Art. 12.
              (Stato di previsione del Ministero della
                   difesa e disposizioni relative)
  1. Sono autorizzati  l'impegno  e  il  pagamento  delle  spese  del
Ministero  della  difesa, per l'anno finanziario 1999, in conformita'
dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 12).
  2. Il numero massimo dei graduati  di  leva  aiuto  specialisti  in
servizio  nell'Esercito,  nella  Marina  militare  e nell'Aeronautica
militare, e' fissato, per l'anno finanziario 1999, come segue:
   a) Esercito n. 34.300;
   b) Marina n. 14.155;
   c) Aeronautica n. 16.750.
  3.  Il  numero  massimo  degli  ufficiali  piloti  di   complemento
dell'Esercito,  della  Marina  e  dell'Aeronautica,  da  mantenere in
servizio a norma dell'articolo 15 della  legge  19  maggio  1986,  n.
224, e' stabilito, per l'anno finanziario 1999, come segue:
   a) Esercito n. 135;
   b) Marina n. 160;
   c) Aeronautica n. 256.
  4.  Il  numero  massimo degli ufficiali di complemento da ammettere
alla ferma di cui al primo comma  dell'articolo  37  della  legge  20
settembre  1980,  n.  574, e' stabilito, per l'anno finanziario 1999,
come segue:
   a) Esercito (compresi i carabinieri) n. 600;
   b) Marina n. 130;
   c) Aeronautica n. 160.
  5.  La  forza  organica  dei  graduati   e   militari   di   truppa
dell'Esercito  in  ferma  volontaria  a norma dell'articolo 9, ultimo
comma, della legge 10 giugno 1964, n. 447,  e'  fissata,  per  l'anno
finanziario 1999, in n. 1.750 unita'.
  6.  La  forza  organica  dei  sottocapi  e  comuni  del Corpo degli
equipaggi  militari   marittimi   in   ferma   volontaria   a   norma
dell'articolo  18,  terzo  capoverso,  della legge 10 giugno 1964, n.
447, e' fissata, per l'anno finanziario 1999, in n. 850 unita'.
  7.  La  forza  organica  dei  graduati   e   militari   di   truppa
dell'Aeronautica in ferma volontaria a norma dell'articolo 27, ultimo
comma,  della  legge  10  giugno 1964, n. 447, e' fissata, per l'anno
finanziario 1999, in n. 993 unita'.
  8. Il contingente degli arruolamenti  volontari,  come  carabiniere
ausiliario, per la sola ferma di leva, dei giovani chiamati alle armi
e'  fissato,  per  l'anno  finanziario 1999, a norma dell'articolo 4,
comma 1, lettera b), del decreto legislativo 12 maggio 1995, n.  198,
in n. 12.275 unita'.
  9.  Il  numero  massimo  dei  militari volontari in ferma biennale,
triennale o quinquennale, a norma degli articoli 5 e 35  della  legge
24  dicembre  1986,  n. 958, e' fissato, per l'anno finanziario 1999,
come segue:
   a) Esercito n. 23.000;
   b) Marina n. 5.509;
   c) Aeronautica n. 2.250.
  10. Alle spese di cui alle unita' previsionali di base  "Accordi  e
organismi  internazionali", (interventi), specificamente afferenti le
infrastrutture multinazionali NATO, e "Ammodernamento e rinnovamento"
(funzionamento),  dello  stato  di  previsione  del  Ministero  della
difesa,  si  applicano,  per l'anno finanziario 1999, le disposizioni
contenute nel secondo comma dell'articolo 36 e  nell'articolo  61-bis
del   regio   decreto   18  novembre  1923,  n.  2440,  e  successive
modificazioni, sulla contabilita' generale dello Stato
  11. Alle spese per le infrastrutture multinazionali NATO, sostenute
a carico delle unita'  previsionali  di  base  "Accordi  e  organismi
internazionali"  (interventi) dello stato di previsione del Ministero
della difesa, si applicano le procedure NATO di esecuzione delle gare
internazionali emanate dal Consiglio atlantico. Deve essere  in  ogni
caso   garantita  la  trasparenza  delle  procedure  di  appalto,  di
assegnazione e di esecuzione dei lavori,  ai  sensi  della  legge  13
settembre  1982,  n.  646.  Alle  spese  medesime sono applicabili le
disposizioni dell'articolo 23 della legge 18 agosto 1978, n. 497, in-
tegrate dalla disposizione dell'ultimo comma  dell'articolo  3  della
legge 16 giugno 1977. n. 372.
  12.  Negli  elenchi  nn. 1 e 2 annessi allo stato di previsione del
Ministero della difesa sono descritte le spese per le  quali  possono
effettuarsi,  per l'anno finanziario 1999, i prelevamenti dal fondo a
disposizione di cui agli articoli 20 e 44 del testo  unico  approvato
con  regio  decreto  2 febbraio 1928, n. 263, ed all'articolo 7 della
legge 22 dicembre 1932, n.  1958, iscritto  nell'unita'  previsionale
di  base  "Funzionamento" di pertinenza del centro di responsabilita'
"Bilancio e affari finanziari" e  nell'unita'  previsionale  di  base
"Spese  generali  di funzionamento" (funzionamento) di pertinenza del
centro di responsabilita' "Arma dei carabinieri".
  13. La composizione della razione viveri in natura, ai militari che
ne hanno il godimento, nonche' le integrazioni di vitto e  di  generi
di  conforto  da  attribuire  ai  militari  in speciali condizioni di
servizio, sono stabilite a norma del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica  i  I settembre 1950, n. 807, in conformita' delle tabelle
annesse allo stato di  previsione  del  Ministero  della  difesa  per
l'anno  finanziario 1999 (elenco n. 3). A modifica di quanto disposto
dall'articolo 33, comma 3, della legge 24 dicembre 1986, n.  958,  il
controvalore  della  razione  viveri  viene  corrisposto al personale
militare indicato nel citato articolo 33, comma 1, limitatamente alle
giornate di viaggio di andata e ritorno nelle  licenze  di  qualsiasi
tipo.