Art. 7.
                     Obbligo della fidejussione
  1.  Il  venditore  e'  obbligato a prestare fidejussione bancaria o
assicurativa  a  garanzia  dell'ultimazione dei lavori di costruzione
del  bene  immobile.  Della  fidejussione  deve  farsi  menzione  nel
contratto, a pena di nullita'.
  2. La garanzia di cui al comma 1 non puo' imporre all'acquirente la
preventiva escussione del venditore.