Art. 7.
                        Copertura finanziaria
  1.  All'onere derivante  dall'attuazione  degli articoli  1, 2,  3,
comma  2, 4,  5 e  6, complessivamente  pari a  lire 32  miliardi per
l'anno 1998, a lire 29 miliardi per  l'anno 1999 e a lire 34 miliardi
per l'anno  2000, si  provvede mediante riduzione  dello stanziamento
iscritto,  ai  fini  del bilancio  triennale  1998-2000,  nell'ambito
dell'unita' previsionale  di base di conto  capitale "Fondo speciale"
dello stato  di previsione del  Ministero del tesoro, del  bilancio e
della programmazione economica per l'anno 1998, utilizzando, quanto a
lire 17 miliardi per l'anno 1998, a lire 9 miliardi per l'anno 1999 e
a  lire 14  miliardi per  l'anno 2000,  l'accantonamento relativo  al
Ministero  per i  beni culturali  e ambientali  e, quanto  a lire  15
miliardi per l'anno 1998 e a lire 20 miliardi per ciascuno degli anni
1999 e 2000, l'accantonamento  relativo alla Presidenza del Consiglio
dei Ministri.
  2. All'onere derivante dall'attuazione  dell'articolo 3, commi 1, 4
e 5,  complessivamente pari a  lire 4,5  miliardi per l'anno  1998, a
lire 7,9  miliardi per l'anno 1999  e a lire 9,9  miliardi per l'anno
2000, si provvede mediante  riduzione dello stanziamento iscritto, ai
fini  del  bilancio   triennale  1998-2000,  nell'ambito  dell'unita'
previsionale di base  di parte corrente "Fondo  speciale" dello stato
di  previsione  del  Ministero  del  tesoro,  del  bilancio  e  della
programmazione economica per l'anno  1998, utilizzando, quanto a lire
4,1 miliardi  per il 1998  e a lire  7,5 miliardi per  ciascuno degli
anni 1999 e  2000, l'accantonamento relativo al Ministero  per i beni
culturali e ambientali e, quanto a lire 400 milioni per gli anni 1998
e  1999 e  a  lire  2,4 miliardi  per  l'anno 2000,  l'accantonamento
relativo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.
  3.  Il Ministro  del tesoro,  del bilancio  e della  programmazione
economica  e'  autorizzato  ad  apportare,  con  propri  decreti,  le
occorrenti variazioni di bilancio.
  La presente legge,  munita del sigillo dello  Stato, sara' inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
   Data a Roma, addi' 15 dicembre 1998
                              SCALFARO
                                   D'Alema,  Presidente del Consiglio
                                  dei Ministri
                                   Melandri, Ministro per i beni e le
                                  attivita' culturali
 Visto, il Guardasigilli: Diliberto