Art. 3.
                        Interventi ulteriori
              per il settore agricolo e agroalimentare
  1. A  decorrere dal 1 gennaio  1999, per le attivita'  svolte dalle
associazioni di allevatori per la  tenuta dei libri genealogici e per
l'effettuazione   dei  controlli   funzionali  e   delle  valutazioni
genetiche previste dalla  legge 15 gennaio 1991, n.  30, e' stanziato
l'importo di lire  10 miliardi per l'anno 1999 e  di lire 20 miliardi
per l'anno 2000 e per gli anni successivi.
  2.  Per  far  fronte  alla  grave  crisi  di  mercato  del  settore
pataticolo e' attribuita all'Azienda di  Stato per gli interventi nel
mercato agricolo (AIMA) per l'anno 1998 la somma di lire 7,5 miliardi
per  la  concessione di  aiuti  nazionali  all'ammasso privato  delle
patate.
  3. Per l'attuazione degli  interventi urgenti previsti dall'accordo
interprofessionale del  settore pataticolo, sono  attribuite all'AIMA
le somme di  lire 1 miliardo per  l'anno 1998 e di  lire 6,5 miliardi
per l'anno 1999 per erogare aiuti  a sostegno del prezzo delle patate
destinate alla trasformazione industriale.
  4.  Per avviare  le  azioni  nazionali derivanti  dall'applicazione
delle  determinazioni  adottate  dalla  conferenza di  Kyoto  per  la
riduzione  delle  emissioni gassose,  il  Ministro  per le  politiche
agricole, d'intesa con la conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le  regioni e  le province  autonome di  Trento e  di Bolzano,
presenta al CIPE per l'approvazione un programma nazionale denominato
"Biocombustibili".  Per la  realizzazione del  predetto programma  e'
autorizzata la spesa di lire 5 miliardi annue a decorrere dal 1999.
  5.  Al  fine di  promuovere  lo  sviluppo  del settore  agricolo  e
agroalimentare sono  autorizzate le seguenti spese:  lire 20 miliardi
per  ciascuno degli  anni  1999  e 2000  a  ulteriore sostegno  degli
interventi previsti  dall'articolo 1, comma 1,  della presente legge;
lire 8  miliardi per l'anno 1999  e lire 18 miliardi  per l'anno 2000
per gli interventi di cui  all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge
31 gennaio 1995, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 29
marzo  1995,   n.  95,  e  successive   modificazioni,  riservati  al
finanziamento di progetti presentati da giovani agricoltori.
  6.  All'onere derivante  dall'attuazione del  presente articolo  si
provvede, nel limite complessivo di lire 8,5 miliardi per il 1998, di
lire 49,5 miliardi  per l'anno 1999 e di lire  63 miliardi per l'anno
2000, mediante utilizzo delle proiezioni dello stanziamento iscritto,
ai  fini del  bilancio triennale  1998-2000, nell'ambito  dell'unita'
previsionale di base  di parte corrente "Fondo  speciale" dello stato
di  previsione  del  Ministero  del  tesoro,  del  bilancio  e  della
programmazione  economica per  l'anno 1998,  allo scopo  parzialmente
utilizzando l'accantonamento  relativo al Ministero per  le politiche
agricole.
  7.  Il Ministro  del tesoro,  del bilancio  e della  programmazione
economica  e'  autorizzato  ad  apportare,  con  propri  decreti,  le
occorrenti variazioni di bilancio.
 
           Note all'art. 3:
            -    La    legge    15   gennaio   1991, n.   30,   reca:
          "Disciplina  della riproduzione animale".
            -  Il  decreto-legge    31 gennaio 1995, n.  26, recante:
          "Disposizioni urgenti   per la   ripresa delle    attivita'
          imprenditoriali",   e' stato convertito, con modificazioni,
          dalla legge 29 marzo 1995,  n. 95. Si riporta il testo  del
          comma 2 dell'art. 1:
            "2. Il presidente  del comitato istituito ai  sensi della
          normativa indicata al comma  1 e' autorizzato a costituire,
          entro  il 31 agosto 1994,   una   societa'   per    azioni,
          denominata        societa'        per  l'imprenditorialita'
          giovanile,  cui  e'   affidato  il   compito   di  produrre
          servizi      a  favore  di     organismi  ed  enti    anche
          territoriali,  imprese  ed    altri  soggetti    economici,
          finalizzati  alla  creazione di nuove imprese e al sostegno
          delle piccole e medie imprese,  costituite  prevalentemente
          da  giovani    tra  i   18 e   i 29   anni, ovvero  formate
          esclusivamente da giovani tra i 18 e  i  35  anni,  nonche'
          allo  sviluppo  locale.    A   decorrere dal   sessantesimo
          giorno  successivo alla  sua costituzione,   la    societa'
          subentra  altresi'   nelle   funzioni   gia' esercitate dal
          comitato e dalla  Cassa depositi e prestiti  ai sensi della
          medesima  normativa  e   nei  relativi  rapporti  giuridici
          e finanziari, ivi   compresa la   titolarita'  delle  somme
          destinate  alle  esigenze  di   finanziamento del comitato,
          determinate   nella misura di lire   7   miliardi  e    700
          milioni.  La  societa' puo'  promuovere  la costituzione  e
          partecipare    al    capitale sociale   di altre   societa'
          operanti   a    livello   regionale   per   le     medesime
          finalita',  cui partecipano anche  le camere  di commercio,
          industria,   artigianato e agricoltura  o  le  loro  unioni
          regionali,  nonche'  partecipare   al capitale  sociale  di
          piccole  imprese  nella misura massima del 10% del capitale
          stesso.  Al  capitale    sociale  della  societa'   possono
          altresi'  partecipare   enti  anche  territoriali,  imprese
          ed  altri  soggetti economici   comprese le    societa'  di
          cui  all'art.   11 della   legge 31 gennaio 1992, n. 59, le
          finanziarie di cui all'art.  16  della  legge  27  febbraio
          1985,  n.  49,  che possono   utilizzare a questo scopo non
          piu'  del  15  per  cento  delle     risorse,  nonche'   le
          associazioni  di  categoria  sulla base di  criteri fissati
          con il   decreto di cui al   comma 1.  La  societa'    puo'
          essere    destinataria   di   finanziamenti   nazionali   e
          dell'Unione europea, il cui utilizzo   anche  in  relazione
          agli  aspetti  connessi   alle esigenze   di funzionamento,
          sara' disciplinato  sulla base di apposite convenzioni  con
          i soggetti finanziatori".