Art. 2.
         Prosecuzione degli interventi per la citta' di Siena
  1. Per gli interventi  di cui agli articoli 2, 3 e  4 della legge 9
marzo  1976, n.  75, volti  alla tutela  del carattere  monumentale e
artistico della  citta' di Siena, e'  autorizzata la spesa di  lire 4
miliardi  per ciascuno  degli anni  1998, 1999  e 2000,  da iscrivere
nello  stato di  previsione  della  spesa del  Ministero  per i  beni
culturali e ambientali. La complessiva somma di lire 12 miliardi, per
gli interventi di cui ai citati articoli 2, 3 e 4 della legge 9 marzo
1976,  n. 75,  e'  ripartita  con decreto  del  Ministro  per i  beni
culturali  e ambientali,  d'intesa con  il Ministro  del tesoro,  del
bilancio e  della programmazione economica, su  motivata proposta del
consiglio comunale di Siena. L'erogazione  dei contributi di cui agli
articoli 3  e 4  della legge  9 marzo  1976, n.  75, e'  disposta con
decreto del  Ministro per  i beni culturali  e ambientali.  Entro tre
mesi dalla data di entrata in  vigore della presente legge, il comune
di Siena propone alla regione Toscana il piano per l'attuazione degli
interventi di cui  agli articoli 3 e  4 della citata legge  n. 75 del
1976  e  nei  successivi  tre   mesi  la  regione  stessa,  udita  la
sovrintendenza ai monumenti di Siena,  adotta le sue determinazioni e
le comunica al comune.
 
           Nota all'art 2:
            -  Gli  articoli 2,   3 e 4 della legge 9 marzo  1976, n.
          75, recante:  "Proroga della legge 3 gennaio 1963,   n.  3,
          concernente  la  tutela  del  carattere  monumentale  della
          citta' di Siena", cosi' recitano:
            "Art.  2. -  Sono eseguiti  a totale  carico dello  Stato
          i   lavori relativi   alle   opere   di   consolidamento  e
          restauro    degli    edifici pubblici di carattere storico,
          artistico e monumentale, del  duomo  con  edifici  annessi,
          delle chiese monumentali e dei santuari cateriniani, e alla
          costruzione di opere di  viabilita' e tecniche che, sentito
          il  parere   della sovrintendenza   ai monumenti  di Siena,
          siano ritenute necessarie per il restauro urbanistico".
            "Art. 3. - Le storiche contrade  e i privati  proprietari
          di edifici compresi nel centro storico delimitato dal piano
          regolatore  ed aventi interesse   storico,   artistico    e
          monumentale   provvedono   al consolidamento,  restauro   e
          sistemazione      degli    edifici    di   loro proprieta'.
          Dovranno  essere eseguiti  in ogni caso  i lavori   la  cui
          necessita'   sia   dichiarata  dal    sindaco,  sentita  la
          commissione edilizia   comunale   e   su   parere  conforme
          della  sovrintendenza  ai monumenti di Siena.
            Per  tutti  i  lavori  di cui   al precedente comma sara'
          concesso dallo Stato  un  contributo  del  50    per  cento
          sull'ammontare della spesa, che potra'  essere  elevato  al
          70    per cento   qualora  i  lavori  siano riconosciuti di
          particolare delicatezza e    onerosita'  ed  il  costo  dei
          lavori   stessi   sia   riconosciuto  gravoso  in  rapporto
          al  reddito dell'edificio; per   le  storiche  contrade  il
          contributo  potra'  essere  elevato in tal caso fino all'80
          per cento.
            I   contributi  verranno  concessi,    su  domanda  degli
          interessati, dopo l'approvazione  da  parte   del   sindaco
          dei   progetti,  che  dovranno ricomprendere in ogni caso i
          lavori dichiarati necessari ai sensi del  precedente  primo
          comma.
            La  concessione    del  contributo  e' subordinata   alla
          stipulazione di una   convenzione, da    trascrivere    nei
          registri    immobiliari,  con   la quale il proprietario si
          impegna:
            a) ad abitare od utilizzare  direttamente l'edificio  per
          un  periodo di   almeno 10  anni ovvero  a locarlo,  per lo
          stesso periodo,  alle condizioni di cui al  quattordicesimo
          comma del successivo art. 4;
            b)  a  restituire  in  unica    soluzione  il  contributo
          ricevuto nel caso in cui trasferisca a qualsiasi    titolo,
          per    atto    tra   vivi,   l'immobile   entro   15   anni
          dall'ultimazione dei lavori;
            c)  a  restituire  in   unica  soluzione  il   contributo
          ricevuto,  maggiorato  degli interessi  legali, nel caso in
          cui  non rispetti gli impegni assunti;
            d)  ad  assicurare la   prelazione   di   cui   ai  commi
          sedicesimo  e diciassettesimo del successivo art. 4.
            Il  versamento  dei    contributi stessi sara' effettuato
          per stati di avanzamento e  dopo che  il provveditore  alle
          opere  pubbliche avra' accertato che i  lavori siano  stati
          eseguiti in  conformita' al piano di cui al successivo art.
          6.
            Qualora  il  proprietario trasferisca a qualsiasi  titolo
          l'immobile entro 15  anni  dall'avvenuto  risanamento,  gli
          obblighi sono trasferiti all'acquirente.
            Ogni    patto contrario   alle prescrizioni  del presente
          articolo e' nullo, quale ne sia il contenuto apparente.
            Qualora   il  proprietario    non  provveda,    entro  il
          termine  fissato, all'esecuzione   delle  opere  dichiarate
          necessarie,  il  comune   vi provvede d'ufficio    mediante
          occupazione  temporanea    dell'immobile  ai sensi del nono
          comma del successivo art. 4.  In  tal  caso  il  contributo
          dello  Stato viene corrisposto al comune. L'immobile verra'
          restituito al rispettivo  proprietario previa  stipulazione
          della    convenzione  di cui al decimo comma del successivo
          art. 4.
            Qualora  il   proprietario  non   intenda  stipulare   la
          predetta convenzione o  rimborsare le  spese sostenute   il
          comune   provvede ad espropriare  gli   immobili  ai  sensi
          del   tredicesimo  comma  del successivo art. 4".
            "Art.  4.  -  I  piani   di  risanamento  dei   quartieri
          cittadini  deliberati  dal consiglio comunale  ed approvati
          dal competente organo regionale  secondo  le   disposizioni
          vigenti   in  materia  di  piani particolareggiati, sentita
          la sovrintendenza ai monumenti  di Siena, sono eseguiti dal
          comune.
            Per l'esecuzione dei  lavori e le espropriazioni  che  si
          renderanno   necessarie    all'attuazione  del    piano  di
          risanamento e'  concesso un contributo statale del  50  per
          cento sull'ammontare della spesa.
            Il  comune   provvede all'alloggio degli sfrattati  anche
          mediante la costruzione  di  nuovi,  edifici   nelle   zone
          delimitate    dal    piano  regolatore,  avvalendosi a tale
          scopo del contributo statale previsto dal presente articolo
          o di contributi previsti da leggi in vigore che regolano la
          materia e  delle norme contenute   nella legge   18  aprile
          1962,   n.  167, e  puo'  corrispondere  una indennita'  ai
          cittadini costretti  a trasloco  per i  lavori  in corso  o
          che  si trovino  in particolare stato di bisogno.
            Le   assegnazioni   degli    alloggi      ai    cittadini
          trasferiti   e  la corresponsione  dell'indennita'  di  cui
          al   comma   precedente   sono  deliberate    dal    comune
          secondo   i   criteri   stabiliti  in  apposito regolamento
          approvato dal consiglio comunale.
            L'amministrazione comunale, ai  fini    dell'elaborazione
          del  piano  di risanamento;  nomina  una  commissione  allo
          scopo  di  compiere  una indagine  diretta   ad   accertare
          la    composizione    e   la   condizione economica   della
          popolazione   interessata,   l'entita'    dei  canoni    di
          affitto,     la  ripartizione    della    proprieta'  degli
          immobili ed  ogni altro  elemento  utile  alla   conoscenza
          della  zona  sottoposta  a risanamento.
            Il  comune  ha facolta'  di   espropriare   gli  immobili
          delle  zone sottoposte a risanamento:
            a)  nei  casi in  cui gli  interventi previsti nei  piani
          di  cui al precedente primo  comma comportino,   ell'ambito
          dei     singoli  edifici,  modificazioni  della  situazione
          proprietaria delle unita' immobiliari esistenti  al momento
          della  pubblicazione    nel  Bollettino    ufficiale  della
          regione   del  provvedimento   di  approvazione  del  piano
          di risanamento ed i proprietari che   risultino  tali  alla
          stessa data non raggiungano un accordo, per  l'attribuzione
          delle nuove unita', entro 60 giorni dalla notifica;
            b)  per l'acquisizione  delle aree  e degli  immobili dei
          quali  e'  prevista  dai    piani  l'utilizzazione  per  la
          realizzazione  dei  servizi  pubblici   e   di   opere   di
          urbanizzazione;
            c)   per   l'acquisizione   degli  edifici    di  cui  e'
          prevista  la demolizione.
            Il   comune ha   inoltre   diritto di   prelazione,    da
          esercitare   nel termine di 90  giorni dalla notifica della
          proposta contrattuale, in caso  di trasferimento  a  titolo
          oneroso   degli     immobili  delle     zone  sottoposte  a
          risanamento.
            Gli edifici espropriati  o acquisiti ai sensi  del  comma
          precedente  passano al patrimonio  indisponibile del comune
          al   fine di garantire  ai  cittadini  che  si  trovino  in
          disagiate condizioni economiche canoni adeguati.
            Negli  altri  casi    il comune provvede all'acquisizione
          delle  aree  e  degli  immobili      mediante   occupazione
          temporanea, che  viene disposta dal presidente della giunta
          regionale  e  si  protrae  per tutto il tempo necessario  a
          portare  a  compimento gli   interventi;   essa non    puo'
          avere, comunque, una durata superiore a 5 anni.
            Dopo  l'esecuzione  degli  interventi,  gli immobili sono
          restituiti ai singoli   proprietari, previa    stipulazione
          di  una    convenzione  -    da  trascrivere nei   registri
          immobiliari   - con   la quale   i  proprietari  stessi  si
          impegnano:
            a) rimborsare in 25 annualita', senza interessi, la spesa
          sostenuta   dal   comune,  compresa  alle  indennita'    di
          espropriazione e detratto il contributo dello Stato;
            b) ad abitare o utilizzare direttamente l'edificio ovvero
          a locarlo per  un  periodo   di   almeno   15   anni   alle
          condizioni   di  cui  al quattordicesimo comma del presente
          articolo;
            c) a restituire    in  unica  soluzione  il  residuo  del
          debito  nel  caso  in   cui   trasferiscano   a   qualsiasi
          titolo,  per  atto   tra   vivi, l'immobile entro  25  anni
          dall'ultimazione dei lavori;
            d)  a  rimborsare  la  spesa, in unica soluzione e con la
          maggiorazione degli interessi  legali, nel caso  in cui non
          rispettino  gli impegni assunti;
            e)  ad  assicurare la   prelazione   di   cui   ai  commi
          sedicesimo  e diciassettesimo del presente articolo.
            Qualora  il  proprietario  trasferisca a qualsiai titolo,
          per atto tra vivi, gli immobili entro 25 anni dall'avvenuto
          risanamento, il comune ha   diritto   di   prelazione,   da
          esercitare    entro    90   giorni   dalla notifica   della
          proposta   contrattuale.   Qualora il   comune    non    si
          avvalga    di    tale   facolta'     gli   obblighi   della
          convenzione  sono trasferiti all'acquirente.
            Ogni  patto contrario   alle prescrizioni   del  presente
          articolo e' nullo, quale ne sia il contenuto apparente.
            Qualora  i   proprietari  non   intendano  stipulare   la
          predetta  convenzione   o  rimborsare  le  spese  sostenute
          il   comune   procede all'espropriazione    delle  relative
          unita' immobiliari.  In tal  caso l'occupazione  temporanea
          dell'immobile   e'   indennizzata   ai  sensi dell'art. 20,
          terzo  e quarto comma, della legge 22    ottobre  1971,  n.
          865.
            I canoni di locazione sono concordati dai proprietari con
          il  comune  tenendo    conto     del   reddito   assicurato
          dall'immobile    prima   del risanamento,   di    parametri
          oggettivi fissati  dall'ufficio  tecnico erariale  in  base
          a     classi  di    superficie    dell'alloggio,    nonche'
          dell'ammontare della somma da rimborsare.
            Per  gli  interventi  eseguiti    dal  comune  attraverso
          l'espropriazione  degli    immobili, l'assegnazione   degli
          alloggi  sara' effettuata  dal comune secondo  modalita'  e
          criteri  fissati nel regolamento di cui al quarto comma del
          presente   articolo  nel  rispetto  dei  requisiti  fissati
          dall'articolo   2   del   decreto   del Presidente    della
          Repubblica  30 dicembre 1972,n. 1035,  e delle referenze di
          cui  ai successivi commi del presente articolo. In tal caso
          la  misura dei canoni di locazione e'  fissata  dal  comune
          secondo  criteri  stabiliti  nel   predetto regolamento.  I
          canoni  cosi'    determinati  saranno  soggetti a revisione
          triennale.
            Se  gli   immobili  di  cui    trattasi   erano    locati
          al    momento  dell'attuazione    degli   interventi     di
          risanamento,  ai  precedenti locatari spetta un diritto  di
          prelazione.
            Qualora  gli    interventi  comportino    nell'ambito  di
          singoli edifici modificazioni  della precedente  situazione
          proprietaria  dell'unita' immobiliare, restando    immutata
          la  precedente destinazione,  ai fini dell'esercizio  della
          prelazione  nei  confronti  delle nuove  unita' immobiliari
          e'  accordata  la preferenza ai precedenti locatari secondo
          criteri di  graduazione stabiliti  nel regolamento  di  cui
          al quarto comma del presente articolo.
            L'approvazione   del  piano  di  risanamento  equivale  a
          dichiarazione di pubblica utilita'   e  i  relativi  lavori
          sono  dichiarati  indifferibili  ed  urgenti  a  tutti  gli
          effetti di legge".