Art. 3
                       Requisiti del contratto

  1.  Il  contratto  deve  essere  redatto  per  iscritto  a  pena di
nullita';  esso  e'  redatto  nella  lingua italiana e tradotto nella
lingua  o  in  una  delle  lingue  dello  Stato membro in cui risiede
l'acquirente  oppure, a scelta di quest'ultimo, nella lingua o in una
delle  lingue dello Stato di cui egli e' cittadino, purche' si tratti
di lingue ufficiali dell'Unione europea.
  2.  Il  contratto  contiene,  oltre  a  tutti  gli  elementi di cui
all'articolo  2,  comma  1,  lettere da a) a i), i seguenti ulteriori
elementi:
a) l'identita' ed il domicilio dell'acquirente;
b) il  periodo  di  tempo  durante il quale puo' essere esercitato il
   diritto  oggetto  del  contratto  e  la data a partire dalla quale
   l'acquirente puo' esercitare tale diritto;
c) la previsione di una clausola in cui si afferma che l'acquisto non
   comporta per l'acquirente altri oneri, obblighi o spese diversi da
   quelli stabiliti nel contratto;
d) la  possibilita'  o  meno  di partecipare ad un sistema di scambio
   ovvero  di  vendita  del  diritto oggetto del contratto, nonche' i
   costi  eventuali  qualora  il sistema di scambio ovvero di vendita
   sia  organizzato  dal  venditore o da un terzo da questi designato
   nel contratto;
e) la  data  ed  il  luogo in cui il contratto e' firmato da ciascuna
   delle parti.
  3.  Il  venditore  deve  fornire  all'acquirente  la traduzione del
contratto  nella  lingua dello Stato membro in cui e' situato il bene
immobile, purche' si tratti di una delle lingue ufficiali dell'Unione
europea.