Art. 2.
                (Stato di previsione della Presidenza
              del Consiglio dei ministri e disposizioni
                              relative)
  1. Sono autorizzati l'impegno e  il  pagamento  delle  spese  della
Presidenza  del Consiglio dei ministri e degli organi dipendenti, per
l'anno  finanziario  1999,  in  conformita'  dell'annesso  stato   di
previsione (Tabella n. 2).
  2.  Il  Ministro  del  tesoro,  del bilancio e della programmazione
economica e' autorizzato  a  provvedere,  con  propri  decreti,  alla
ripartizione  su  altre  unita'  previsionali di base, dello stato di
previsione della Presidenza del Consiglio  dei  ministri  per  l'anno
1999, del fondo per l'attuazione della legge 23 agosto 1988, n.  400,
iscritto  nell'ambito dell'unita' previsionale di base "Segretariato"
(funzionamento)  di  pertinenza   del   centro   di   responsabilita'
"Segretariato generale" dello stato di previsione medesimo.
  3. Le somme dovute dagli istituti di credito ai sensi dell'articolo
33  della legge 5 agosto 1981, n. 416, sono versate nell'ambito della
unita' previsionale  di  base  "Restituzioni,  rimborsi,  recuperi  e
concorsi   vari"   di   pertinenza   del  centro  di  responsabilita'
"Segretariato generale" (Presidenza del Consiglio dei ministri) dello
stato  di  previsione  dell'entrata,  per   essere   correlativamente
iscritte,  in termini di competenza e cassa, con decreti del Ministro
del  tesoro,  del  bilancio   e   della   programmazione   economica,
nell'ambito dell'unita' previsionale di base "Imprese radiofoniche ed
editoriali"    (investimenti)    di    pertinenza   del   centro   di
responsabilita' "Informazione e editoria" dello stato  di  previsione
della Presidenza del Consiglio dei ministri.
  4.  Il  Ministro  del  tesoro,  del bilancio e della programmazione
economica e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, in termini
di  residui,  competenza  e  cassa,  le  variazioni  compensative  di
bilancio  occorrenti  per  l'attuazione  dell'articolo  127 del testo
unico delle leggi in  materia  di  disciplina  degli  stupefacenti  e
sostanze  psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi
stati di tossicodipendenza,  approvato  con  decreto  del  Presidente
della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309.
  5. Ai fini dell'attuazione della legge 15 dicembre 1990, n. 396, il
Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e'
autorizzato  a  ripartire, con propri decreti, in termini di residui,
competenza e cassa, su  altre  unita'  previsionali  di  base,  delle
Amministrazioni  interessate,  il  fondo  per gli interventi per Roma
capitale iscritto nell'ambito dell'unita' previsionale di base "Fondo
per  Roma  capitale"  (investimenti)  di  pertinenza  del  centro  di
responsabilita'  "Roma  capitale"  dello  stato  di  previsione della
Presidenza del Consiglio dei ministri.
  6. Il Ministro del tesoro,  del  bilancio  e  della  programmazione
economica  e'  autorizzato  a ripartire, con propri decreti, il fondo
per l'attivita' statistica nazionale iscritto nell'ambito dell'unita'
previsionale di base "Segretariato" (funzionamento) di pertinenza del
centro di responsabilita'  "Segretariato  generale"  dello  stato  di
previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri.
  7. In attuazione di quanto disposto dall'articolo 19 della legge 24
febbraio  1992,  n.  225,  istitutiva  del  Servizio  nazionale della
protezione civile, le somme iscritte nell'unita' previsionale di base
"Fondo per la protezione civile"  (investimenti)  di  pertinenza  del
centro   di   responsabilita'  "Protezione  civile"  dello  stato  di
previsione della Presidenza del Consiglio  dei  ministri  per  l'anno
finanziario  1999,  possono essere ripartite, in relazione al tipo di
intervento  previsto,  con  decreti  del  Ministro  del  tesoro,  del
bilancio   e   della   programmazione  economica,  tra  altre  unita'
previsionali di base, del medesimo centro di responsabilita'.
  8. Il Ministro del tesoro,  del  bilancio  e  della  programmazione
economica  e'  autorizzato  a  provvedere,  con  propri decreti, alla
riassegnazione   nell'ambito   dell'unita'   previsionale   di   base
"Funzionamento"  di  pertinenza  del  centro di responsabilita' "Pari
opportunita'"  dello  stato  di  previsione  della   Presidenza   del
Consiglio  dei  ministri,  per  l'anno  finanziario 1999, delle somme
affluite  all'entrata  del  bilancio  dello  Stato   per   contributi
destinati  dall'Unione  europea  alle attivita' poste in essere dalla
Commissione nazionale per la parita' e le pari opportunita' tra  uomo
e donna in accordo con l'Unione europea.
  9.  Ai  fini  dell'attuazione della legge 3 agosto 1998, n. 267, il
Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e'
autorizzato  a  ripartire,  con  propri  decreti,  su  altre   unita'
previsionali  di  base, le somme iscritte nell'unita' previsionale di
base "Potenziamento servizi e strutture" (oneri comuni) di pertinenza
del centro  di  responsabilita'  "Servizi  tecnici"  dello  stato  di
previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri.