Art. 8.
                          P e r s o n a l e
  1.  All'assegnazione del  personale al  Dipartimento, salvo  quanto
previsto  in altre  disposizioni  del presente  decreto, provvede  il
Segretario generale della Presidenza  del Consiglio dei Ministri, nei
limiti  del  contingente fissato  dal  Presidente  del Consiglio  dei
Ministri, d'intesa con il  Ministro, in conformita' alle designazioni
del Ministro stesso,  nell'ambito delle previsioni di  organico e dei
posti di esperto indicati nelle tabelle allegate alla legge 23 agosto
1988, n. 400.
  2.   I  provvedimenti   del  Ministro   riguardanti  il   personale
all'interno del  Dipartimento sono comunicati al  Segretario generale
contestualmente alla loro adozione.
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
   Roma, 19 novembre 1998
                                               Il Presidente: D'Alema
Visto, il Guardasigilli: Diliberto
  Registrato alla Corte dei conti il 18 dicembre 1998
  Registro n. 3 Presidenza del Consiglio dei Ministri, foglio n. 168
 
           Nota all'art. 8:
            - Per il titolo della citata  legge n. 400/1988, si  veda
          nelle note alle premesse.