Art. 3. Pubblicita' delle proposte di deliberazione 1. Fermi gli obblighi di pubblicita' previsti da disposizioni di legge o di regolamento, gli amministratori delle societa' indicate nell'articolo 1 mettono a disposizione del pubblico presso la sede sociale e presso la societa' di gestione del mercato di quotazione, almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'assemblea, una relazione sulle proposte concernenti le materie poste all'ordine del giorno. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 5 novembre 1998 Il Ministro: Diliberto Visto, il Guardasigilli: Diliberto Registrato alla Corte dei conti il 9 dicembre 1998 Registro n. 1 Grazia e giustizia, foglio n. 397