Art. 4.
            Uffici di diretta collaborazione del Ministro
  1. Per il supporto all'esercizio  delle proprie competenze e per il
raccordo  con   gli  uffici   dell'aministrazione,  il   Ministro  e'
coadiuvato dal capo di  gabinetto, dal consigliere giuridico preposto
al  settore legislativo,  dal segretario  particolare e  dall'addetto
stampa.
  2.  Sono  istituiti  la   segreteria  particolare  del  Ministro  e
l'ufficio di gabinetto.
  3. Il  Ministro puo' costituire  commissioni di studio e  gruppi di
lavoro  nonche'  avvalersi  della collaborazione  di  consiglieri  ed
esperti nominati ai  sensi degli articoli 29, 31 e  37 della legge 23
agosto 1988, n. 400.
 
           Nota all'art. 4:
            -  Il testo  degli  articoli 29,  31  e 37  della  citata
          legge  n.  400/1988 e' il seguente:
            "Art. 29 (Consulenti e comitati  di consulenza). - 1.  Il
          Presidente  del  Consiglio  dei Ministri puo'  avvalersi di
          consulenti e costituire comitati    di    consulenza,    di
          ricerca  o  di  studio  su  specifiche questioni.
            2.  Per  tali attivita' si provvede con incarichi a tempo
          determinato  da    conferire    a     magistrati,   docenti
          universitari,   avvocati  dello Stato,  dirigenti  e  altri
          dipendenti  delle   amministrazioni   dello Stato,    degli
          enti    pubblici,    anche   economici,   delle  aziende  a
          prevalente  partecipazione  pubblica  o  anche  ad  esperti
          estranei all'amministrazione dello Stato.
            3.   Gli incarichi   sono conferiti   con  decreto    del
          Presidente    del  Consiglio dei Ministri,  che ne fissa il
          compenso di  concerto con il Ministro del tesoro".
            "Art. 31 (Consiglieri  ed esperti). - 1. Le  funzioni  di
          direzione,  di  collaborazione  e  di  studio    presso  la
          Presidenza del Consiglio  dei  Ministri  sono    svolte  da
          consiglieri    secondo  l'organico  di    cui alla allegata
          tabella A. In tale organico non e'  compreso  il  posto  di
          capo ufficio stampa.
            2.    I  dipendenti    di amministrazioni   diverse dalla
          Presidenza  del  Consiglio  dei    Ministri  chiamati    ad
          esercitare  le    funzioni  predette  sono    collocati  in
          posizione   di   comando  o    fuori    ruolo  presso    la
          Presidenza,  salvo che   l'incarico sia a tempo parziale  e
          consenta   il   normale   espletamento    delle    funzioni
          dell'ufficio di appartenenza.
            3. L'assegnazione dei consiglieri e il conferimento degli
          incarichi  agli  esperti  sono disposti dal  Presidente del
          Consiglio dei Ministri o dai ministri    senza  portafoglio
          nell'ambito della  dotazione di cui alla tabella  A e sulla
          base  della  ripartizione   numerica stabilita, con proprio
          decreto, dal Presidente del Consiglio dei Ministri.
            4. I decreti di conferimento    di  incarico  ad  esperti
          nonche'  quelli relativi  a dipendenti  di  amministrazioni
          pubbliche diverse  dalla Presidenza   del   Consiglio   dei
          Ministri o  di  enti  pubblici,  con qualifica dirigenziale
          o equiparata, in posizione di fuori ruolo o di comando, ove
          non    siano  confermati entro tre mesi  dal giuramento del
          Governo, cessano di avere effetto.
            5. Il  conferimento delle   qualifiche  dirigenziali  del
          ruolo  della Presidenza   del   Consiglio  dei  Ministri e'
          effettuato  secondo  le disposizioni vigenti in materia per
          le amministrazioni dello Stato".
            "Art. 37   (Dotazioni organiche).  -    1.  La  dotazione
          organica  delle  qualifiche  funzionali  del  personale non
          dirigenziale della Presidenza del  Consiglio dei   Ministri
          e'    determinata secondo   quanto previsto dalla tabella B
          allegata alla presente legge.
            2.   Oltre   al   personale    appartenente   al    ruolo
          organico    delle qualifiche   funzionali, possono   essere
          chiamati,  nei limiti  di cui alla   predetta tabella    B,
          in   posizione di  comando  o fuori  ruolo dipendenti dello
          Stato o  di  altre  amministrazioni  pubbliche  e  di  enti
          pubblici    anche  economici.    Per particolari   esigenze
          tecniche  e con decreti  del Presidente  del Consiglio  dei
          Ministri,  possono essere conferiti,   nei limiti   di  cui
          alla  tabella    B,  incarichi    a persone particolarmente
          esperte anche estranee all'amministrazione pubblica.
            3.   Le   qualifiche   funzionali      ed    i    profili
          professionali    del personale    della   Presidenza    del
          Consiglio   dei  Ministri   sono disciplinati  secondo   le
          disposizioni   vigenti in  materia  per  le amministrazioni
          dello Stato".