Art. 8. P e r s o n a l e 1. All'assegnazione del personale al Dipartimento, salvo quanto previsto in altre disposizioni del presente decreto, provvede il Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, nei limiti del contingente fissato dal Presidente del Consiglio dei Ministri, d'intesa con il Ministro, in conformita' alle designazioni del Ministro stesso, nell'ambito delle previsioni di organico e dei posti di esperto indicati nelle tabelle allegate alla legge 23 agosto 1988, n. 400. 2. I provvedimenti del Ministro riguardanti il personale all'interno del Dipartimento sono comunicati al Segretario generale contestualmente alla loro adozione. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 19 novembre 1998 Il Presidente: D'Alema Visto, il Guardasigilli: Diliberto Registrato alla Corte dei conti il 18 dicembre 1998 Registro n. 3 Presidenza del Consiglio dei Ministri, foglio n. 168
Nota all'art. 8: - Per il titolo della citata legge n. 400/1988, si veda nelle note alle premesse.