Art. 2.
       Modifiche alla disciplina in materia di semplificazione
                 degli adempimenti dei contribuenti
  1. Nel decreto  legislativo 9 luglio 1997, n.  241, come modificato
dal  decreto legislativo  23 marzo  1998,  n. 56,  sono apportate  le
seguenti modificazioni:
  a)  all'articolo  17,  riguardante  il  versamento  unitario  e  la
compensazione di imposte e contributi:
  1) nel comma 1, primo periodo, le parole: "titolari di partita IVA"
sono soppresse;
  2)  nel comma  2,  lettera a),  le parole:  ",  primo comma,"  sono
soppresse;  nella  medesima  lettera,  sono  aggiunte,  in  fine,  le
seguenti parole: "per le ritenute di  cui al secondo comma del citato
articolo 3 resta  ferma la facolta' di eseguire  il versamento presso
la competente  sezione di tesoreria  provinciale dello Stato;  in tal
caso non e' ammessa la compensazione;";
  b) nell'articolo 18, concernente i termini per il versamento:
  1)  al  comma 1,  la  parola  "15"  e' sostituita  dalla  seguente:
"sedici";
  2) al comma 3, dopo la parola: "annuali" sono aggiunte le seguenti:
", nonche' il termine previsto  dall'articolo 6, comma 2, della legge
29 dicembre  1990, n. 405,  per il pagamento dell'imposta  sul valore
aggiunto dovuta a  titolo di acconto del versamento  relativo al mese
di dicembre";
  c) nell'articolo  20, riguardante i versamenti  rateali delle somme
dovute per imposte e contributi:
  1)  al  comma 1,  dopo  le  parole:  "dall'INPS" sono  inserite  le
seguenti: ",  ad eccezione di  quelle dovute  nel mese di  dicembre a
titolo di acconto del versamento dell'imposta sul valore aggiunto,";
  2)  al  comma 4,  la  parola  "15"  e' sostituita  dalla  seguente:
"sedici";
  d)  nell'articolo 21,  comma 1,  concernente gli  adempimenti delle
banche, la parola: "quarto" e' sostituita dalla seguente: "quinto";
  e)  nell'articolo   24,  comma  1,  concernente   le  modalita'  di
versamento,  le  parole  da:  "alla  scadenza"  a:  "idoneita'"  sono
sostituite dalle seguenti: "al 31 dicembre 1998";
  f)  nell'articolo  25,  relativo  alla  decorrenza  dei  versamenti
unitari:
  1)  al comma  1, lettera  b), sono  aggiunte, in  fine le  seguenti
parole: ", nonche' i soggetti non titolari di partita IVA";
  2)  al comma  4,  e'  soppresso il  terzo  periodo, concernente  le
caratteristiche  della  garanzia  relativa ai  rimborsi  dei  crediti
vantati a seguito della compensazione.
  2. Le disposizioni  recate dalle lettere a), numero  1), b), numero
1), c),  numero 2) e d)  del comma 1  si applicano a decorrere  dal 1
gennaio 1999.
 
           Note all'art. 2:
            -  Si riporta il testo dell'art. 17 del D.Lgs. n. 241 del
          1997, come gia' modificato dal D.Lgs. n. 56 del 1998 e  ora
          dal presente decreto:
            "Art.   17   (Oggetto).  -  1.  I  contribuenti  eseguono
          versamenti unitari delle imposte, dei    contributi  dovuti
          all'INPS  e delle  altre somme a favore dello  Stato, delle
          regioni  e    degli  enti    previdenziali,  con  eventuale
          compensazione   dei  crediti,  dello  stesso  periodo,  nei
          confronti   dei  medesimi    soggetti,  risultanti    dalle
          dichiarazioni    e  dalle   denunce periodiche   presentate
          successivamente  alla data   di entrata   in    vigore  del
          presente    decreto.    Tale  compensazione    deve  essere
          effettuata  entro  la     data   di   presentazione   della
          dichiarazione successiva.
            2. Il versamento unitario e la compensazione riguardano i
          crediti e i debiti relativi:
            a)  alle    imposte  sui   redditi e alle   ritenute alla
          fonte riscosse mediante    versamento  diretto    ai  sensi
          dell'art. 3  del decreto  del Presidente  della  Repubblica
          29   settembre 1973,  n.  602;  per  le ritenute di  cui al
          secondo  comma del citato  art. 3 resta  ferma la  facolta'
          di    eseguire il versamento  presso la competente  sezione
          di tesoreria  provinciale dello  Stato; in  tal caso    non
          e'  ammessa la compensazione;
            b)  all'imposta  sul    valore aggiunto dovuta ai   sensi
          degli articoli 27 e 33 del decreto del    Presidente  della
          Repubblica  26  ottobre  1972,  n. 633, e quella dovuta dai
          soggetti di cui all'art. 74;
            c)   alle  imposte   sostitutive  delle    imposte    sui
          redditi  e dell'imposta sul valore aggiunto;
            d) all'imposta prevista  dall'art. 3, comma 143,  lettera
          a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662;
            e)   ai contributi  previdenziali  dovuti da  titolari di
          posizione assicurativa    in     una     delle     gestioni
          amministrate    da    enti previdenziali, comprese le quote
          associative;
            f) ai  contributi previdenziali ed assistenziali   dovuti
          dai  datori  di    lavoro    e    dai      committenti   di
          prestazioni  di  collaborazione coordinata e   continuativa
          di  cui  all'art. 49, comma 2,  lettera a), del testo unico
          delle imposte   sui  redditi,  approvato  con  decreto  del
          Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;
            g)  ai  premi    per l'assicurazione contro gli infortuni
          sul lavoro e le malattie professionali  dovuti ai sensi del
          testo unico approvato  con  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124;
            h) agli  interessi previsti in  caso di pagamento rateale
          ai sensi dell'art. 20.
            hbis)  al  saldo per il  1997 dell'imposta sul patrimonio
          netto delle imprese,   istituita   con  decreto-legge    30
          settembre    1992, n.   394, convertito, con modificazioni,
          dalla legge  26 novembre 1992, n. 461, e del contributo  al
          servizio sanitario nazionale di    cui  all'art.  31  della
          legge  28    febbraio    1986,    n. 41,   come   da ultimo
          modificato dall'art. 4   del  decreto-legge  23    febbraio
          1995, n.  41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22
          marzo 1995, n. 85.
            2-bis.  Non  sono ammessi  alla compensazione  di cui  al
          comma  2 i crediti ed i  debiti  relativi  all'imposta  sul
          valore aggiunto da parte delle  societa' e  degli enti  che
          si  avvalgono    della procedura   di compensazione   della
          predetta   imposta   a  norma  dell'ultimo  comma dell'art.
          73 del  decreto del Presidente della  Repubblica 26 ottobre
          1972, n. 633".
            - Si riporta il testo dell'art. 18 del D.Lgs. n. 241  del
          1997, come modificato dal presente decreto:
            "Art.  18  (Termini  di versamento). - 1. Le somme di cui
          all'articolo 17  devono  essere  versate  entro  il  giorno
          sedici  del  mese  di  scadenza.   Se il   termine scade di
          sabato  o di giorno festivo  il versamento e' tempestivo se
          effettuato il primo giorno lavorativo successivo.
            2.  I   versamenti  dovuti   da  soggetti  titolari    di
          posizione   assicurativa      in   una      delle  gestioni
          amministrate  dall'INPS,     per  le   quote   contributive
          comprese  entro   il minimale, sono  effettuati nei mesi di
          febbraio, maggio, agosto e novembre.
            3. Rimangono invariati    i  termini  di  scadenza  delle
          somme  dovute  a titolo   di saldo   e di  acconto  in base
          alle dichiarazioni  annuali nonche'  il termine    previsto
          dall'art.   6, comma  2, della  legge 29 dicembre  1990, n.
          405,  per il  pagamento  dell'imposta sul  valore  aggiunto
          dovuta  a    titolo  di acconto del versamento  relativo al
          mese di dicembre.
            4. I  versamenti a saldo  e in   acconto  dei  contributi
          dovuti  agli  enti  previdenziali  da titolari di posizione
          assicurativa in una delle  gestioni  amministrate  da  enti
          previdenziali  sono  effettuati  entro  gli  stessi termini
          previsti per il  versamento delle somme dovute in base alla
          dichiarazione dei redditi".
            - Si riporta il testo dell'art. 6,  comma 2, della  legge
          n. 405 del 1990, sopra richiamato:
            "2.    A  decorrere    dall'anno   1991, i   contribuenti
          sottoposti  agli obblighi  di  liquidazione e    versamento
          previsti   dall'art. 27  del decreto  del Presidente  della
          Repubblica  26 ottobre  1972, n.  633, devono versare entro
          il giorno 27 del mese di  dicembre, a titolo di acconto del
          versamento relativo al  mese stesso, un importo    pari  al
          sessantacinque    per   cento,   elevato   al settanta  per
          cento   per   i contribuenti  che  si  sono  avvalsi  della
          disposizione  di  cui al secondo periodo  del  primo  comma
          del  predetto  art.  27,  del  versamento effettuato o  che
          avrebbero  dovuto    effettuare  per  il  mese  di dicembre
          dell'anno  precedente  o,  se  inferiore,    di  quello  da
          effettuare   per  lo  stesso  mese  dell'anno    in  corso.
          Dell'acconto  versato     si  tiene  conto   in   sede   di
          liquidazione  relativa al mese di dicembre. Entro lo stesso
          giorno, i contribuenti di cui  all'art. 33 del decreto  del
          Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, devono
          versare,  a  titolo  di  acconto    del    versamento    da
          effettuare  in  sede  di  dichiarazione annuale, un importo
          pari al sessantacinque per  cento del versamento effettuato
          o che  avrebbero dovuto  effettuare con   la  dichiarazione
          annuale  dell'anno precedente o, se inferiore, di quello da
          effettuare in  sede  di   dichiarazione  relativa  all'anno
          in   corso;  per  i contribuenti  di  cui all'articolo  74,
          quarto  comma, del  predetto decreto  del Presidente  della
          Repubblica    n.    633  del    1972,  per   il calcolo del
          relativo importo si  assumono gli ammontari    relativi  al
          quarto trimestre".
            -  Si riporta il testo dell'art. 20 del D.Lgs. n. 241 del
          1997, come modificato dal presente decreto:
            "Art. 20  (Pagamenti rateali).  - 1.  Le somme  dovute  a
          titolo di saldo e di acconto delle imposte e dei contributi
          dovuti  dai  soggetti titolari di posizione assicurativa in
          una delle gestioni amministrate dall'INPS,    ad  eccezione
          di  quelle    dovute   nel mese   di dicembre   a titolo di
          acconto del  versamento dell'imposta sul  valore  aggiunto,
          possono  essere  versate,  previa  opzione  esercitata  dal
          contribuente in sede di dichiarazione   periodica, in  rate
          mensili    di  uguale importo, con la   maggiorazione degli
          interessi  di cui al comma   2, decorrenti dal   mese    di
          scadenza,    in   ogni caso,   il   pagamento  deve  essere
          completato  entro   il  mese  di   novembre  dello   stesso
          anno    di  presentazione  della    dichiarazione  o  della
          denuncia.  La disposizione non  si applica  per le    somme
          dovute  ai    sensi  del    titolo  III    del  decreto del
          Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.
            2. La misura  dell'interesse e' pari al tasso    previsto
          dall'art.  9  del decreto  del Presidente  della Repubblica
          29 settembre   1973,  n.    602,  maggiorato  di  un  punto
          percentuale.
            3.   La   facolta' del  comma  1  puo'  essere esercitata
          anche  dai soggetti non ammessi alla compensazione  di  cui
          all'art. 17, comma 1.
            4. I versamenti  rateali sono effettuati entro il  giorno
          sedici di ciascun mese  per i soggetti titolari  di partita
          I.V.A.  ed    entro  la  fine di ciascun mese per gli altri
          contribuenti.
            5. Le   disposizioni del comma 2   si  applicano  per  il
          calcolo  degli  interessi  di cui all'art. 3, commi  8 e 9,
          del decreto del Presidente della  Repubblica   4  settembre
          1992,   n.   395,    riguardante   gli adempimenti      del
          sostituto      d'imposta   per     il   controllo     della
          dichiarazione e per la liquidazione  delle  imposte  e  del
          contributo al Servizio sanitario nazionale".
            -  Si   riporta il testo  dell'art. 21 D.Lgs.  n. 241 del
          1997, come modificato dal presente decreto:
            "Art. 2   (Adempimenti delle   banche). - 1.    Entro  il
          quinto   giorno   lavorativo   successivo   a   quello   di
          ricevimento  della  delega,  la  banca  versa    le   somme
          riscosse  alla    tesoreria    dello Stato   o alla   cassa
          regionale  siciliana  di  Palermo,  al netto  del  compenso
          ad  essa spettante. Si considerano non lavorativi  i giorni
          di sabato e quelli festivi.
            2. Entro  il  termine  di  cui  al    comma  1  la  banca
          predispone  ed  invia  telematicamente  alla  struttura  di
          gestione  di cui all'art. 22 i dati  riepilogativi    delle
          somme a  debito  e  a credito  complessivamente evidenziate
          nelle  deleghe   di pagamento,   distinte per  ciascun ente
          destinatario.
            3.   Con decreto   del   Ministro   delle  finanze,    di
          concerto con  i Ministri del  tesoro e  del lavoro e  della
          previdenza      sociale,   sono   stabilite   le  modalita'
          applicative nonche'   i criteri per  i  controlli  relativi
          all'esecuzione del  servizio  da parte  delle  banche e  le
          modalita' di scambio dei dati fra gli interessati".
            -  Si riporta il testo dell'art 24  del D.Lgs. n. 241 del
          1997, come modificato dal presente decreto:
            "Art. 24 (Modalita' di versamento). -    1.  Fino  al  31
          dicembre 1998, i versamenti  unitari eseguiti  dai titolari
          di  partita  I.V.A. sono effettuati ai  concessionari della
          riscossione  anche     mediante   delega   ad   una   banca
          convenzionata.
            2.  Le  somme  relative  ai contributi previdenziali sono
          versate dalle banche direttamente  alla  tesoreria    dello
          Stato,  secondo  le modalita' previste  dal  regolamento di
          cui  al  comma  10,  le somme  di  cui all'imposta prevista
          dall'art. 3,  comma    143,  lettera  a),  della  legge  23
          dicembre   1996,   n.   662,   sono  versate  dalle  banche
          direttamente alla tesoreria dello Stato.
            3.  I concessionari,  per  le somme  di cui  al  comma 2,
          ricevute  direttamente  dai  contribuenti,  eseguono      i
          medesimi  versamenti  sempre con le modalita' stabilite dal
          regolamento previsto al comma 10.
            4.  Le  distinte di   versamento   con   le   quali  sono
          effettuati    i pagamenti di cui al comma 1  sono approvate
          con decreto del Ministero delle finanze da pubblicare nella
          Gazzetta Ufficiale.
            5. Per la riscossione dei   versamenti  diretti  previsti
          dal  presente  articolo,    riscossi      direttamente    o
          tramite  delega,   spetta  ai concessionari la  commissione
          prevista    dall'art.  61, comma 3, lettera a), del decreto
          del Presidente della Repubblica 28  gennaio 1988, n.    43,
          tenendo  altresi'  conto  di  ciascun  modulo di versamento
          presentato dal contribuente,    dell'ammontare  complessivo
          dei    versamenti gestiti dal   sistema,   della  tipologia
          delle operazioni   e   del   costo   del servizio,  sentita
          l'associazione di categoria interessata.
            6.  A  decorrere dalla  data  di  entrata  in vigore  del
          presente  articolo,   e' abrogato   l'art.   5 del  decreto
          del Presidente  della Repubblica 28 settembre 173, n. 602.
            7. Le  disposizioni contenute  nell'art. 23  si applicano
          anche ai concessionari della riscossione. Con uno   o  piu'
          decreti  del  Ministro  delle  finanze  sono  stabilite  le
          modalita' di  esecuzione  dei  pagamenti  mediante  sistemi
          diversi dal contante.
            8.  Per  le   banche si applicano le disposizioni di  cui
          all'art. 19, comma 4. La convenzione rimane in  vigore  per
          il  periodo previsto dai commi 1 e  4 del presente articolo
          e, in ogni caso, per  non piu' di tre anni  e  puo'  essere
          rinnovata tacitamente.
            9.    All'attivazione    della    riscossione    mediante
          conferimento all'Ente poste   italiane   di    delega    di
          versamento    al   concessionario   della riscossione,   si
          provvedera'  successivamente   all'emanazione  del  decreto
          previsto dall'art. 19, comma 5.
            10. Con  regolamento, da  emanare ai sensi  dell'art. 17,
          comma  2,  della  legge   23 agosto   1988, n. 400,   entro
          centoventi  giorni dalla data di   entrata in vigore    del
          presente  decreto,    sono disciplinati, sulla base   delle
          previsioni contenute  nella sezione I  del presente Capo  e
          dell'art.  11  del decreto ministeriale  28 dicembre  1993,
          n.   567, le modalita' di  versamento  in  tesoreria  delle
          somme  riscosse  dai soggetti    indicati   nel    presente
          articolo    durante  il    periodo transitorio  di  cui  al
          comma  1    e  l'invio  telematico  dei  relativi dati alla
          struttura di gestione di cui all'art. 22".
            - Si riporta il testo dell'art. 25 del D.Lgs. n. 241  del
          1997,  come gia' modificato dal D.Lgs. n. 56 del 1998 e ora
          dal presente decreto:
            "Art. 25  (Decorrenza e  garanzie). - 1.  Il regime   dei
          versamenti   unitari   entra   in   funzione  per  tutti  i
          contribuenti a  partire  dal  mese  di  maggio  1998.  Sono
          ammessi alla compensazione:
            a)  dall'anno 1998 le persone fisiche titolari di partita
          I.V.A.;
            b)   dall'anno  1999    le  societa'    di  persone    ed
          equiparate    ai  fini  fiscali,  nonche'  i  soggetti  non
          titolari di partita I.V.A.;
            c) dall'anno 2000 i soggetti    all'imposta  sul  reddito
          delle persone giuridiche.
            2.  Il    limite  massimo   dei crediti d'imposta   e dei
          contributi  che  possono  essere    compensati,  e',   fino
          all'anno  2000,  fissato    in lire 500 milioni per ciascun
          periodo d'imposta.
            3.  Con   decreto del   Presidente   del   Consiglio  dei
          Ministri,    su  proposta  del Ministro delle finanze,   di
          concerto con  il  Ministro  del  tesoro,    possono  essere
          modificati  i  termini di  cui  al comma  1, lettere a), b)
          e  c),  tenendo    conto  delle esigenze organizzative e di
          bilancio.
            4.  I contribuenti  titolari   di partita   I.V.A.    non
          ammessi    alla  compensazione  o,  seppure ammessi, per la
          parte che non trova capienza nella compensazione, pur   nel
          rispetto  del  limite di cui  al comma 2, possono ricorrere
          alla  procedura di rimborso prevista   dal  titolo  II  del
          regolamento  concernente  l'istituzione  del conto fiscale,
          adottato  con  decreto  del    Ministro  delle  finanze  28
          dicembre  1993,    n. 567. La garanzia e' prestata ai sensi
          dell'art. 38-bis, comma 1, del decreto del Presidente della
          Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633".