Art. 4
                  Obblighi specifici del venditore

  1. Il venditore utilizza il termine "multiproprieta'" nel documento
informativo,  nel  contratto e nella pubblicita' commerciale relativa
al  bene immobile soltanto quando il diritto oggetto del contratto e'
un diritto reale.
  2.  La  pubblicita' commerciale relativa al bene immobile deve fare
riferimento  alla  possibilita' di ottenere il documento informativo,
indicando il luogo in cui lo stesso viene consegnato.