Art. 2.
                       Interventi integrativi
  1.  Per gli  interventi  previsti dall'articolo  23  della legge  7
agosto 1997, n. 266, e'  concesso un contributo quindicennale di lire
40 miliardi  annue a decorrere  dall'anno 1998, quale  concorso dello
Stato a fronte  degli oneri di ammortamento per  capitale e interessi
derivanti dalla contrazione di operazioni finanziarie che la RIBS Spa
e' autorizzata ad effettuare.  Ciascuna annualita' e' trasferita alla
RIBS  Spa entro  il  31 gennaio  di  ogni anno;  per  l'anno 1998  si
provvede entro  trenta giorni dalla  data di entrata in  vigore della
presente  legge.  All'onere  derivante dall'attuazione  del  presente
articolo, pari a lire 40 miliardi  per ciascuno degli anni 1998, 1999
e  2000,   si  provvede   mediante  corrispondente   riduzione  dello
stanziamento  iscritto, ai  fini  del  bilancio triennale  1998-2000,
nell'ambito dell'unita' previsionale di base di conto capitale "Fondo
speciale" dello  stato di  previsione del  Ministero del  tesoro, del
bilancio e della programmazione economica per l'anno 1998, allo scopo
parzialmente utilizzando  l'accantonamento relativo al  Ministero per
le politiche agricole.
 
           Nota all'art. 2:
            -  La    legge 7 agosto  1997, n.  266, reca: "Interventi
          urgenti per l'economia". Si riporta il testo dell'art. 23:
            "Art.  23  (Norme  concernenti  la  RIBS   spa).   -   1.
          Nel   quadro dell'intervento    per    il     miglioramento
          delle        condizioni        di  trasformazione         e
          commercializzazione      dei    prodotti      agricoli    e
          zootecnici, la RIBS spa, in    attuazione  degli  indirizzi
          approvati  dal  CIPE  e    nel  rispetto    delle direttive
          impartite   dal Ministro   per le politiche    agricole  di
          intesa   con la  Conferenza  permanente per  i rapporti tra
          lo Stato, le regioni  e le province autonome di Trento e di
          Bolzano, predispone e approva   i programmi ed  i  progetti
          specifici  di    intervento,  comprensivi   degli   aspetti
          occupazionali,   con l'indicazione dei relativi  fabbisogni
          finanziari.
            2.  Il  Ministro  per  le  politiche  agricole  sottopone
          all'approvazione del CIPE una delibera quadro contenente la
          determinazione dei criteri e delle  modalita' di intervento
          della RIBS  spa, ai fini   della sua  comunicazione    alla
          commissione  delle  Comunita'  europee, ai  sensi dell'art.
          93,  paragrafo 3,  del Trattato istitutivo  della Comunita'
          europea.
            3.  Il Ministero   per le politiche agricole  verifica la
          rispondenza dei  programmi  e  dei  progetti ai    suddetti
          criteri,   indirizzi   e direttive,  anche  sulla  base  di
          apposite  schede  di   valutazione predisposte  dalla  RIBS
          spa. La  verifica deve avvenire entro sessanta giorni dalla
          ricezione  del  programma   o del progetto,   che divengono
          esecutivi una volta decorso tale termine.
            4. Al primo comma dell'art. 2  della  legge  19  dicembre
          1983,  n.  700,  le parole   ''Risanamento agro industriale
          zuccheri''     sono  sostituite  dalle            seguenti:
          ''Interventi       a       sostegno       del       settore
          agroindustriale''. Al  quarto comma del   medesimo art.  2,
          la  parola:    ''cinque''  e'  sostituita  dalla  seguente:
          ''sei''.
            5. Sono abrogati l'art. 1 della  legge 19 dicembre  1983,
          n.  700,  il comma   5 dell'art.   6 del  decreto-legge  21
          dicembre   1990, n.   391, convertito,  con  modificazioni,
          dalla  legge  18  febbraio  1991,  n.  48,  e  il comma   8
          dell'art.  2 del  decreto-legge 20  maggio 1993,   n.  148,
          convertito,  con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993,
          n. 236".