Art. 8
         Risoluzione del contratto di concessione di credito

  1.  Il  contratto di concessione di credito erogato dal venditore o
da  un  terzo  in  base  ad  un  accordo  tra questi ed il venditore,
sottoscritto  dall'acquirente  per  il  pagamento del prezzo o di una
parte  di  esso,  si risolve di diritto, senza il pagamento di alcuna
penale,  qualora  l'acquirente abbia esercitato il diritto di recesso
ai sensi dell'articolo 5.