Art. 11
                 Diritti dell'acquirente nel caso di
                   applicazione di legge straniera

  1.  Ove  le  parti  abbiano  scelto  di  applicare al contratto una
legislazione   diversa  da  quella  italiana,  all'acquirente  devono
comunque  essere  riconosciute  le  condizioni di tutela previste dal
presente  decreto  legislativo  allorquando  l'immobile  oggetto  del
contratto sia situato nel territorio dello Stato.