Art. 5. 
Modifiche alla disciplina tributaria degli enti non commerciali e 
 delle organizzazioni non lucrative di utilita' sociale. 
  1. Al decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460,  sono  apportate
le seguenti modificazioni: 
  a)  nell'articolo  5,  comma  3,   concernente   il   termine   per
l'adeguamento degli statuti, le parole da: "Entro sei mesi" a: "prima
della predetta data" sono sostituite dalle  seguenti:  "Entro  il  18
dicembre 1998, le associazioni gia' costituite prima  del  1  gennaio
1998"; 
  b) nell'articolo 9, comma 1, concernente le agevolazioni temporanee
per il trasferimento a  titolo  gratuito  di  beni  patrimoniali,  le
parole: "30 settembre 1998" sono sostituite dalle seguenti: "31 marzo
1999"; nel medesimo comma le parole da:  "e'  esente  dalle  imposte"
fino a: "ente cessionario" sono sostituite dalle seguenti:  "non  da'
luogo, ai fini delle imposte sui redditi, a realizzo o  distribuzione
di  plusvalenze,  ricavi  e  minusvalenze,  compreso  il  valore   di
avviamento,  non  costituisce  presupposto  per  la   tassazione   di
sopravvenienze attive nei confronti  dell'ente  cessionario,  ne'  e'
soggetto ad alcuna imposta sui trasferimenti"; 
  c)   nell'articolo   10,   relativo   alla   individuazione   delle
organizzazioni non lucrative di utilita' sociale: 
  1) al comma 4, dopo le parole: "svolta direttamente da  fondazioni"
sono inserite le seguenti: "ovvero da esse affidate  ad  universita',
enti di ricerca ed altre fondazioni che la svolgono direttamente"; 
  2) al comma 8, primo periodo, sono aggiunte, in fine,  le  seguenti
parole: "nonche' i consorzi di  cui  all'articolo  8  della  predetta
legge n. 381 del 1991 che abbiano la  base  sociale  formata  per  il
cento per cento da cooperative sociali". 
  2. Nella lettera e) del comma  4-quinquies  dell'articolo  111  del
testo unico delle imposte sui  redditi,  approvato  con  decreto  del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato
dall'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 5 dicembre 1997, n. 
460, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e' ammesso il  voto
per corrispondenza per  le  associazioni  il  cui  atto  costitutivo,
anteriore al 1 gennaio 1997, preveda tale modalita' di voto ai  sensi
dell'articolo 2532, ultimo comma, del codice civile e  sempreche'  le
stesse abbiano  rilevanza  a  livello  nazionale  e  siano  prive  di
organizzazione a livello locale;". 
  3. Nella lettera e) del settimo comma dell'articolo 4  del  decreto
del Presidente  della  Repubblica  26  ottobre  1972,  n.  633,  come
modificato dall'articolo  5,  comma  2,  del  decreto  legislativo  5
dicembre 1997, n. 460, sono aggiunte, in fine,  le  seguenti  parole:
"e' ammesso il voto per corrispondenza per  le  associazioni  il  cui
atto costitutivo, anteriore al 1 gennaio 1997, preveda tale modalita'
di voto ai sensi dell'articolo 2532, ultimo comma, del codice  civile
e sempreche' le stesse abbiano rilevanza a livello nazionale e  siano
prive di organizzazione a livello locale;". 
 
           Note all'art. 5: 
            - Si riporta il testo dell'art. 5 del D.Lgs. n.  460  del
          1997, come modificato dal presente decreto: 
            "Art. 5 (Enti di tipo associativo). - 1. All'art. 111 del
          testo  unico  delle  imposte  sui  redditi,  approvato  con
          decreto del Presidente della Repubblica 22  dicembre  1986,
          n. 917, concernente l'attivita' svolta dagli enti  di  tipo
          associativo, sono apportate le seguenti modificazioni: 
               a) il comma 3 e' sostituito dal seguente: 
            '' 3. Per  le  associazioni  politiche,  sindacali  e  di
          categoria, religiose,  assistenziali,  culturali,  sportive
          dilettantistiche, di promozione  sociale  e  di  formazione
          extrascolastica   della   persona   non   si    considerano
          commerciali le attivita' svolte in diretta attuazione degli
          scopi  istituzionali,   effettuate   verso   pagamento   di
          corrispettivi  specifici  nei  confronti  degli   iscritti,
          associati  o  partecipanti,  di  altre   associazioni   che
          svolgono  la  medesima   attivita'   e   che   per   legge,
          regolamento, atto costitutivo  o  statuto  fanno  parte  di
          un'unica organizzazione locale o nazionale, dei  rispettivi
          associati o partecipanti e dei tesserati  dalle  rispettive
          organizzazioni nazionali, nonche' le cessioni anche a terzi
          di  proprie  pubblicazioni  cedute   prevalentemente   agli
          associati.''; 
            b) dopo il comma 4, sono aggiunti, in fine, i seguenti: 
            ''4-bis.  Per  le  associazioni  di  promozione   sociale
          ricomprese tra gli enti di cui all'art. 3, comma 6, lettera
          e), della legge 25 agosto 1991, n. 287,  le  cui  finalita'
          assistenziali    siano    riconosciute    dal     Ministero
          dell'interno, non  si  considerano  commerciali,  anche  se
          effettuate verso pagamento di corrispettivi  specifici,  la
          somministrazione di alimenti e bevande  effettuata,  presso
          le sedi in cui viene svolta l'attivita'  istituzionale,  da
          bar ed esercizi similari e  l'organizzazione  di  viaggi  e
          soggiorni turistici, sempreche' le predette attivita' siano
          strettamente  complementari  a  quelle  svolte  in  diretta
          attuazione degli scopi istituzionali e siano effettuate nei
          confronti degli stessi soggetti indicati nel comma 3. 
            4-ter. L'organizzazione di viaggi e  soggiorni  turistici
          di cui al comma 4-bis non e' considerata commerciale  anche
          se effettuata da associazioni  politiche,  sindacali  e  di
          categoria,  nonche'  da  associazioni  riconosciute   dalle
          confessioni religiose con le quali lo  Stato  ha  stipulato
          patti, accordi o  intese,  sempreche'  sia  effettuata  nei
          confronti degli stessi soggetti indicati nel comma 3. 
            4-quater. Per le organizzazioni sindacali e di  categoria
          non si considerano effettuate nell'esercizio  di  attivita'
          commerciali  le  cessioni  delle  pubblicazioni,  anche  in
          deroga al limite di cui al comma 3, riguardanti i contratti
          collettivi  di  lavoro,   nonche'   l'assistenza   prestata
          prevalentemente agli iscritti, associati o partecipanti  in
          materia  di  applicazione  degli  stessi  contratti  e   di
          legislazione sul  lavoro,  effettuate  verso  pagamento  di
          corrispettivi che in entrambi i casi non eccedano  i  costi
          di diretta imputazione. 
            4-quinquies. Le disposizioni di cui ai commi 3,  4-bis  ,
          4-ter  e  4-quater  si  applicano  a  condizione   che   le
          associazioni  interessate  si  conformino   alle   seguenti
          clausole, da  inserire  nei  relativi  atti  costitutivi  o
          statuti redatti nella  forma  dell'atto  pubblico  o  della
          scrittura privata autenticata o registrata: 
            a) divieto di distribuire anche in modo indiretto,  utili
          o avanzi di gestione  nonche'  fondi,  riserve  o  capitale
          durante   la   vita   dell'associazione,   salvo   che   la
          destinazione o la distribuzione  non  siano  imposte  dalla
          legge; 
            b) obbligo di devolvere il patrimonio dell'ente, in  caso
          di  suo  scioglimento  per  qualunque   causa,   ad   altra
          associazione con finalita' analoghe o ai fini  di  pubblica
          utilita', sentito l'organismo di controllo di cui  all'art.
          3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 
          662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge; 
            c) disciplina uniforme del rapporto associativo  e  delle
          modalita' associative volte a garantire l'effettivita'  del
          rapporto    medesimo,    escludendo    espressamente     la
          temporaneita' della partecipazione alla vita associativa  e
          prevedendo per gli associati o partecipanti maggiori d'eta'
          il diritto di voto per l'approvazione  e  le  modificazioni
          dello statuto e dei  regolamenti  e  per  la  nomina  degli
          organi direttivi dell'associazione; 
            d) obbligo di redigere  e  di  approvare  annualmente  un
          rendiconto economico e finanziario secondo le  disposizioni
          statutarie; 
            e)  eleggibilita'  libera  degli  organi  amministrativi,
          principio del voto singolo di cui  all'art.  2532,  secondo
          comma, del codice  civile,  sovranita'  dell'assemblea  dei
          soci,  associati  o  partecipanti  e  i  criteri  di   loro
          ammissione  ed  esclusione,  criteri  e  idonee  forme   di
          pubblicita' delle convocazioni assembleari, delle  relative
          deliberazioni, dei bilanci o rendiconti; 
            f)   intrasmissibilita'   della   quota   o    contributo
          associativo ad eccezione dei trasferimenti a causa di 
          morte e non rivalutabilita' della stessa. 
          4-sexies. Le disposizioni di cui alle lettere c) ed e)  del
          comma  4-quinques  non  si  applicano   alle   associazioni
          religiose riconosciute dalle confessioni con  le  quali  lo
          Stato ha stipulato patti, accordi o  intese,  nonche'  alle
             associazioni politiche, sindacali e di categoria.''. 
            2.  Nell'art.  4  del  decreto   del   Presidente   della
          Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, relativo  all'esercizio
          di imprese ai fini dell'imposta sul valore  aggiunto,  sono
          apportate le seguenti modificazioni: 
            a)  nel  quarto  comma,  secondo  periodo,  relativo   al
          trattamento di talune cessioni di  beni  e  prestazioni  di
          servizi effettuate da enti di tipo associativo, le  parole:
          ''e sportive'' sono sostituite dalle  seguenti:  ''sportive
          dilettantistiche, di promozione  sociale  e  di  formazione
          extrascolastica della persona'';  nello  stesso  comma,  il
          terzo periodo e' soppresso; 
            b) nel quinto comma, lettera a), relativo al  trattamento
          delle pubblicazioni curate da enti di tipo associativo,  le
          parole: ''e  sportive''  sono  sostituite  dalle  seguenti:
          ''sportive dilettantistiche, di  promozione  sociale  e  di
          formazione extrascolastica della persona''; 
            c) dopo il  quinto  comma,  sono  aggiunti,  in  fine,  i
          seguenti: 
            ''Per le associazioni di  promozione  sociale  ricomprese
          tra gli enti di cui all'art. 3, comma 6, lettera e),  della
          legge  25  agosto  1991,   n.   287,   le   cui   finalita'
          assistenziali    siano    riconosciute    dal     Ministero
          dell'interno,  non  si  considera  commerciale,  anche   se
          effettuata verso pagamento di corrispettivi  specifici,  la
          somministrazione di alimenti e bevande  effettuata,  presso
          le sedi in cui viene svolta l'attivita'  istituzionale,  da
          bar ed esercizi similari,  sempreche'  tale  attivita'  sia
          strettamente  complementare  a  quelle  svolte  in  diretta
          attuazione degli scopi istituzionali e sia  effettuata  nei
          confronti  degli  stessi  soggetti  indicati  nel   secondo
          periodo del quarto comma. Le disposizioni di cui  ai  commi
          quarto, secondo periodo, e sesto si applicano a  condizione
          che le associazioni interessate si conformino alle seguenti
          clausole, da  inserire  nei  relativi  atti  costitutivi  o
          statuti redatti nella forma dell'atto pubblico o della 
          scrittura privata autenticata o registrata: 
            a) divieto di distribuire anche in modo indiretto,  utili
          o avanzi di gestione he fondi, riserve o  capitale  durante
          la vita dell'associazione, salvo che la destinazione  o  la
          distribuzione non siano imposte dalla legge; 
            b) obbligo di devolvere il patrimonio dell'ente, in  caso
          di  suo  scioglimento  perr  qualunque  causa,   ad   altra
          associazione con finalita' analoghe o ai fini  di  pubblica
          utilita', sentito l'organismo di controllo di cui  all'art.
          3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e salvo
          diversa destinazione imposta dalla legge; 
            c) disciplina uniforme del rapporto associativo  e  delle
          modalita' associative volte a garantire l'effettivita'  del
          rapporto   medesimo,    escludendo    espressamente    ogni
          limitazione   in   funzione   della   temporaneita'   della
          partecipazione alla vita associativa e prevedendo  per  gli
          associati o partecipanti maggiori d'eta' il diritto di voto
          per l'approvazione e le modificazioni dello statuto  e  dei
          regolamenti  e  per  la  nomina  degli   organi   direttivi
          dell'associazione; 
            d) obbligo di redigere  e  di  approvare  annualmente  un
          rendiconto economico e finanziario secondo le  disposizioni
          statutarie; 
            e)  eleggibilita'  libera  degli  organi  amministrativi,
          principio del voto singolo di cui  all'art.  2532,  secondo
          comma, del codice  civile,  sovranita'  dell'assemblea  dei
          soci,  associati  o  partecipanti  e  i  criteri  di   loro
          ammissione  ed  esclusione,  criteri  e  idonee  forme   di
          pubblicita' delle convocazioni assembleari, delle  relative
          deliberazioni, dei bilanci o rendiconti; 
            f)   intrasmissibilita'   della   quota   o    contributo
          associativo ad eccezione dei trasferimenti a causa di 
          morte e non rivalutabilita' della stessa. 
            Le disposizioni di cui alle lettere c) ed e) del  settimo
          comma  non  si  applicano   alle   associazioni   religiose
          riconosciute dalle confessioni con le  quali  lo  Stato  ha
          stipulato patti, accordi o intese, nonche' alle 
          associazioni politiche, sindacali e di categoria''. 
            3. Entro  il  18  dicembre  1998,  le  associazioni  gia'
          costituite  prima  del  1  gennaio  1998  predispongono   o
          adeguano il proprio statuto, ai sensi dell'art. 111,  comma
          4-quinquies, del testo unico  delle  imposte  sui  redditi,
          approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  22
          dicembre 1986, n. 917, come modificato dal comma 1, lettera
          b), ed ai sensi dell'art. 4, settimo comma, del decreto del
          Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 
          633, come modificato dal comma 2, lettera b). 
            4.  Per  le  associazioni  politiche,  sindacali   e   di
          categoria, il termine di cui al comma 3 e' di  dodici  mesi
          dalla data di entrata in vigore del presente decreto". 
            - Si riporta il testo dell'art. 9 del D.Lgs. n.  460  del
          1997, come modificato dal presente decreto: 
            "Art. 9 (Agevolazioni temporanee per il trasferimento  di
          beni patrimoniali). - 1. Il trasferimento a titolo gratuito
          di aziende o beni a favore di  enti  non  commerciali,  con
          atto sottoposto a registrazione entro il 31 marzo 1999, non
          da' luogo, ai fini delle imposte sui redditi, a realizzo  o
          distribuzione  di  plusvalenze,  ricavi   e   minusvalenze,
          compreso  il  valore   di   avviamento,   non   costituisce
          presupposto per la tassazione di sopravvenienze attive  nei
          confronti dell'ente cessionario, ne' e' soggetto ad  alcuna
          imposta sui trasferimenti, a condizione che l'ente dichiari
          nell'atto che intende utilizzare direttamente i beni per lo
          svolgimento   della   propria   attivita'.    Qualora    il
          trasferimento   abbia    a    oggetto    l'unica    azienda
          dell'imprenditore   cedente,   questi   ha   l'obbligo   di
          affrancare le riserve  o  fondi  in  sospensione  d'imposta
          eventualmente costituiti in precedenza previo pagamento  di
          un'imposta  sostitutiva  dell'imposta  sul  reddito   delle
          persone  fisiche  ovvero  dell'imposta  sul  reddito  delle
          persone  giuridiche,  dell'imposta  locale  sui  redditi  e
          dell'imposta sul valore aggiunto  pari  al  25  per  cento,
          secondo le modalita' determinate con decreto  del  Ministro
          delle  finanze.  Per  i  saldi  attivi   di   rivalutazione
          costituiti ai sensi delle leggi 29 dicembre 1990, n. 408, e
          30 dicembre 1991, n. 413, recanti  disposizioni  tributarie
          per la rivalutazione dei beni, lo smobilizzo di  riserve  e
          di fondi e  per  la  rivalutazione  obbligatoria  dei  beni
          immobili delle imprese, l'imposta sostitutiva e'  stabilita
          con l'aliquota del 10 per cento e  non  spetta  il  credito
          d'imposta previsto dall'art. 4,  comma  5,  della  predetta
          legge n. 408 del  1990  e  dall'art.  26,  comma  5,  della
          predetta legge n. 413  del  1991;  le  riserve  e  i  fondi
          indicati nelle lettere b) e c) del comma  7  dell'art.  105
          del testo unico delle imposte sui  redditi,  approvato  con
          decreto del Presidente della Repubblica 22  dicembre  1986,
          n. 917, sono  assoggettati  ad  imposta  sostitutiva  della
          maggiorazione di conguaglio con l'aliquota, 
          rispettivamente, del 5 per cento e del 10 per cento. 
            2. L'ente non commerciale che alla  data  di  entrata  in
          vigore  del  presente  decreto   utilizzi   beni   immobili
          strumentali di cui al primo periodo del comma  2  dell'art.
          40 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con
          decreto del Presidente della Repubblica 22  dicembre  1986,
          n. 917, puo',  entro  il  30  settembre  1998,  optare  per
          l'esclusione dei beni stessi dal  patrimonio  dell'impresa,
          mediante il pagamento di una  somma  a  titolo  di  imposta
          sostitutiva  dell'imposta   sul   reddito   delle   persone
          giuridiche, dell'imposta locale sui redditi e  dell'imposta
          sul valore aggiunto, nella  misura  del  5  per  cento  del
          valore dell'immobile medesimo, determinato con i criteri di
          cui  all'art.  52,  comma  4,   del   testo   unico   delle
          disposizioni concernenti l'imposta di  registro,  approvato
          con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986,
          n.  131,  nel  caso  in  cui  gli  stessi  provengano   dal
          patrimonio personale, e  del  10  per  cento  nel  caso  di
          acquisto in regime di impresa.  Per  bene  proveniente  dal
          patrimonio si  intende  il  bene  di  proprieta'  dell'ente
          stesso   non   acquistato   nell'esercizio    di    impresa
          indipendentemente dall'anno di acquisizione e  dal  periodo
          di tempo intercorso tra 
          l'acquisto e l'utilizzazione nell'impresa. 
            3. Con decreto del Ministro delle finanze, da  pubblicare
          nella Gazzetta Ufficiale entro sessanta giorni  dalla  data
          di entrata in vigore del presente decreto,  sono  stabilite
          le  modalita'  di  presentazione  della  dichiarazione   di
          opzione e di versamento delle imposte sostitutive  previste
          ai commi 1 e 2". 
            - Si riporta il testo dell'art. 10 del D.Lgs. n. 460  del
          1997, come modificato dal presente decreto: 
            "Art.  10  (Organizzazioni  non  lucrative  di   utilita'
          sociale).  -  1.  Sono  organizzazioni  non  lucrative   di
          utilita' sociale (ONLUS) le associazioni,  i  comitati,  le
          fondazioni, le societa' cooperative e  gli  altri  enti  di
          carattere privato, con o senza  personalita'  giuridica,  i
          cui  statuti  o  atti  costitutivi,  redatti  nella   forma
          dell'atto pubblico o della scrittura privata 
          autenticata o registrata, prevedono espressamente: 
            a) lo svolgimento di attivita' in uno o piu' dei seguenti
          settori: 
            1) assistenza sociale  e  sociosanitaria;  2)  assistenza
          sanitaria; 3) beneficenza; 4) istruzione; 5) formazione; 6)
          sport   dilettantistico;   7)    tutela,    promozione    e
          valorizzazione delle cose d'interesse artistico  e  storico
          di cui alla legge 1 giugno 1939, n. 1089, ivi  comprese  le
          biblioteche e i beni di cui al decreto del Presidente della
          Repubblica  30  settembre  1963,  n.  1409;  8)  tutela   e
          valorizzazione della natura e dell'ambiente, con esclusione
          dell'attivita',  esercitata  abitualmente,  di  raccolta  e
          riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali  e  pericolosi  di
          cui all'art. 7 del decreto legislativo 5 febbraio 1997,  n.
          22; 9) promozione della cultura e dell'arte; 10) tutela dei
          diritti civili;  11)  ricerca  scientifica  di  particolare
          interesse sociale svolta direttamente da fondazioni  ovvero
          da esse affidata ad universita', enti di ricerca  ed  altre
          fondazioni  che  la  svolgono  direttamente,  in  ambiti  e
          secondo modalita'  da  definire  con  apposito  regolamento
          governativo emanato ai sensi dell'art. 17  della  legge  23
          agosto 1988, n. 400; 
            b) l'esclusivo perseguimento di finalita' di solidarieta'
          sociale; 
            c) il divieto di svolgere  attivita'  diverse  da  quelle
          menzionate alla lettera a) ad eccezione di quelle  ad  esse
          direttamente connesse; 
            d) il divieto di distribuire, anche  in  modo  indiretto,
          utili  e  avanzi  di  gestione  nonche'  fondi,  riserve  o
          capitale durante la vita dell'organizzazione, a meno che la
          destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge
          o siano effettuate a favore di altre ONLUS che  per  legge,
          statuto  o  regolamento  fanno  parte  della  medesima   ed
          unitaria struttura; 
            e) l'obbligo di impiegare  gli  utili  o  gli  avanzi  di
          gestione per la realizzazione delle attivita' istituzionali
          e di quelle ad esse direttamente connesse; 
            f)    l'obbligo    di     devolvere     il     patrimonio
          dell'organizzazione,  in  caso  di  suo  scioglimento   per
          qualunque causa, ad altre organizzazioni non  lucrative  di
          utilita' sociale o a fini  di  pubblica  utilita',  sentito
          l'organismo di controllo di  cui  all'art.  3,  comma  190,
          della  legge  23  dicembre  1996,  n.  662,  salvo  diversa
          destinazione imposta dalla legge; 
            g)  l'obbligo  di  redigere  il  bilancio  o   rendiconto
          annuale; 
            h) disciplina uniforme del rapporto associativo  e  delle
          modalita' associative volte a garantire l'effettivita'  del
          rapporto    medesimo,    escludendo    espressamente     la
          temporaneita' della partecipazione alla vita associativa  e
          prevedendo per gli associati o partecipanti maggiori d'eta'
          il diritto di voto per l'approvazione  e  le  modificazioni
          dello statuto e dei  regolamenti  e  per  la  nomina  degli
          organi direttivi dell'associazione; 
            i) l'uso, nella denominazione ed  in  qualsivoglia  segno
          distintivo  o  comunicazione  rivolta  al  pubblico,  della
          locuzione  ''organizzazione  non  lucrativa   di   utilita'
          sociale''; o dell'acronimo ''ONLUS''. 
            2.  Si  intende  che  vengono  perseguite  finalita'   di
          solidarieta' sociale  quando  le  cessioni  di  beni  e  le
          prestazioni di servizi relative alle  attivita'  statutarie
          nei  settori  dell'assistenza  sanitaria,  dell'istruzione,
          della  formazione,  dello  sport   dilettantistico,   della
          promozione della cultura e dell'arte  e  della  tutela  dei
          diritti  civili  non  sono  rese  nei  confronti  di  soci,
          associati o  partecipanti,  nonche'  degli  altri  soggetti
          indicati alla  lettera  a)  del  comma  6,  ma  dirette  ad
          arrecare benefici a: 
            a) persone svantaggiate in ragione di condizioni fisiche,
          psichiche, economiche, sociali o familiari; 
            b) componenti collettivita' estere, limitatamente 
          agli aiuti umanitari. 
            3.  Le  finalita'  di  solidarieta'  sociale  s'intendono
          realizzate anche quando tra i beneficiari  delle  attivita'
          statutarie dell'organizzazione  vi  siano  i  propri  soci,
          associati o partecipanti o gli altri soggetti indicati alla
          lettera a)  del  comma  6,  se  costoro  si  trovano  nelle
          condizioni di svantaggio di cui alla lettera a)  del  comma
          2. 
            4. A prescindere dalle condizioni previste ai commi  2  e
          3,  si  considerano  comunque  inerenti  a   finalita'   di
          solidarieta' sociale le attivita' statutarie  istituzionali
          svolte   nei   settori   della   assistenza    sociale    e
          sociosanitaria, della beneficenza, della tutela, promozione
          e valorizzazione delle cose d'interesse artistico e storico
          di cui alla legge 1 giugno 1939, n. 1089, ivi  comprese  le
          biblioteche e i beni di cui al decreto del Presidente della
          Repubblica 30 settembre  1963,  n.  1409,  della  tutela  e
          valorizzazione della natura e dell'ambiente con  esclusione
          dell'attivita',  esercitata  abitualmente,  di  raccolta  e
          riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali  e  pericolosi  di
          cui all'art. 7 del decreto legislativo 5 febbraio 1997,  n.
          22, della  ricerca  scientifica  di  particolare  interesse
          sociale svolta direttamente da fondazioni  ovvero  da  esse
          affidate  ad  universita',  enti  di   ricerca   ed   altre
          fondazioni  che  la  svolgono  direttamente,  in  ambiti  e
          secondo modalita'  da  definire  con  apposito  regolamento
          governativo emanato ai sensi dell'art. 17  della  legge  23
          agosto 1988, n. 400, nonche'  le  attivita'  di  promozione
          della cultura e dell'arte per le  quali  sono  riconosciuti
          apporti economici da  parte  dell'amministrazione  centrale
          dello Stato. 
            5.  Si  considerano  direttamente   connesse   a   quelle
          istituzionali  le  attivita'   statutarie   di   assistenza
          sanitaria, istruzione, formazione,  sport  dilettantistico,
          promozione della cultura e dell'arte e tutela  dei  diritti
          civili, di cui ai numeri 2), 4), 5), 6), 9) e 10) del comma
          1, lettera a), svolte in assenza delle condizioni  previste
          ai commi 2 e 3, nonche' le attivita' accessorie per  natura
          a quelle statutarie istituzionali,  in  quanto  integrative
          delle  stesse.  L'esercizio  delle  attivita'  connesse   e
          consentito  a  condizione  che,  in  ciascun  esercizio   e
          nell'ambito di ciascuno dei settori elencati  alla  lettera
          a) del comma 1, le stesse non siano prevalenti  rispetto  a
          quelle istituzionali e che i relativi proventi non superino
          il    66    per    cento    delle     spese     complessive
          dell'organizzazione. 
    

          6.  Si considerano   in ogni caso distribuzione indiretta
          di utili o di avanzi di gestione:
            a)  le  cessioni di  beni  e  le  prestazioni  di servizi
          a  soci, associati   o partecipanti,   ai    fondatori,  ai
          componenti  gli  organi amministrativi  e  di controllo,  a
          coloro     che  a     qualsiasi      titolo   operino   per
          l'organizzazione  o   ne facciano   parte, ai  soggetti che
          effettuano    erogazioni     liberali     a          favore
          dell'organizzazione, ai loro parenti  entro il  terzo grado
          ed  ai   loro affini  entro il  secondo grado, nonche' alle
          societa'     da  questi   direttamente   o   indirettamente
          controllate  o    collegate, effettuate a condizioni   piu'
          favorevoli in ragione  della  loro  qualita'.   Sono  fatti
          salvi,   nel   caso  delle attivita' svolte nei  settori di
          cui ai numeri 7)   e 8) della lettera a)  del  comma  1,  i
          vantaggi  accordati a soci, associati o partecipanti ed  ai
          soggetti  che  effettuano erogazioni   liberali,   ed    ai
          loro  familiari,  aventi significato puramente  onorifico e
          valore economico modico;
            b) l'acquisto di beni o servizi  per  corrispettivi  che,
          senza  valide  ragioni  economiche, siano superiori al loro
          valore normale;
            c)  la  corresponsione     ai   componenti   gli   organi
          amministrativi  e di controllo  di  emolumenti  individuali
          annui   superiori   al   compenso massimo   previsto    dal
          decreto    del   Presidente   della Repubblica   10 ottobre
          1994,  n. 645, e  dal decreto-legge   21 giugno 1995,    n.
          239, convertito  dalla  legge   3  agosto  1995,  n.   336,
          e    successive modificazioni   e    integrazioni,  per  il
          presidente    del   collegio sindacale delle  societa'  per
          azioni;
            d)  la  corresponsione a  soggetti  diversi  dalle banche
          e    dagli  intermediari   finanziari     autorizzati,   di
          interessi    passivi,  in dipendenza di  prestiti  di  ogni
          specie,  superiori di 4 punti al tasso ufficiale di sconto;
            e)  la corresponsione ai lavoratori  dipendenti di salari
          o stipendi superiori del 20   per cento rispetto  a  quelli
          previsti dai contratti collettivi di lavoro per le medesime
          qualifiche.
            7.   Le disposizioni  di cui  alla  lettera h)  del comma
          1 non  si applicano alle fondazioni, e quelle di  cui  alle
          lettere  h) ed i) del medesimo  comma  1 non  si  applicano
          agli enti  riconosciuti  dalle confessioni   religiose  con
          le  quali lo  Stato  ha stipulato  patti, accordi o intese.
            8.  Sono   in ogni  caso considerati ONLUS,  nel rispetto
          della  loro  struttura  e    delle  loro  finalita',    gli
          organismi  di  volontariato di cui  alla  legge  11  agosto
          1991, n.  266,  iscritti  nei   registri istituiti    dalle
          regioni    e  dalle    province autonome   di Trento   e di
          Bolzano,  le organizzazioni  non governative   riconosciute
          idonee    ai  sensi della legge  26 febbraio 1987, n. 49, e
          le cooperative sociali di cui alla legge 8  novembre  1991,
          n.  381,  nonche'  i  consorzi  di  cui  all'art.  8  della
          predetta legge n. 381 del 1991  che abbiano la base sociale
          formata per  il cento per cento da    cooperative  sociali.
          Sono fatte salve le  previsioni di maggior favore  relative
          agli  organismi  di   volontariato,    alle  organizzazioni
          non  governative    e   alle cooperative  sociali  di  cui,
          rispettivamente,  alle  citate leggi n. 266 del 1991, n. 49
          del 1987 e n. 381 del 1991.
            9. Gli enti ecclesiastici delle    confessioni  religiose
          con  le  quali  lo  Stato   ha stipulato patti, accordi   o
          intese e le  associazioni di promozione sociale  ricomprese
          tra  gli  enti  di  cui    all'art. 3, comma 6, lettera e),
          della legge 25 agosto 1991,  n.    287,  le  cui  finalita'
          assistenziali      siano  riconosciute     dal    Ministero
          dell'interno,   sono considerati     ONLUS    limitatamente
          all'esercizio    delle    attivita' elencate  alla  lettera
          a)  del  comma 1;  fatta  eccezione  per   la  prescrizione
          di  cui    alla lettera c) del comma 1,  agli stessi enti e
          associazioni   si    applicano    le  disposizioni    anche
          agevolative    del presente decreto,  a condizione che  per
          tali attivita'  siano tenute separatamente    le  scritture
          contabili  previste    all'art.  20-bis    del  decreto del
          Presidente delle Repubblica  29 settembre 1973,    n.  600,
          introdotto dall'art. 25, comma 1.
            10.  Non    si considerano in   ogni caso  ONLUS gli enti
          pubblici, le societa'  commerciali    diverse   da   quelle
          cooperative,     gli  enti conferenti di cui  alla legge 30
          luglio  1990, n. 218, i   partiti e i  movimenti  politici,
          le  organizzazioni sindacali, le  associazioni di datori di
          lavoro e le associazioni di categoria".
            -  Per    opportuna  conoscenza  si    riporta  il  testo
          dell'art.  8 della legge n. 381 del 1991:
            "Art.  8  (Consorzi).  -  1.  Le disposizioni di cui alla
          presente legge si applicano ai   consorzi  costituiti  come
          cooperative  aventi la base sociale  formata in  misura non
          inferiore al  settanta per  cento da cooperative sociali".
            -  Si  riporta    il testo dell'art. 111 del testo  unico
          delle  imposte  sui  redditi,  approvato  col  decreto  del
          Presidente  della  Repubblica n.   917 del 1986, come  gia'
          modificato dal d.lgs. n. 460  del 1998 e ora  dal  presente
          decreto:
            "Art.    111 (Enti   di tipo  associativo).  - 1.  Non e'
          considerata attivita'   commerciale  l'attivita'     svolta
          nei    confronti  degli associati   o    partecipanti,   in
          conformita'       alle     finalita'  istituzionali,  dalle
          associazioni,  dai    consorzi  e  dagli    altri  enti non
          commerciali di tipo associativo.  Le  somme  versate  dagli
          associati  o    partecipanti    a    titolo    di quote   o
          contributi   associativi    non  concorrono  a  formare  il
          reddito complessivo.
            2. Si  considerano tuttavia effettuate nell'esercizio  di
          attivita'  commerciali,   salvo   il disposto  del  secondo
          periodo del  comma  1 dell'art. 108, le  cessioni di beni e
          le prestazioni  di servizi agli  associati  o  partecipanti
          verso    pagamento  di corrispettivi specifici, compresi  i
          contributi  e  le  quote   supplementari   determinati   in
          funzione   delle   maggiori   o   diverse prestazioni  alle
          quali  danno diritto. Detti  corrispettivi concorrono  alla
          formazione    del  reddito complessivo come  componenti del
          reddito di  impresa o  come redditi diversi   secondo   che
          le  relative  operazioni  abbiano carattere  di abitualita'
          o di occasionalita'.
            3.   Per   le  associazioni  politiche,  sindacali  e  di
          categoria, religiose,  assistenziali, culturali,   sportive
          dilettantistiche,    di promozione sociale e di  formazione
          extrascolastica   della   persona   non   si    considerano
          commerciali  le    attivita'  svolte  in diretta attuazione
          degli    scopi    istituzionali,      effettuate      verso
          pagamento      di corrispettivi   specifici nei   confronti
          degli  iscritti, associati   o partecipanti,   di     altre
          associazioni  che  svolgono   la  medesima attivita' e  che
          per  legge,  regolamento, atto costitutivo  o statuto fanno
          parte  di  un'unica  organizzazione locale   o   nazionale,
          dei  rispettivi  associati o partecipanti   e dei tesserati
          dalle rispettive organizzazioni   nazionali,   nonche'   le
          cessioni  anche   a  terzi  di proprie pubblicazioni cedute
          prevalentemente agli associati.
            4. La  disposizione del comma 3  non si applica per    le
          cessioni  di  beni  nuovi  prodotti  per la vendita, per le
          somministrazioni di pasti, per le  erogazioni    di  acqua,
          gas,  energia  elettrica  e    vapore,  per  le prestazioni
          alberghiere,  di alloggio, di  trasporto e di   deposito  e
          per    le prestazioni  di servizi  portuali e  aeroportuali
          ne'  per le prestazioni  effettuate nell'esercizio    delle
          seguenti   attivita': a) gestione di spacci aziendali e  di
          mense; b) organizzazione di viaggi e  soggiorni  turistici;
          c)  gestione   di   fiere   ed   esposizioni   a  carattere
          commerciale;      d)      pubblicita'    commerciale;    e)
          telecomunicazioni e radiodiffusioni circolari.
            4-bis.  Per  le  associazioni   di   promozione   sociale
          ricomprese  tra  gli  enti  di   cui all'art. 3, comma   6,
          lettera e), della  legge 25 agosto 1991, n. 287,    le  cui
          finalita'  assistenziali   siano riconosciute dal Ministero
          dell'interno, non  si  considerano  commerciali, anche   se
          effettuate     verso     pagamento     di     corrispettivi
          specifici,    la somministrazione  di  alimenti  e  bevande
          effettuata,   presso   le  sedi  in  cui    viene    svolta
          l'attivita'  istituzionale, da  bar  ed  esercizi  similari
          e   l'organizzazione  di  viaggi  e   soggiorni  turistici,
          sempreche'   le    predette  attivita'  siano  strettamente
          complementari a quelle svolte in diretta  attuazione  degli
          scopi  istituzionali e siano effettuate nei confronti degli
          stessi soggetti indicati nel comma 3.
            4-ter. L'organizzazione di  viaggi e soggiorni  turistici
          di  cui  al  comma 4-bis   non e'   considerata commerciale
          anche  se     effettuata  da   associazioni      politiche,
          sindacali   e   di   categoria,    nonche'  da associazioni
          riconosciute  dalle  confessioni  religiose con le quali lo
          Stato ha stipulato patti, accordi o intese, sempreche'  sia
          effettuata nei confronti degli stessi soggetti indicati nel
          comma 3.
            4-quater.  Per    le  organizzazioni    sindacali  e   di
          categoria  non si considerano    effettuate  nell'esercizio
          di       attivita'   commerciali      le   cessioni   delle
          pubblicazioni, anche  in deroga al  limite di  cui al comma
          3,   riguardanti   i   contratti collettivi   di    lavoro,
          nonche'  l'assistenza    prestata    prevalentemente   agli
          iscritti,   associati    o  partecipanti  in  materia    di
          applicazione  degli stessi  contratti e di legislazione sul
          lavoro, effettuate  verso pagamento di corrispettivi che in
          entrambi  i  casi  non  eccedano   i   costi   di   diretta
          imputazione.
            4-quinqies.    Le  disposizioni    di cui   ai   commi 3,
          4-bis, 4-ter  e 4-quater si applicano a condizione  che  le
          associazioni  interessate  si  conformino    alle  seguenti
          clausole,  da inserire  nei relativi   atti  costitutivi  o
          statuti  redatti  nella    forma dell'atto pubblico o della
          scrittura privata autenticata o registrata:
            a) divieto di    distribuire  anche  in  modo  indiretto,
          utili  o  avanzi di   gestione   nonche'  fondi,  riserve o
          capitale  durante  la  vita dell'associazione, salvo    che
          la destinazione o  la distribuzione non siano imposte dalla
          legge;
            b)  obbligo   di devolvere   il patrimonio dell'ente,  in
          caso  di suo scioglimento per  qualunque  causa,  ad  altra
          associazione  con  finalita'  analoghe    o  ai   fini   di
          pubblica  utilita',  sentito l'organismo   di controllo  di
          cui all'art. 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n.
          662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge;
            c) disciplina  uniforme del rapporto associativo  e delle
          modalita' associative volte  a garantire l'effettivita' del
          rapporto    medesimo,    escludendo   espressamente      la
          temporaneita' della  partecipazione alla vita   associativa
          e  prevedendo  per gli  associati  o  partecipanti maggiori
          d'eta'  il   diritto  di  voto  per   l'approvazione  e  le
          modificazioni  dello  statuto   e dei regolamenti e per  la
          nomina degli organi direttivi dell'associazione;
            d) obbligo  di redigere  e di  approvare annualmente   un
          rendiconto  economico e finanziario secondo le disposizioni
          statutarie;
            e) eleggibilita' libera  degli    organi  amministrativi,
          principio  del  voto singolo di cui all'art.  2532, secondo
          comma, del codice civile, sovranita'    dell'assemblea  dei
          soci,    associati  o    partecipanti e   i criteri di loro
          ammissione ed  esclusione,  criteri  e    idonee  forme  di
          pubblicita'    delle   convocazioni    assembleari,   delle
          relative deliberazioni,   dei bilanci   o   rendiconti;  e'
          ammesso  il voto  per corrispondenza per le associazioni il
          cui  atto costitutivo, anteriore al 1 gennaio 1997, preveda
          tale  modalita' di voto ai sensi dell'art.    2532,  ultimo
          comma,  del  codice   civile e sempreche' le stesse abbiano
          rilevanza   a   livello    nazionale,    siano  prive    di
          organizzazione   a livello locale ed abbiano almeno 250.000
          soci;
            f)   intrasmissibilita'   della    quota  o    contributo
          associativo    ad eccezione dei   trasferimenti a causa  di
          morte e  non rivalutabilita' della stessa.
            4-sexies. Le  disposizioni di cui alle  lettere c) ed  e)
          del  comma  4-quinquies  non si applicano alle associazioni
          religiose riconosciute dalle confessioni con  le  quali  lo
          Stato ha stipulato patti, accordi o intese,  nonche'   alle
          associazioni   politiche,  sindacali   e  di categoria".
            -   Per  opportuna     conoscenza  si  riporta  il  testo
          dell'art. 2532 del codice civile:
            "Art.    2532  (Assemblea).    -    Nell'assemblea  hanno
          diritto  di    voto coloro che risultano iscritti da almeno
          tre mesi nel libro dei soci.
            Ogni socio  ha un voto,  qualunque sia il   valore  della
          quota  o il numero delle azioni.
            Tuttavia  nelle   societa' cooperative con partecipazione
          di persone giuridiche l'atto costitutivo puo' attribuire  a
          queste piu' voti, ma non    oltre  cinque,    in  relazione
          all'ammontare  della    quota  o    delle azioni, oppure al
          numero dei loro membri.
            Le  maggioranze richieste   per   la   regolarita'  della
          costituzione  delle  assemblee  e  per  la  validita' delle
          deliberazioni sono calcolate secondo  il  numero  dei  voti
          spettanti  ai  soci. L'atto costitutivo puo' determinare le
          maggioranze necessarie in   deroga  agli  articoli  2368  e
          2369.
            Il  voto   puo' essere  dato per corrispondenza,  se cio'
          e' ammesso dall'atto   costitutivo.     In    tal      caso
          l'avviso     di  convocazione dell'assemblea deve contenere
          per esteso la deliberazione proposta".
            - Si riporta il  testo  dell'art.    4  del  decreto  del
          Presidente  della  Repubblica n.   633 del 1972, come  gia'
          modificato dal D.Lgs.  n. 460 del 1998 e ora  dal  presente
          decreto:
            "Art.    4 (Esercizio  di imprese).  -  Per esercizio  di
          imprese   si intende     l'esercizio   per      professione
          abituale,    ancorche'    non esclusiva,   delle  attivita'
          commerciali  o  agricole  di   cui   agli articoli  2135  e
          2195  del codice civile, anche se  non organizzate in forma
          di     impresa,  nonche'      l'esercizio   di   attivita',
          organizzate  in  forma    di    impresa,    dirette    alla
          prestazione  di  servizi  che  non rientrano nell'art. 2195
          del codice civile.
            Si considerano in ogni caso effettuate nell'esercizio  di
          imprese:
            1)  le   cessioni di   beni e  le prestazioni  di servizi
          fatte dalle societa' in nome collettivo  e  in  accomandita
          semplice,  dalle societa' per  azioni   e  in   accomandita
          per     azioni,   dalle      societa'    a  responsabilita'
          limitata,    dalle     societa'   cooperative,   di   mutua
          assicurazione  e  di   armamento, dalle societa' estere  di
          cui all'art.  2507 del codice civile e  dalle  societa'  di
          fatto;
            2)  le  cessioni    di  beni e le prestazioni di  servizi
          fatte  da  altri  enti  pubblici  e  privati,  compresi   i
          consorzi,  le  associazioni  o  altre  organizzazioni senza
          personalita'  giuridica  e  le    societa'  semplici,   che
          abbiano     per     oggetto    esclusivo    o    principale
          l'esercizio  di attivita' commerciali o agricole.
            Si considerano effettuate in ogni caso nell'esercizio  di
          imprese,  a norma   del   precedente   comma,   anche    le
          cessioni  di   beni   e   le prestazioni di  servizi  fatte
          dalle  societa'  e  dagli enti ivi indicati ai propri soci,
          associati o partecipanti.
            Per gli enti  indicati al n. 2) del secondo   comma,  che
          non  abbiano  per   oggetto     esclusivo   o    principale
          l'esercizio    di  attivita' commerciali o    agricole,  si
          considerano effettuate  nell'esercizio di imprese  soltanto
          le    cessioni di  beni e  le prestazioni  di servizi fatte
          nell'esercizio   di  attivita'  commerciali  o    agricole.
          Si   considerano  fatte     nell'esercizio  di    attivita'
          commerciali  anche le cessioni di  beni e le    prestazioni
          di    servizi  ai  soci,   associati o partecipanti   verso
          pagamento  di   corrispettivi  specifici,  o  di contributi
          supplementari determinati  in funzione  delle maggiori    o
          diverse prestazioni alle quali danno diritto, ad esclusione
          di  quelle effettuate   in   conformita'   alle   finalita'
          istituzionali   da associazioni   politiche,  sindacali   e
          di     categoria,   religiose,  assistenziali,    culturali
          sportive  dilettantistiche,    di   promozione sociale e di
          formazione extrascolastica   della persona, anche  se  rese
          nei  confronti    di associazioni che  svolgono la medesima
          attivita' e che  per  legge, regolamento  o  statuto  fanno
          parte di  una  unica organizzazione  locale  o   nazionale,
          nonche'  dei  rispettivi  soci, associati   o  partecipanti
          e     dei    tesserati   dalle    rispettive organizzazioni
          nazionali.
            Agli effetti delle disposizioni di questo  articolo  sono
          considerate in ogni caso  commerciali, ancorche' esercitate
          da    enti  pubblici, le seguenti  attivita':  a)  cessioni
          di beni  nuovi  prodotti  per   la vendita,   escluse    le
          pubblicazioni  delle  associazioni  politiche, sindacali  e
          di    categoria,   religiose,    assistenziali,   culturali
          sportive  dilettantistiche, di  promozione  sociale   e  di
          formazione  extrascolastica    della    persona      cedute
          prevalentemente  ai   propri associati; b),  erogazione  di
          acqua,    gas,  energia elettrica e vapore; c)  gestione di
          fiere   ed esposizioni   a    carattere  commerciale;    d)
          gestione   di   spacci   aziendali,  gestione  di  mense  e
          somministrazione di  pasti;  e)  trasporto  e  deposito  di
          merci;  f)  trasporto  di  persone; g) organizzazione    di
          viaggi      e      soggiorni    turistici;      prestazioni
          alberghiere  o    di  alloggio;    h)  servizi   portuali e
          aeroportuali;   i)   pubblicita'      commerciale;       l)
          telecomunicazioni   e  radiodiffusioni circolari.  Non sono
          invece  considerate  attivita' commerciali:  le  operazioni
          relative  all'oro e alle valute estere, compresi i depositi
          anche  in conto  corrente,  di  cui siano  parti  la  Banca
          d'Italia,  l'Ufficio    italiano  dei   cambi o   le banche
          agenti;  la    gestione,  da  parte  delle  amministrazioni
          militari  o  dei  Corpi  di  polizia,  di  mense  e  spacci
          riservati al proprio personale  ed a quello  dei  Ministeri
          da  cui  dipendono, ammesso ad   usufruirne per particolari
          motivi inerenti al  servizio; la  prestazione alle  imprese
          consorziate    o  socie,    da  parte    di  consorzi     o
          cooperative,  di    garanzie   mutualistiche e   di servizi
          concernenti    il  controllo  qualitativo  dei    prodotti,
          compresa  l'applicazione    di marchi   di   qualita';   le
          cessioni    di    beni  e    le  prestazioni    di  servizi
          effettuate       in      occasione   di      manifestazioni
          propagandistiche dai  partiti politici rappresentati  nelle
          assemblee nazionali e regionali;   le cessioni  di  beni  e
          prestazioni  di  servizi  poste in essere  dalla Presidenza
          della Repubblica,    dal  Senato  della  Repubblica,  dalla
          Camera  dei  deputati  e    dalla Corte costituzionale, nel
          perseguimento  delle   proprie   finalita'   istituzionali;
          le prestazioni   sanitarie   soggette   al   pagamento   di
          quote      di partecipazione alla  spesa sanitaria  erogate
          dalle  unita' sanitarie locali e dalle aziende  ospedaliere
          del Servizio sanitario nazionale.   Non  sono  considerate,
          inoltre,  attivita' commerciali, anche in deroga al secondo
          comma: a) il possesso  e la gestione di unita'  immobiliari
          classificate  o classificabili  nella categoria catastale A
          e  le  loro  pertinenze,  ad  esclusione  delle      unita'
          classificate  o  classificabili  nella  categoria catastale
          A10, di unita' da diporto, di aeromobili da turismo o    di
          qualsiasi  altro  mezzo    di trasporto ad uso  privato, di
          complessi   sportivi   o   ricreativi,  compresi     quelli
          destinati  all'ormeggio,    al ricovero   e al  servizio di
          unita' da  diporto, da parte di societa' o enti, qualora la
          partecipazione ad essi consenta, gratuitamente o  verso  un
          corrispettivo  inferiore  al valore normale, il  godimento,
          personale, o   familiare   dei   beni e   degli    impianti
          stessi,  ovvero    quando tale   godimento sia   conseguito
          indirettamente dai soci    o  partecipanti,  alle  suddette
          condizioni,   anche   attraverso   la   partecipazione   ad
          associazioni, enti o altre organizzazioni; b) il  possesso,
          non    strumentale  ne'   accessorio  ad   altre  attivita'
          esercitate,   di partecipazioni   o   quote  sociali,    di
          obbligazioni        o   titoli   similari,      costituenti
          immobilizzazioni,  al  fine     di   percepire   dividendi,
          interessi    o altri  frutti,  senza  strutture dirette  ad
          esercitare attivita'    finanziaria,  ovvero  attivita'  di
          indirizzo,  di coordinamento   o   altri  interventi  nella
          gestione  delle  societa' partecipate.
            Per le associazioni   di  promozione  sociale  ricomprese
          tra gli enti di cui all'art.  3, comma 6, lettera e), della
          legge  25  agosto  1991,  n.    287,   le   cui   finalita'
          assistenziali    siano     riconosciute     dal   Ministero
          dell'interno,   non  si  considera  commerciale,  anche  se
          effettuata     verso     pagamento     di     corrispettivi
          specifici,      la  somministrazione  di alimenti e bevande
          effettuata,  presso  le  sedi  in  cui     viene     svolta
          l'attivita'  istituzionale, da  bar  ed  esercizi similari,
          sempreche' tale attivita'  sia strettamente complementare a
          quelle   svolte   in      diretta  attuazione  degli  scopi
          istituzionali e sia effettuata nei  confronti degli  stessi
          soggetti  indicati nel secondo periodo del quarto comma.
            Le  disposizioni di cui ai commi quarto, secondo periodo,
          e sesto si applicano a  condizione  che    le  associazioni
          interessate  si  conformino  alle  seguenti  clausole,   da
          inserire nei relativi  atti costitutivi o statuti   redatti
          nella    forma    dell'atto  pubblico   o della   scrittura
          privata autenticata o registrata:
            a) divieto di    distribuire  anche  in  modo  indiretto,
          utili  o  avanzi di   gestione   nonche'  fondi,  riserve o
          capitale  durante  la  vita dell'associazione, salvo    che
          la destinazione o  la distribuzione non siano imposte dalla
          legge;
            b)  obbligo   di devolvere   il patrimonio dell'ente,  in
          caso  di suo scioglimento per  qualunque  causa,  ad  altra
          associazione  con  finalita'  analoghe    o  ai   fini   di
          pubblica  utilita',  sentito l'organismo   di controllo  di
          cui all'art. 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n.
          662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge;
            c) disciplina  uniforme del rapporto associativo  e delle
          modalita' associative volte  a garantire l'effettivita' del
          rapporto   medesimo,  escludendo      espressamente    ogni
          limitazione    in   funzione    della  temporaneita'  della
          partecipazione  alla  vita associativa e prevedendo per gli
          associati  o partecipanti maggiori d'eta' il    diritto  di
          voto  per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e
          dei regolamenti e per  la  nomina  degli  organi  direttivi
          dell'associazione;
            d)  obbligo  di redigere  e di  approvare annualmente  un
          rendiconto economico e finanziario secondo le  disposizioni
          statutarie;
            e)  eleggibilita'  libera  degli   organi amministrativi,
          principio del voto singolo di cui all'art.   2532,  secondo
          comma,  del  codice civile, sovranita'   dell'assemblea dei
          soci,   associati o   partecipanti e   i  criteri  di  loro
          ammissione  ed  esclusione,  criteri  e    idonee  forme di
          pubblicita'   delle   convocazioni    assembleari,    delle
          relative  deliberazioni,   dei bilanci   o   rendiconti; e'
          ammesso  il voto  per corrispondenza per le associazioni il
          cui atto costitutivo, anteriore al 1 gennaio 1997,  preveda
          tale    modalita'  di voto ai sensi dell'art.  2532, ultimo
          comma, del codice  civile e sempreche'  le  stesse  abbiano
          rilevanza    a    livello    nazionale,    siano prive   di
          organizzazione  a livello locale ed abbiano almeno  250.000
          soci;
            f)    intrasmissibilita'    della    quota o   contributo
          associativo  ad eccezione dei   trasferimenti a causa    di
          morte e  non rivalutabilita' della stessa.
            Le disposizioni di cui alle lettere  c) ed e) del settimo
          comma  non si    applicano  alle   associazioni   religiose
          riconosciute   dalle confessioni  con le  quali lo    Stato
          ha  stipulato   patti, accordi   o intese,  nonche'    alle
          associazioni   politiche,  sindacali   e  di categoria.
            Le  disposizioni   sulla  perdita  della  qualifica    di
          ente    non  commerciale  di cui all'art. 111-bis del testo
          unico delle imposte sui redditi,   approvato con    decreto
          del    Presidente  della   Repubblica 22 dicembre 1986,  n.
          917, si  applicano anche ai fini   dell'imposta sul  valore
          aggiunto".