Art. 2
                        Documento informativo

  1. Il venditore e' tenuto a consegnare ad ogni persona che richiede
informazioni  sul  bene immobile un documento informativo in cui sono
indicati con precisione i seguenti elementi:
a) il  diritto oggetto del contratto, con specificazione della natura
   e delle condizioni di esercizio di tale diritto nello Stato in cui
   e'  situato l'immobile; se tali ultime condizioni sono soddisfatte
   o, in caso contrario, quali occorre soddisfare;
b) l'identita'  ed  il  domicilio  del  venditore, con specificazione
   della  sua  qualita'  giuridica,  l'identita'  ed il domicilio del
   proprietario;
c) se l'immobile e' determinato:
   1) la descrizione dell'immobile e la sua ubicazione;
   2)  gli estremi della concessione edilizia e delle leggi regionali
   che     regolano     l'uso    dell'immobile    con    destinazione
   turisticoricettiva  e,  per  gli  immobili situati all'estero, gli
   estremi  degli  atti  che  garantiscano  la  loro conformita' alle
   prescrizioni vigenti in materia;
d) se l'immobile e' in costruzione:
   1)  gli estremi della concessione edilizia e delle leggi regionali
   che     regolano     l'uso    dell'immobile    con    destinazione
   turisticoricettiva  e,  per  gli  immobili situati all'estero, gli
   estremi  degli  atti  che  garantiscano  la  loro conformita' alle
   prescrizioni  vigenti  in  materia nonche' lo stato di avanzamento
   dei  lavori  di costruzione dell'immobile e la data entro la quale
   e' prevedibile il completamento degli stessi;
   2)  lo  stato di avanzamento dei lavori relativi ai servizi, quali
   il  collegamento  alla rete di distribuzione di gas, elettricita',
   acqua e telefono;
   3)  in  caso  di  mancato completamento dell'immobile, le garanzie
   relative  al rimborso dei pagamenti gia' effettuati e le modalita'
   di applicazione di queste garanzie;
e) i  servizi  comuni ai quali l'acquirente ha o avra' accesso, quali
   luce,  acqua,  manutenzione,  raccolta  di  rifiuti, e le relative
   condizioni di utilizzazione;
f) le  strutture  comuni  alle quali l'acquirente ha o avra' accesso,
   quali  piscina,  sauna,  ed  altre,  e  le  relative condizioni di
   utilizzazione;
g) le  norme  applicabili  in  materia  di manutenzione e riparazione
   dell'immobile,  nonche'  in  materia di amministrazione e gestione
   dello stesso;
h) il  prezzo  che  l'acquirente  dovra'  versare per l'esercizio del
   diritto  oggetto del contratto; la stima dell'importo delle spese,
   a  carico dell'acquirente, per l'utilizzazione dei servizi e delle
   strutture  comuni  e  la  base di calcolo dell'importo degli oneri
   connessi  all'occupazione  dell'immobile da parte dell'acquirente,
   delle  tasse  e imposte, delle spese amministrative accessorie per
   la   gestione,  la  manutenzione  e  la  riparazione,  nonche'  le
   eventuali spese di trascrizione del contratto;
i) informazioni  circa  il  diritto  di  recesso  dal  contratto  con
   l'indicazione  degli  elementi  identificativi  della persona alla
   quale  deve  essere  comunicato  il  recesso stesso, precisando le
   modalita'   della   comunicazione  e  l'importo  delle  spese  che
   l'acquirente in caso di recesso e' tenuto a rimborsare;
   informazioni  circa  le  modalita'  per  risolvere il contratto di
   concessione di credito connesso al contratto, in caso di recesso;
l) le modalita' per ottenere ulteriori informazioni.
  2.  Le  disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche quando il
venditore  offre  al pubblico un diritto che attribuisce il godimento
su uno o piu' beni immobili sulla base di liste, elenchi, cataloghi o
altre forme di comunicazione. In questo caso il documento informativo
deve  essere  consegnato  per  ciascuno  dei  beni  immobili  oggetto
dell'offerta.
  3.  Il  venditore  non  puo'  apportare modifiche agli elementi del
documento  di cui al comma 1, a meno che le stesse non siano dovute a
circostanze indipendenti dalla sua volonta'; in tal caso le modifiche
devono   essere   comunicate   alla  parte  interessata  prima  della
conclusione del contratto ed inserite nello stesso. Tuttavia, dopo la
consegna  del  documento informativo, le parti possono accordarsi per
modificare il documento stesso.
  4.  Il documento di cui al comma 1 deve essere redatto nella lingua
o  in  una  delle lingue dello Stato membro in cui risiede la persona
interessata  oppure,  a scelta di quest'ultima, nella lingua o in una
delle  lingue  dello  Stato  di  cui  la persona stessa e' cittadina,
purche' si tratti di lingue ufficiali dell'Unione europea.