Art. 2.
                         C o m p e t e n z e
  1. Il Dipartimento fornisce al Ministro il supporto necessario allo
svolgimento delle funzioni delegate  e provvede, in particolare, agli
adempimenti riguardanti:
  a)  le   riforme  istituzionali  ed  elettorali,   con  particolare
riferimento agli  Organi costituzionali  o di  rilievo costituzionale
dello  Stato e  alla Rappresentanza  italiana nel  Parlamento europeo
nonche' al sistema delle autonomie;
  b)  lo  studio e  il  confronto  sulle questioni  istituzionali  ed
elettorali,  di natura  sostanziale e  procedimentale, curando  a tal
fine  i  rapporti  con  le sedi  istituzionali  e  le  rappresentanze
politiche nazionali  e regionali,  nonche' con  le istituzioni  e gli
organismi competenti dell'Unione europea;
  c) la  verifica della coerenza  delle iniziative normative  con gli
indirizzi del Parlamento e gli  indirizzi di riforma del programma di
governo.
  2.  Il Dipartimento  provvede,  inoltre, all'amministrazione  degli
affari generali e  degli affari relativi al personale  per il proprio
funzionamento, dei  compiti strumentali  all'esercizio di  ogni altra
funzione comunque attribuita o delegata  al Ministro, alla cura delle
relazioni con il pubblico e all'espletamento di tutte le richieste di
informazioni relative alle materie di  competenza del Ministro per le
riforme istituzionali.