Art. 3. (Stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e disposizioni relative) 1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 1999, in conformita' dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 3). 2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e' autorizzato a ripartire, con propri decreti, fra gli stati di previsione delle varie Amministrazioni statali i seguenti specifici fondi da ripartire di pertinenza del centro di responsabilita' "Ragioneria generale dello Stato" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 1999: Fondo da ripartire per fronteggiare spese derivanti da eccezionali inderogabili esigenze di servizio, Fondo da ripartire per l'attuazione dei contratti delle Amministrazioni statali anche ad ordinamento autonomo, Fondo da ripartire per la concessione dei buoni pasto, Fondo da ripartire per l'iscrizione agli albi professionali e per le polizze assicurative degli incaricati della progettazione di opere pubbliche, Fondo da ripartire per l'attribuzione dell'assegno per il nucleo familiare e Fondo da ripartire per oneri del personale gia' dipendente da istituti finanziari meridionali da assumere nelle amministrazioni pubbliche ed in enti pubblici non economici, iscritti, per competenza e cassa, nell'ambito dell'unita' previsionale di base "Personale" (oneri comuni); Fondo occorrente per il funzionamento dei programmi di infrastrutture da eseguire nel quadro degli accordi di comune difesa iscritto, per competenza e cassa, nell'ambito delle unita' previsionali di base "Accordi e organismi internazionali" (interventi); Fondo occorrente per l'attuazione dell'ordinamento regionale delle regioni a statuto speciale iscritto, per competenza e cassa, nell'ambito dell'unita' previsionale di base "Fondo attuazione ordinamento regioni a statuto speciale" (interventi); Fondo da ripartire in favore dei militari infortunati o caduti durante il periodo di servizio e dei loro superstiti e Somma occorrente per gli interventi volti a favorire la cessione incentivata di impresa iscritti, per competenza e cassa, nell'ambito dell'unita' previsionale di base "Interventi diversi" (interventi); Fondo da ripartire per l'attuazione degli schemi di cui all'articolo 31 della legge 18 maggio 1989, n. 183, iscritto, per competenza e cassa, nell'ambito dell'unita' previsionale di base "Difesa del suolo" (investimenti); Fondo da ripartire in relazione alle intese istituzionali di programma iscritto, per competenza e cassa, nell'ambito dell'unita' previsionale di base "Intese istituzionali di programma" (investimenti); Fondo da ripartire per le occorrenze relative al territorio di Trieste iscritto, per competenza e cassa, nell'ambito dell'unita' previsionale di base "Fondo per gli interventi nel territorio di Trieste" (investimenti) e Fondo da ripartire per l'attuazione delle iniziative e degli interventi di collaborazione con i Paesi dell'Europa centro-orientale iscritto, per competenza e cassa, nell'ambito dell'unita' previsionale di base "Accordi ed organismi internazionali" (investimenti). Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e', altresi', autorizzato ad apportare, con propri decreti, ai bilanci delle aziende autonome le variazioni connesse con le ripartizioni di cui al presente comma. 3. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentiti i Ministri dei trasporti e della navigazione e della difesa, e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, al trasferimento alle unita' previsionali di base dello stato di previsione del Ministero della difesa, per l'anno finanziario 1999, dello specifico stanziamento iscritto, per competenza e cassa, nell'ambito dell'unita' previsionale di base "Ente nazionale di assistenza al volo" (interventi) di pertinenza del centro di responsabilita' "Tesoro", dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, in relazione all'effettivo fabbisogno dipendente dal trasferimento dal predetto Ministero della difesa all'"Ente nazionale di assistenza al volo", delle funzioni previste dagli articoli 3 e 4 del decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 1981, n. 145. 4. L'importo massimo di emissione di titoli pubblici, in Italia e all'estero, al netto di quelli da rimborsare e di quelli per regolazioni debitorie, e' stabilito in lire 45.210 miliardi. 5. Il limite degli impegni assumibili dalla Sezione speciale per l'assicurazione del credito all'esportazione (SACE) per la garanzia di durata sino a ventiquattro mesi, di cui all'articolo 17, lettera a), della legge 24 maggio 1977, n. 227, e' fissato, per l'anno finanziario 1999; in lire 18.000 miliardi. 6. Il limite degli impegni assumibili dalla predetta SACE per la garanzia di durata superiore ai ventiquattro mesi, di cui all'articolo 17, lettera b), della richiamata legge 24 maggio 1977, n. 227, e successive modificazioni, e' fissato, per l'anno finanziario 1999, in lire 12.000 miliardi. 7. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, al trasferimento delle somme occorrenti per l'effettuazione delle elezioni politiche, amministrative e del Parlamento europeo e per l'attuazione dei referendum, dall'unita' previsionale di base "Spese elettorali" (oneri comuni) di pertinenza del centro di responsabilita' "Ragioneria generale dello Stato", dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 1999 alle competenti unita' previsionali di base degli stati di previsione del medesimo Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e dei Ministeri delle finanze, di grazia e giustizia, degli affari esteri e dell'interno per lo stesso anno finanziario, per l'effettuazione di spese relative a competenze ai componenti i seggi elettorali, a nomine e notifiche dei presidenti di seggio, a compensi per lavoro straordinario, a compensi agli estranei all'Amministrazione, a missioni, a premi, a indennita' e competenze varie alle Forze di polizia, a trasferte e trasporto delle Forze di polizia, a rimborsi per facilitazioni di viaggio agli elettori, a spese di ufficio, a spese telegrafiche e telefoniche, a fornitura di carta e stampa di schede, a manutenzione ed acquisto di materiale elettorale, a servizio automobilistico e ad altre esigenze derivanti dall'effettuazione delle predette consultazioni elettorali. 8. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, al trasferimento ad altre unita' previsionali di I se dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 1999 delle somme iscritte, per competenza e cassa, nell'ambito della unita' previsionale di base "Interessi sui titoli del debito pubblico" (oneri del debito pubblico) di pertinenza del centro di responsabilita' "Tesoro" del medesimo stato di previsione in relazione agli oneri connessi alle operazioni di ricorso al mercato. 9. Gli importi dei fondi previsti dagli articoli 7, 8, 9 e 9"bis della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, inseriti nelle unita' previsionali di base "Fondi di riserva" (oneri comuni) e "Fondo per la riassegnazione dei residui passivi perenti di spesa in conto capitale" (investimenti), di pertinenza del centro di responsabilita' "Ragioneria generale dello Stato" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica sono stabiliti, rispettivamente, in lire 2.500 miliardi, lire 1.200 miliardi, lire 700 miliardi e lire 4.500 miliardi. 10. Per gli effetti di cui all'articolo 7 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, sono considerate spese obbligatorie e d'ordine quelle descritte nell'elenco n. 1, annesso allo stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. 11. Con decreti del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, da emanare in applicazione del disposto dell'articolo 12, commi primo e secondo, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, sono iscritte, nell'ambito delle unita' previsionali di base di pertinenza dei centri di responsabilita' delle Amministrazioni interessate le spese descritte, rispettivamente, negli elenchi nn. 2 e 3, annessi allo stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. 12. Le spese per le quali puo' esercitarsi la facolta' prevista dall'articolo 9 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, sono indicate nell'elenco n. 4, annesso allo stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. 13. Gli importi di compensazione monetaria riscossi negli scambi fra gli Stati membri dell'Unione europea sono versati nell'ambito dell'unita' previsionale di base "Accisa e imposta erariale di consumo su altri prodotti" (Entrate derivanti dall'attivita' di accertamento e controllo) di pertinenza del centro di responsabilita' "Dogane e imposte indirette" dello stato di previsione dell'entrata. Corrispondentemente la spesa per contributi da corrispondere all'Unione europea in applicazione del regime. delle "risorse proprie" (decisione del Consiglio delle Comunita' europee del 21 aprile 1970) nonche' per importi di compensazione monetaria, e' imputata nell'ambito dell'unita' previsionale di base "Risorse proprie Unione europea" (interventi) di pertinenza del centro di responsabilita' "Ragioneria generale dello Stato" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per e''anno finanziario 1999, sul conto di tesoreria denominato: "Ministero del tesoro - FEOGA, Sezione garanzia". 14. Gli importi di compensazione monetaria accertati nei mesi di novembre e dicembre 1998 sono riferiti alla competenza dell'anno 1999 ai fini della correlativa spesa da imputare nell'ambito dell'unita' previsionale di base sopra richiamata "Risorse proprie Unione europea" (interventi) di pertinenza del centro di responsabilita' "Ragioneria generale dello Stato" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. 15. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, e all'articolo 1, comma 2, della legge 30 giugno 1998, n. 208, il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e' autorizzato ad effettuare, con propri decreti, le variazioni di bilancio in termini di residui, competenza e cassa, per la ripartizione tra le Amministrazioni competenti dei fondi iscritti nell'ambito dell'unita' previsionale di base "Aree depresse", (investimenti) di pertinenza del centro di responsabilita' "Ragioneria generale dello Stato" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 1999. 16. Le somme di pertinenza del centro di responsabilita' "Ragioneria generale dello Stato>, dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 1999, relative ai seguenti fondi da ripartire non utilizzate al termine dell'esercizio sono conservate nel conto dei residui per essere utilizzate nell'esercizio successivo: Fondo da ripartire per l'attivazione dei contratti, iscritto nell'ambito dell'unita' previsionale di base "Personale" (oneri comuni); Fondo occorrente per l'attuazione dell'ordinamento regionale delle regioni a statuto speciale, iscritto nell'ambito dell'unita' previsionale di base "Fondo attuazione ordinamento regioni a statuto speciale" (interventi); Fondo da ripartire per l'attuazione della legge 11 febbraio 1992, n. 157, iscritto nell'ambito dell'unita' previsionale di base "Interventi diversi" (interventi); Fondo da ripartire per le aree depresse, iscritto nell'unita' previsionale di base "Aree depresse" (investimenti). Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e' autorizzato a ripartire, tra le pertinenti unita' previsionali di base delle Amministrazioni interessate, con propri decreti, le somme conservate nel conto dei residui dei predetti Fondi. 17. Ai fini dell'attuazione dell'articolo 48 della legge 20 maggio 1985, n. 222, l'utilizzazione dello stanziamento dell'unita' previsionale di base "8 per mille IRPEF Stato" (interventi) di pertinenza del centro di responsabilita' "Ragioneria generale dello Stato" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999 e' stabilita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro trenta giorni dalla richiesta di parere alle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 18. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione all'unita' previsionale di base "Interventi diversi" (interventi) di pertinenza del centro di responsabilita' "Ragioneria generale dello Stato" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 1999, delle somme affluite all'entrata per essere destinate ad alimentare il fondo di cui all'articolo 24 della legge 11 febbraio 1992, n. 157. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e', altresi', autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla ripartizione del predetto fondo in attuazione dell'articolo 24 della medesima legge 11 febbraio 1992, n. 157. 19. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione all'unita' previsionale di base "Acquedotti e fognature" (investimenti) di pertinenza del centro di responsabilita' "Ragioneria generale dello Stato" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 1999 delle somme affluite all'entrata del bilancio dello Stato per essere destinate ad alimentare il fondo di cui all'articolo 18, comma 3, della legge 5 gennaio 1994, n. 36. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e', altresi', autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla ripartizione del predetto fondo in attuazione del medesimo articolo 18 della citata legge n. 36 del 1994. 20. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione all'unita' previsionale di base "Ammortamento titoli di Stato", (oneri comuni) di pertinenza del centro di responsabilita' "Tesoro" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 1999, delle somme affluite all'entrata del bilancio dello Stato per essere destinate ad alimentare il fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato. 21. Ai fini della compensazione sui fondi erogati per la mobilita' sanitaria in attuazione dell'articolo 12, comma 3, lettera b), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione all'unita' previsionale di base "Fondo sanitario nazionale" (interventi) di pertinenza del centro di responsabilita' "Ragioneria generale dello Stato" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 1999 delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano. 22. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e' autorizzato ad effettuare il riparto tra le Amministrazioni interessate, nonche' le eventuali successive variazioni, dello specifico stanziamento concernente la somma da ripartire tra le Amministrazioni centrali e regionali per sopperire ai minori finanzimenti decisi dalla Banca europea per gli investimenti relativamente ai progetti immediatamente eseguibili di cui all'articolo 21 della legge 26 aprile 1983, n. 130, iscritto in termini di competenza e di cassa nell'ambito dell'unita' previsionale di base "Progetti immediatamente eseguibili", (investimenti) di pertinenza del centro di responsabilita' "Politiche di sviluppo e di coesione" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. 23. Ferma restando la disposizione di cui all'articolo 36 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni ed integrazioni, il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e' autorizzato ad effettuare, con propri decreti, le variazioni di bilancio in termini di residui, competenza e cassa, conseguenti alla ripartizione tra le Arnministrazioni interessate del fondo iscritto nell'unita' previsionale di base "Calamita' naturali e danni bellici" (investimenti) di pertinenza del centro di responsabilita' "Politiche di sviluppo e di coesione" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, in relazione alle disposizioni di cui all'articolo 2 della legge 2 maggio 1990, n. 102.