Art. 3. 
             Pubblicita' delle proposte di deliberazione 
  1. Fermi gli obblighi di pubblicita' previsti  da  disposizioni  di
legge o di regolamento, gli amministratori  delle  societa'  indicate
nell'articolo 1 mettono a disposizione del pubblico  presso  la  sede
sociale e presso la societa' di gestione del mercato  di  quotazione,
almeno quindici giorni prima di quello fissato per  l'assemblea,  una
relazione sulle proposte concernenti le materie poste all'ordine  del
giorno. 
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare. 
   Roma, 5 novembre 1998 
                                               Il Ministro: Diliberto 
Visto, il Guardasigilli: Diliberto 
  Registrato alla Corte dei conti il 9 dicembre 1998 
  Registro n. 1 Grazia e giustizia, foglio n. 397