiziaria  per l'accertamento delle ipotesi
          di reato".