Art. 5. 
                          Sviluppo aziendale 
  1. Le regioni, nella concessione degli aiuti  previsti  dal  citato
regolamento (CE) n. 950/97, riservano ai giovani agricoltori che  non
hanno ancora compiuto i quaranta  anni,  in  possesso  dei  requisiti
previsti  nel  suddetto  regolamento,  ed  alle  societa'  aventi   i
requisiti di cui alla lettera c) del comma  1  dell'articolo  2,  una
quota delle provvidenze da destinare alla realizzazione di  piani  di
miglioramento.  Analoga  riserva   puo'   essere   costituita   nella
concessione degli aiuti previsti dagli altri regolamenti  strutturali
e dalle misure di accompagnamento, cofinanziati dall'Unione europea. 
  2. I giovani agricoltori, anche se non  ancora  in  possesso  della
qualifica professionale di cui al citato regolamento (CE) n.  950/97,
possono presentare domanda di  piano  di  miglioramento  e  riceverne
l'approvazione   previo   impegno   condizionato   alla   concessione
dell'agevolazione. La necessaria qualifica professionale deve  essere
acquisita entro i due anni  successivi  all'assunzione  del  predetto
impegno condizionato. 
 
           Nota all'art. 5:
            -  Si    trascrive  il  testo   del comma 1,   lettera c)
          dell'art.  2 del regolamento (CE) n. 950/97:
            Il FEAOG, sezione orientamento,  in  appresso  denominato
          "Fondo  I", cofinanzia,  nel  quadro  dell'azione   comune,
          i  regimi  di  aiuti nazionali riguardanti:
              a)-b) (omissis);
            c)   le   misure  a   favore   delle   aziende   agricole
          relative  all'introduzione    di   una     contabilita'   e
          all'avviamento    di associazioni, servizi e  altre  azioni
          che interessano piu' aziende".