Art. 6
                         Divieto di acconti

  1.   E'   fatto   divieto   al  venditore  di  esigere  o  ricevere
dall'acquirente  il  versamento  di  somme  di  danaro  a  titolo  di
anticipo,  di  acconto  o  di caparra, fino alla scadenza dei termini
concessi  per  l'esercizio del diritto di recesso di cui all'articolo
5.