Art. 5.
                         Settore legislativo
  1.  E'  costituito  nell'ambito  dell'ufficio centrale  di  cui  al
decreto  del Presidente  della  Repubblica 19  luglio  1989, n.  366,
presso il Ministro per le  riforme istituzionali, un apposito settore
legislativo  che provvede,  nelle  materie delegate  al Ministro,  ai
seguenti   compiti:   consulenza   giuridica;   predisposizione   dei
provvedimenti normativi  di competenza  del Presidente  del Consiglio
dei Ministri e di  altri Ministri; adempimenti relativi all'attivita'
del Ministro in Parlamento.
  2.  Al settore  legislativo  e' preposto  il consigliere  giuridico
designato con proprio decreto dal Ministro.
  3. Il settore  legislativo e' posto alle dipendenze  del Ministro e
opera  in  collegamento  funzionale  con l'Ufficio  centrale  per  il
coordinamento dell'iniziativa legislativa  e dell'attivita' normativa
del  Governo e  con gli  uffici e  servizi del  Dipartimento che,  su
richiesta del  consigliere giuridico preposto al  settore, provvedono
agli adempimenti  istruttori e a quelli  strumentali al funzionamento
del settore stesso.
 
           Nota all'art. 5:
            - Il  decreto del  Presidente della Repubblica  19 luglio
          1989, n.  366, reca:  "Regolamento di  attuazione dell'art.
          23 della  legge 23 agosto  1988,    n.   400,   concernente
          istituzione   nell'ambito  del Segretariato  generale della
          Presidenza  del    Consiglio  dei    Ministri  dell'Ufficio
          centrale    per     il    coordinamento     dell'iniziativa
          legislativa e dell'attivita' normativa del Governo".