Art. 18. (Stato di previsione del Ministero per i beni e le attivita' culturali e disposizioni relative) 1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero per i beni e le attivita' culturali, per l'anno finanziario 1999, in conformita' dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 18). 2. Ai fini della ripartizione della residua quota del Fondo unico per lo spettacolo di cui al secondo comma dell'articolo 2 della legge 30 aprile 1985, n. 163, il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio nell'ambito delle unita' previsionali di base "Fondo unico per lo spettacolo" (interventi; investimenti) di pertinenza del centro di responsabilita' "Spettacolo e sport" dello stato di previsione del Ministero per i beni e le attivita' culturali.