Art. 13. (Stato di previsione del Ministero per le politiche agricole e disposizioni relative) 1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero per le politiche agricole, per l'anno finanziario 1999, in conformita' dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 13). 2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio tra gli stati di previsione del Ministero per le politiche agricole e delle Amministrazioni interessate, in termini di residui, competenza e cassa, ai sensi dell'articolo 31 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, dell'articolo 77 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, nonche' per l'attuazione del decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, concernente il conferimento alle regioni delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca e la riorganizzazione dell'Amministrazione centrale. 3. Per l'attuazione della legge 10 febbraio 1992, n. 165, concernente modifiche ed integrazioni alla legge 17 febbraio 1982, n. 41, recante il piano per la razionalizzazione e lo sviluppo della pesca marittima, il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, negli stati di previsione dei Ministeri interessati, per l'anno finanziario 1999, le variazioni compensative di bilancio, in termini di competenza e di cassa, occorrenti per la modifica della ripartizione dei fondi tra i vari settori d'intervento, di cui al suddetto piano nazionale della pesca marittima. 4. Per l'anno finanziario 1999 il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, al trasferimento alle competenti unita' previsionali di base dello stato di previsione del Ministero per le politiche agricole per l'anno medesimo, delle somme iscritte nell'ambito dell'unita' previsionale di base "Interventi diversi" capitolo 6879 di pertinenza del centro di responsabilita' "Ragioneria generale dello Stato" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, secondo la ripartizione percentuale indicata all'articolo 24, comma 2, della legge 11 febbraio 1992, n. 157.