Art. 4 Obblighi specifici del venditore 1. Il venditore utilizza il termine "multiproprieta'" nel documento informativo, nel contratto e nella pubblicita' commerciale relativa al bene immobile soltanto quando il diritto oggetto del contratto e' un diritto reale. 2. La pubblicita' commerciale relativa al bene immobile deve fare riferimento alla possibilita' di ottenere il documento informativo, indicando il luogo in cui lo stesso viene consegnato.