Art. 2. C o m p e t e n z e 1. Il Dipartimento fornisce al Ministro il supporto necessario allo svolgimento delle funzioni delegate e provvede, in particolare, agli adempimenti riguardanti: a) le riforme istituzionali ed elettorali, con particolare riferimento agli Organi costituzionali o di rilievo costituzionale dello Stato e alla Rappresentanza italiana nel Parlamento europeo nonche' al sistema delle autonomie; b) lo studio e il confronto sulle questioni istituzionali ed elettorali, di natura sostanziale e procedimentale, curando a tal fine i rapporti con le sedi istituzionali e le rappresentanze politiche nazionali e regionali, nonche' con le istituzioni e gli organismi competenti dell'Unione europea; c) la verifica della coerenza delle iniziative normative con gli indirizzi del Parlamento e gli indirizzi di riforma del programma di governo. 2. Il Dipartimento provvede, inoltre, all'amministrazione degli affari generali e degli affari relativi al personale per il proprio funzionamento, dei compiti strumentali all'esercizio di ogni altra funzione comunque attribuita o delegata al Ministro, alla cura delle relazioni con il pubblico e all'espletamento di tutte le richieste di informazioni relative alle materie di competenza del Ministro per le riforme istituzionali.