Art. 4.
                        Copertura finanziaria
  1.   All'onere  derivante   dall'attuazione   dei  commi   1  e   2
dell'articolo  1 si  fa fronte,  nel limite  complessivo di  lire 130
miliardi  per l'anno  1998, mediante  corrispondente riduzione  delle
originarie  autorizzazioni di  spesa disposte  dalla legge  25 luglio
1952, n.  949, e  successive modificazioni.  Tali somme  sono versate
all'entrata   del   bilancio   dello   Stato,   per   la   successiva
riassegnazione  alle competenti  unita'  previsionali  di base  dello
stato di previsione del Ministero per le politiche agricole.
  2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 3 dell'articolo 1,
pari  a  lire  391  miliardi   per  il  1998,  si  provvede  mediante
corrispondente  riduzione dello  stanziamento iscritto,  ai fini  del
bilancio triennale  1998-2000, nell' ambito  dell'unita' previsionale
di base di conto capitale  "Fondo speciale" dello stato di previsione
del  Ministero  del  tesoro,  del  bilancio  e  della  programmazione
economica  per  l'anno  1998,  allo  scopo  parzialmente  utilizzando
l'accantonamento relativo al Ministero per le politiche agricole.
  3.  Il Ministro  del tesoro,  del bilancio  e della  programmazione
economica  e'  autorizzato  ad  apportare,  con  propri  decreti,  le
occorrenti variazioni di bilancio.
 
           Nota all'art. 4:
            -   La    legge  25    luglio  1952,    n.  949,    reca:
          "Provvedimenti  per lo sviluppo dell'economia e  incremento
          dell'occupazione".