Art. 4. Copertura finanziaria 1. All'onere derivante dall'attuazione dei commi 1 e 2 dell'articolo 1 si fa fronte, nel limite complessivo di lire 130 miliardi per l'anno 1998, mediante corrispondente riduzione delle originarie autorizzazioni di spesa disposte dalla legge 25 luglio 1952, n. 949, e successive modificazioni. Tali somme sono versate all'entrata del bilancio dello Stato, per la successiva riassegnazione alle competenti unita' previsionali di base dello stato di previsione del Ministero per le politiche agricole. 2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 3 dell'articolo 1, pari a lire 391 miliardi per il 1998, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell' ambito dell'unita' previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1998, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per le politiche agricole. 3. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Nota all'art. 4: - La legge 25 luglio 1952, n. 949, reca: "Provvedimenti per lo sviluppo dell'economia e incremento dell'occupazione".