Art. 7. Copertura finanziaria 1. All'onere derivante dall'attuazione degli articoli 1, 2, 3, comma 2, 4, 5 e 6, complessivamente pari a lire 32 miliardi per l'anno 1998, a lire 29 miliardi per l'anno 1999 e a lire 34 miliardi per l'anno 2000, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1998, utilizzando, quanto a lire 17 miliardi per l'anno 1998, a lire 9 miliardi per l'anno 1999 e a lire 14 miliardi per l'anno 2000, l'accantonamento relativo al Ministero per i beni culturali e ambientali e, quanto a lire 15 miliardi per l'anno 1998 e a lire 20 miliardi per ciascuno degli anni 1999 e 2000, l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri. 2. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 3, commi 1, 4 e 5, complessivamente pari a lire 4,5 miliardi per l'anno 1998, a lire 7,9 miliardi per l'anno 1999 e a lire 9,9 miliardi per l'anno 2000, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1998, utilizzando, quanto a lire 4,1 miliardi per il 1998 e a lire 7,5 miliardi per ciascuno degli anni 1999 e 2000, l'accantonamento relativo al Ministero per i beni culturali e ambientali e, quanto a lire 400 milioni per gli anni 1998 e 1999 e a lire 2,4 miliardi per l'anno 2000, l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri. 3. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 15 dicembre 1998 SCALFARO D'Alema, Presidente del Consiglio dei Ministri Melandri, Ministro per i beni e le attivita' culturali Visto, il Guardasigilli: Diliberto