Art. 7. Obbligo della fidejussione 1. Il venditore e' obbligato a prestare fidejussione bancaria o assicurativa a garanzia dell'ultimazione dei lavori di costruzione del bene immobile. Della fidejussione deve farsi menzione nel contratto, a pena di nullita'. 2. La garanzia di cui al comma 1 non puo' imporre all'acquirente la preventiva escussione del venditore.