Art. 12
                              Sanzioni

  1.   Salvo  che  il  fatto  costituisca  reato,  il  venditore  che
contravviene  alle norme di cui agli articoli 2, comma 1, lettere d),
n. 2) e n. 3, e), f), g), 3, comma 3, 4 e 6 e' punito con la sanzione
amministrativa pecuniaria da lire un milione a lire sei milioni.
  2.   Si   applica   la  sanzione  amministrativa  accessoria  della
sospensione  dall'esercizio  dell'attivita'  da quindici giorni a tre
mesi  al  venditore  che abbia commesso una ripetuta violazione delle
disposizioni di cui al comma 1.
  3.  Ai  fini  dell'accertamento dell'infrazione e dell'applicazione
della  sanzione  si  applica  l'articolo  11,  comma  3,  del decreto
legislativo 15 gennaio 1992, n. 50.
 
           Nota all'art. 12:
            -  Il  decreto legislativo 15  gennaio 1992, n. 50, reca:
          "Attuazione della direttiva n.  85/577/CEE  in  materia  di
          contratti  negoziati  fuori dei locali commerciali". L'art.
          11, comma 3, cosi' recita:
            "3. Le  sanzioni sono  applicate ai sensi    della  legge
          24  novembre  1981, n. 689.  Fermo restando quanto previsto
          in ordine  ai poteri di accertamento  degli    ufficiali  e
          degli  agenti di   polizia giudiziaria dell'art.  13  della
          predetta   legge      24    novembre    1981,    n.    689,
          all'accertamento    delle   violazioni   provvedono,     di
          ufficio    o    su  denunzia,  gli  organi  di      polizia
          amministrativa.  Il  rapporto previsto dall'art.   17 della
          legge  24    novembre  1981,    n.  689,    e'   presentato
          all'ufficio       provinciale       dell'industria,     del
          commercio    e dell'artigianato della provincia in  cui  vi
          e'   la   residenza   o   la   sede  legale  dell'operatore
          commerciale".