Art. 3. 
           (Stato di previsione del Ministero del tesoro, 
                 del bilancio e della programmazione 
                 economica e disposizioni relative) 
  1. Sono autorizzati  l'impegno  e  il  pagamento  delle  spese  del
Ministero del tesoro, del bilancio e della  programmazione  economica
per l'anno finanziario 1999, in  conformita'  dell'annesso  stato  di
previsione (Tabella n. 3). 
  2. Il Ministro del tesoro,  del  bilancio  e  della  programmazione
economica e' autorizzato a ripartire, con  propri  decreti,  fra  gli
stati di previsione delle varie Amministrazioni  statali  i  seguenti
specifici  fondi  da  ripartire   di   pertinenza   del   centro   di
responsabilita' "Ragioneria generale  dello  Stato"  dello  stato  di
previsione  del  Ministero  del  tesoro,   del   bilancio   e   della
programmazione  economica  per  l'anno  finanziario  1999:  Fondo  da
ripartire   per   fronteggiare   spese   derivanti   da   eccezionali
inderogabili  esigenze  di   servizio,   Fondo   da   ripartire   per
l'attuazione dei contratti delle  Amministrazioni  statali  anche  ad
ordinamento autonomo, Fondo da ripartire per la concessione dei buoni
pasto, Fondo da ripartire per l'iscrizione agli albi professionali  e
per le polizze assicurative degli incaricati della  progettazione  di
opere pubbliche, Fondo da ripartire per  l'attribuzione  dell'assegno
per il nucleo familiare e Fondo da ripartire per oneri del  personale
gia' dipendente da istituti finanziari meridionali da assumere  nelle
amministrazioni  pubbliche  ed  in  enti  pubblici   non   economici,
iscritti,   per   competenza   e   cassa,   nell'ambito   dell'unita'
previsionale di base "Personale" (oneri comuni); Fondo occorrente per
il funzionamento dei programmi  di  infrastrutture  da  eseguire  nel
quadro degli accordi di comune  difesa  iscritto,  per  competenza  e
cassa, nell'ambito delle  unita'  previsionali  di  base  "Accordi  e
organismi  internazionali"   (interventi);   Fondo   occorrente   per
l'attuazione  dell'ordinamento  regionale  delle  regioni  a  statuto
speciale iscritto, per competenza e  cassa,  nell'ambito  dell'unita'
previsionale di base "Fondo attuazione ordinamento regioni a  statuto
speciale" (interventi); Fondo da ripartire  in  favore  dei  militari
infortunati o caduti durante  il  periodo  di  servizio  e  dei  loro
superstiti e Somma occorrente per gli interventi volti a favorire  la
cessione incentivata di impresa iscritti,  per  competenza  e  cassa,
nell'ambito dell'unita' previsionale  di  base  "Interventi  diversi"
(interventi); Fondo da ripartire per l'attuazione degli schemi di cui
all'articolo 31 della legge 18 maggio 1989,  n.  183,  iscritto,  per
competenza e cassa,  nell'ambito  dell'unita'  previsionale  di  base
"Difesa del suolo" (investimenti); Fondo da  ripartire  in  relazione
alle intese istituzionali di programma  iscritto,  per  competenza  e
cassa,  nell'ambito  dell'unita'   previsionale   di   base   "Intese
istituzionali di programma" (investimenti); Fondo da ripartire per le
occorrenze relative al territorio di Trieste iscritto, per competenza
e cassa, nell'ambito dell'unita' previsionale di base "Fondo per  gli
interventi nel territorio  di  Trieste"  (investimenti)  e  Fondo  da
ripartire per l'attuazione delle iniziative  e  degli  interventi  di
collaborazione con i Paesi dell'Europa centro-orientale iscritto, per
competenza e cassa,  nell'ambito  dell'unita'  previsionale  di  base
"Accordi ed organismi internazionali" (investimenti). Il Ministro del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica  e',  altresi',
autorizzato ad  apportare,  con  propri  decreti,  ai  bilanci  delle
aziende autonome le variazioni connesse con le ripartizioni di cui al
presente comma. 
  3. Il Ministro del tesoro,  del  bilancio  e  della  programmazione
economica, sentiti i Ministri dei trasporti  e  della  navigazione  e
della difesa, e' autorizzato a provvedere,  con  propri  decreti,  al
trasferimento  alle  unita'  previsionali  di  base  dello  stato  di
previsione del Ministero della difesa, per l'anno  finanziario  1999,
dello  specifico  stanziamento  iscritto,  per  competenza  e  cassa,
nell'ambito dell'unita'  previsionale  di  base  "Ente  nazionale  di
assistenza  al  volo"  (interventi)  di  pertinenza  del  centro   di
responsabilita' "Tesoro", dello stato di previsione del Ministero del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica,  in  relazione
all'effettivo fabbisogno dipendente dal  trasferimento  dal  predetto
Ministero della difesa all'"Ente nazionale di  assistenza  al  volo",
delle funzioni  previste  dagli  articoli  3  e  4  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 24 marzo 1981, n. 145. 
  4. L'importo massimo di emissione di titoli pubblici, in  Italia  e
all'estero, al  netto  di  quelli  da  rimborsare  e  di  quelli  per
regolazioni debitorie, e' stabilito in lire 45.210 miliardi. 
  5. Il limite degli impegni assumibili dalla  Sezione  speciale  per
l'assicurazione del credito all'esportazione (SACE) per  la  garanzia
di durata sino a ventiquattro mesi, di cui all'articolo  17,  lettera
a), della legge 24 maggio  1977,  n.  227,  e'  fissato,  per  l'anno
finanziario 1999; in lire 18.000 miliardi. 
  6. Il limite degli impegni assumibili dalla predetta  SACE  per  la
garanzia  di  durata  superiore  ai   ventiquattro   mesi,   di   cui
all'articolo 17, lettera b), della richiamata legge 24  maggio  1977,
n.  227,  e  successive  modificazioni,  e'   fissato,   per   l'anno
finanziario 1999, in lire 12.000 miliardi. 
  7. Il Ministro del tesoro,  del  bilancio  e  della  programmazione
economica  e'  autorizzato  a  provvedere,  con  propri  decreti,  al
trasferimento  delle  somme  occorrenti  per  l'effettuazione   delle
elezioni politiche, amministrative e del  Parlamento  europeo  e  per
l'attuazione dei referendum, dall'unita' previsionale di base  "Spese
elettorali"   (oneri   comuni)   di   pertinenza   del   centro    di
responsabilita' "Ragioneria generale dello  Stato",  dello  stato  di
previsione  del  Ministero  del  tesoro,   del   bilancio   e   della
programmazione economica per l'anno finanziario 1999 alle  competenti
unita' previsionali di base degli stati di  previsione  del  medesimo
Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e
dei Ministeri delle finanze, di  grazia  e  giustizia,  degli  affari
esteri  e  dell'interno  per  lo   stesso   anno   finanziario,   per
l'effettuazione di spese relative a competenze ai componenti i  seggi
elettorali, a nomine e notifiche dei presidenti di seggio, a compensi
per    lavoro    straordinario,    a    compensi    agli     estranei
all'Amministrazione, a missioni, a premi, a indennita'  e  competenze
varie alle Forze di polizia, a trasferte e trasporto delle  Forze  di
polizia, a rimborsi per facilitazioni di  viaggio  agli  elettori,  a
spese di ufficio, a spese telegrafiche e telefoniche, a fornitura  di
carta e stampa di schede, a manutenzione  ed  acquisto  di  materiale
elettorale, a servizio automobilistico e ad altre esigenze  derivanti
dall'effettuazione delle predette consultazioni elettorali. 
  8. Il Ministro del tesoro,  del  bilancio  e  della  programmazione
economica  e'  autorizzato  a  provvedere,  con  propri  decreti,  al
trasferimento ad altre unita' previsionali di I  se  dello  stato  di
previsione  del  Ministero  del  tesoro,   del   bilancio   e   della
programmazione economica per  l'anno  finanziario  1999  delle  somme
iscritte,  per  competenza  e   cassa,   nell'ambito   della   unita'
previsionale di base  "Interessi  sui  titoli  del  debito  pubblico"
(oneri  del  debito   pubblico)   di   pertinenza   del   centro   di
responsabilita'  "Tesoro"  del  medesimo  stato  di   previsione   in
relazione agli oneri connessi alle operazioni di ricorso al mercato. 
  9. Gli importi dei fondi previsti dagli articoli 7, 8,  9  e  9"bis
della legge 5  agosto  1978,  n.  468,  e  successive  modificazioni,
inseriti nelle unita' previsionali di base "Fondi di riserva"  (oneri
comuni) e "Fondo per la riassegnazione dei residui passivi perenti di
spesa in conto capitale" (investimenti), di pertinenza del centro  di
responsabilita' "Ragioneria generale  dello  Stato"  dello  stato  di
previsione  del  Ministero  del  tesoro,   del   bilancio   e   della
programmazione economica sono  stabiliti,  rispettivamente,  in  lire
2.500 miliardi, lire 1.200 miliardi, lire 700 miliardi e  lire  4.500
miliardi. 
  10. Per gli effetti di cui all'articolo  7  della  legge  5  agosto
1978, n. 468, e  successive  modificazioni,  sono  considerate  spese
obbligatorie e d'ordine quelle descritte nell'elenco  n.  1,  annesso
allo stato di previsione del Ministero del  tesoro,  del  bilancio  e
della programmazione economica. 
  11. Con decreti del Ministro  del  tesoro,  del  bilancio  e  della
programmazione economica, da emanare  in  applicazione  del  disposto
dell'articolo 12, commi primo e secondo, della legge 5  agosto  1978,
n. 468, e successive modificazioni, sono iscritte, nell'ambito  delle
unita'  previsionali  di   base   di   pertinenza   dei   centri   di
responsabilita' delle Amministrazioni interessate le spese descritte,
rispettivamente, negli elenchi nn. 2  e  3,  annessi  allo  stato  di
previsione  del  Ministero  del  tesoro,   del   bilancio   e   della
programmazione economica. 
  12. Le spese per le quali puo'  esercitarsi  la  facolta'  prevista
dall'articolo 9 della legge 5  agosto  1978,  n.  468,  e  successive
modificazioni, sono indicate nell'elenco n. 4, annesso allo stato  di
previsione  del  Ministero  del  tesoro,   del   bilancio   e   della
programmazione economica. 
  13. Gli importi di compensazione monetaria  riscossi  negli  scambi
fra gli Stati membri dell'Unione  europea  sono  versati  nell'ambito
dell'unita' previsionale  di  base  "Accisa  e  imposta  erariale  di
consumo su  altri  prodotti"  (Entrate  derivanti  dall'attivita'  di
accertamento e controllo) di pertinenza del centro di responsabilita'
"Dogane e imposte indirette" dello stato di previsione  dell'entrata.
Corrispondentemente  la  spesa  per   contributi   da   corrispondere
all'Unione  europea  in  applicazione  del  regime.  delle   "risorse
proprie" (decisione del Consiglio  delle  Comunita'  europee  del  21
aprile 1970) nonche'  per  importi  di  compensazione  monetaria,  e'
imputata  nell'ambito  dell'unita'  previsionale  di  base   "Risorse
proprie Unione europea" (interventi)  di  pertinenza  del  centro  di
responsabilita' "Ragioneria generale  dello  Stato"  dello  stato  di
previsione  del  Ministero  del  tesoro,   del   bilancio   e   della
programmazione economica per e''anno finanziario 1999, sul  conto  di
tesoreria  denominato:  "Ministero  del  tesoro  -   FEOGA,   Sezione
garanzia". 
  14. Gli importi di compensazione monetaria accertati  nei  mesi  di
novembre e dicembre 1998 sono riferiti alla competenza dell'anno 1999
ai fini della correlativa spesa da imputare  nell'ambito  dell'unita'
previsionale  di  base  sopra  richiamata  "Risorse  proprie   Unione
europea" (interventi) di pertinenza  del  centro  di  responsabilita'
"Ragioneria generale dello  Stato"  dello  stato  di  previsione  del
Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. 
  15. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni di  cui  al  decreto
legislativo 3 aprile 1993, n. 96, e all'articolo 1,  comma  2,  della
legge 30 giugno 1998, n. 208, il Ministro del tesoro, del bilancio  e
della programmazione economica  e'  autorizzato  ad  effettuare,  con
propri decreti, le variazioni di  bilancio  in  termini  di  residui,
competenza e  cassa,  per  la  ripartizione  tra  le  Amministrazioni
competenti dei fondi iscritti nell'ambito dell'unita' previsionale di
base "Aree depresse", (investimenti)  di  pertinenza  del  centro  di
responsabilita' "Ragioneria generale  dello  Stato"  dello  stato  di
previsione  del  Ministero  del  tesoro,   del   bilancio   e   della
programmazione economica per l'anno finanziario 1999. 
  16.  Le  somme  di  pertinenza  del   centro   di   responsabilita'
"Ragioneria generale dello Stato>,  dello  stato  di  previsione  del
Ministero del tesoro, del bilancio e della  programmazione  economica
per l'anno finanziario 1999, relative ai seguenti fondi da  ripartire
non utilizzate al termine dell'esercizio sono  conservate  nel  conto
dei residui per essere utilizzate nell'esercizio successivo: Fondo da
ripartire  per  l'attivazione  dei  contratti,  iscritto  nell'ambito
dell'unita' previsionale di base "Personale"  (oneri  comuni);  Fondo
occorrente per l'attuazione dell'ordinamento regionale delle  regioni
a statuto speciale, iscritto nell'ambito dell'unita' previsionale  di
base  "Fondo  attuazione  ordinamento  regioni  a  statuto  speciale"
(interventi); Fondo da ripartire  per  l'attuazione  della  legge  11
febbraio 1992, n. 157, iscritto nell'ambito dell'unita'  previsionale
di base "Interventi diversi" (interventi); Fondo da ripartire per  le
aree  depresse,  iscritto  nell'unita'  previsionale  di  base  "Aree
depresse" (investimenti). Il Ministro  del  tesoro,  del  bilancio  e
della programmazione economica e' autorizzato  a  ripartire,  tra  le
pertinenti  unita'  previsionali  di   base   delle   Amministrazioni
interessate, con propri decreti, le somme conservate  nel  conto  dei
residui dei predetti Fondi. 
  17. Ai fini dell'attuazione dell'articolo 48 della legge 20  maggio
1985,  n.  222,  l'utilizzazione   dello   stanziamento   dell'unita'
previsionale di base  "8  per  mille  IRPEF  Stato"  (interventi)  di
pertinenza del centro di responsabilita' "Ragioneria  generale  dello
Stato" dello stato  di  previsione  del  Ministero  del  tesoro,  del
bilancio  e  della  programmazione  economica  per  l'anno  1999   e'
stabilita con decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri,  da
emanare entro trenta giorni dalla richiesta di parere alle competenti
Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della  Repubblica.
Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica
e' autorizzato  ad  apportare,  con  propri  decreti,  le  occorrenti
variazioni di bilancio. 
  18. Il Ministro del tesoro, del  bilancio  e  della  programmazione
economica e' autorizzato  a  provvedere,  con  propri  decreti,  alla
riassegnazione all'unita' previsionale di base  "Interventi  diversi"
(interventi) di pertinenza del centro di responsabilita'  "Ragioneria
generale dello Stato" dello stato di  previsione  del  Ministero  del
tesoro, del bilancio e  della  programmazione  economica  per  l'anno
finanziario  1999,  delle  somme  affluite  all'entrata  per   essere
destinate ad alimentare il fondo di cui all'articolo 24  della  legge
11 febbraio 1992, n. 157. Il Ministro  del  tesoro,  del  bilancio  e
della  programmazione   economica   e',   altresi',   autorizzato   a
provvedere, con propri decreti, alla ripartizione del predetto  fondo
in attuazione dell'articolo 24 della medesima legge 11 febbraio 1992,
n. 157. 
  19. Il Ministro del tesoro, del  bilancio  e  della  programmazione
economica e' autorizzato  a  provvedere,  con  propri  decreti,  alla
riassegnazione  all'unita'  previsionale  di   base   "Acquedotti   e
fognature" (investimenti) di pertinenza del centro di responsabilita'
"Ragioneria generale dello  Stato"  dello  stato  di  previsione  del
Ministero del tesoro, del bilancio e della  programmazione  economica
per l'anno finanziario 1999  delle  somme  affluite  all'entrata  del
bilancio dello Stato per essere destinate ad alimentare il  fondo  di
cui all'articolo 18, comma 3, della legge 5 gennaio 1994, n.  36.  Il
Ministro del tesoro, del bilancio e  della  programmazione  economica
e', altresi', autorizzato a  provvedere,  con  propri  decreti,  alla
ripartizione del predetto fondo in attuazione del  medesimo  articolo
18 della citata legge n. 36 del 1994. 
  20. Il Ministro del tesoro, del  bilancio  e  della  programmazione
economica e' autorizzato  a  provvedere,  con  propri  decreti,  alla
riassegnazione all'unita' previsionale di base  "Ammortamento  titoli
di Stato", (oneri comuni) di pertinenza del centro di responsabilita'
"Tesoro" dello stato di previsione  del  Ministero  del  tesoro,  del
bilancio e della  programmazione  economica  per  l'anno  finanziario
1999, delle somme affluite all'entrata del bilancio dello  Stato  per
essere destinate ad alimentare il fondo per l'ammortamento dei titoli
di Stato. 
  21. Ai fini della compensazione sui fondi erogati per la  mobilita'
sanitaria in attuazione dell'articolo 12, comma 3,  lettera  b),  del
decreto  legislativo  30  dicembre  1992,  n.   502,   e   successive
modificazioni,  il  Ministro  del  tesoro,  del  bilancio   e   della
programmazione economica e'  autorizzato  a  provvedere,  con  propri
decreti, alla riassegnazione all'unita' previsionale di  base  "Fondo
sanitario  nazionale"  (interventi)  di  pertinenza  del  centro   di
responsabilita' "Ragioneria generale  dello  Stato"  dello  stato  di
previsione  del  Ministero  del  tesoro,   del   bilancio   e   della
programmazione economica per  l'anno  finanziario  1999  delle  somme
versate all'entrata del bilancio dello Stato dalle  regioni  e  dalle
province autonome di Trento e di Bolzano. 
  22. Il Ministro del tesoro, del  bilancio  e  della  programmazione
economica  e'  autorizzato  ad   effettuare   il   riparto   tra   le
Amministrazioni  interessate,   nonche'   le   eventuali   successive
variazioni, dello specifico  stanziamento  concernente  la  somma  da
ripartire tra le Amministrazioni centrali e regionali  per  sopperire
ai  minori  finanzimenti  decisi  dalla   Banca   europea   per   gli
investimenti relativamente ai progetti immediatamente  eseguibili  di
cui all'articolo 21 della legge 26 aprile 1983, n. 130,  iscritto  in
termini di competenza e di cassa nell'ambito dell'unita' previsionale
di  base  "Progetti  immediatamente  eseguibili",  (investimenti)  di
pertinenza del centro di responsabilita' "Politiche di sviluppo e  di
coesione" dello stato di previsione del  Ministero  del  tesoro,  del
bilancio e della programmazione economica. 
  23. Ferma restando la disposizione di cui all'articolo 36 del regio
decreto 18 novembre 1923, n.  2440,  e  successive  modificazioni  ed
integrazioni,  il  Ministro  del  tesoro,  del   bilancio   e   della
programmazione economica e' autorizzato  ad  effettuare,  con  propri
decreti, le variazioni di bilancio in termini di residui,  competenza
e  cassa,  conseguenti  alla  ripartizione  tra  le  Arnministrazioni
interessate del  fondo  iscritto  nell'unita'  previsionale  di  base
"Calamita' naturali e danni bellici" (investimenti) di pertinenza del
centro di responsabilita' "Politiche di sviluppo e di coesione" dello
stato di previsione del Ministero del tesoro, del  bilancio  e  della
programmazione economica,  in  relazione  alle  disposizioni  di  cui
all'articolo 2 della legge 2 maggio 1990, n. 102.