IL MINISTRO DELLE FINANZE
  Visto l'articolo  17, comma  16, della legge  27 dicembre  1997, n.
449, in base  al quale, a decorrere  dal 1 gennaio 1998,  i veicoli a
motore, con  esclusione di quelli  assoggettati a tassa in  base alla
portata e di  quelli di cui al decreto legislativo  24 febbraio 1997,
n.  43, sono  soggetti a  tassazione in  base alla  potenza effettiva
anziche' ai cavalli fiscali;
  Considerato  che la  potenza  effettiva prima  espressa in  cavalli
vapore (CV) e' ora espressa in  Kilowatt (KW) a norma del decreto del
Presidente  della  Repubblica 12  agosto  1982,  n. 802,  emanato  in
attuazione  della direttiva  CEE n.  80/181 relativa  alle unita'  di
misura;
  Visto che  i termini di pagamento  sono fissati in base  ai cavalli
fiscali  dal decreto  del Ministro  delle finanze  25 novembre  1985,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 284 del 3 dicembre 1985;
  Visto l'articolo  18 della  legge 21  maggio 1955,  n. 463,  con la
quale  viene data  facolta' al  Ministro delle  finanze di  stabilire
nuovi termini e modalita' di pagamento delle tasse automobilistiche e
di modificare le  forme, i termini e le modalita'  di pagamento dello
stesso tributo;
  Considerata  l'opportunita' di  determinare  in  base alla  potenza
effettiva, KW e  CV, i termini di pagamento per  le autovetture e gli
autoveicoli per  il trasporto  promiscuo immatricolati dal  1 gennaio
1998;
  Visto l'articolo  17, commi 3 e  4, della legge 23  agosto 1988, n.
400;
  Udito  il  parere del  Consiglio  di  Stato, emesso  dalla  sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 31 agosto 1998;
  Vista la  comunicazione al  Presidente del Consiglio  dei Ministri,
effettuata, a  norma del citato  articolo 17  della legge n.  400 del
1988, con nota n. 3-4857M del 27 ottobre 1998;
                             A d o t t a
                      il seguente regolamento:
                               Art. 1.
                         Termini di pagamento
  1. Dal  1 gennaio 1998  le tasse automobilistiche  sono corrisposte
con le seguenti modalita' ed entro i seguenti termini di scadenza:
  a)  per le  autovetture  e  per gli  autoveicoli  per il  trasporto
promiscuo con motore alimentato a benzina,  o a GPL o a metano, anche
se  in  alternativa   alla  benzina,  o  a  gasolio,   se  aventi  le
caratteristiche  tecniche  di  cui  all'articolo  65,  comma  5,  del
decreto-legge  30 agosto  1993,  n. 331,  convertito  dalla legge  19
ottobre 1993, n. 427, o elettrico,  con potenza fiscale superiore a 9
cavalli, se  immatricolati fino  al 31 dicembre  1997, o  con potenza
effettiva  superiore   a  35   KW  o  a   47  CV,   se  immatricolati
successivamente  a  tale  data,  e per  gli  autoscafi  iscritti  nei
pubblici  registri:  in unica  soluzione  per  periodi fissi  annuali
decorrenti dal 1 gennaio, 1 maggio e 1 settembre;
  b) per  gli stessi autoveicoli  di cui alla precedente  lettera a),
con potenza  fiscale fino a  9 cavalli,  se immatricolati fino  al 31
dicembre 1997,  o con potenza effettiva  fino a 35  KW o a 47  CV, se
immatricolati successivamente a tale data, e per tutti i motoveicoli:
in  unica  soluzione  per  periodi fissi  annuali  decorrenti  dal  1
febbraio e 1 agosto;
  c) per le autovetture e gli  autoveicoli ad uso promiscuo da locare
senza  conducente   o  con   alimentazione  a  gasolio   privi  delle
caratteristiche  tecniche  indicate  alla  lettera  a),  con  potenza
fiscale superiore a  9 cavalli, se immatricolati fino  al 31 dicembre
1997,  o  con  potenza effettiva  superiore  a  35  KW  o 47  CV,  se
immatricolati  successivamente a  tale data:  per uno  o due  periodi
fissi quadrimestrali decorrenti dal 1 gennaio, 1 maggio e 1 settembre
o  per  l'intero  anno  (12/12) decorrente  dall'inizio  di  uno  dei
suddetti periodi fissi;
  d) per le autovetture e gli  autoveicoli ad uso promiscuo da locare
senza  conducente   o  con   alimentazione  a  gasolio   privi  delle
caratteristiche  tecniche  indicate  nella lettera  a),  con  potenza
fiscale fino a 9 cavalli, se  immatricolati fino al 31 dicembre 1997,
o  con potenza  effettiva fino  a  35 KW  o 47  CV, se  immatricolati
successivamente  a  tale  data:   per  un  periodo  fisso  semestrale
decorrente dal 1 febbraio e 1 agosto oppure per l'intero anno (12/12)
decorrente dall'inizio di uno dei suddetti periodi fissi;
  e) per  tutti gli altri autoveicoli  diversi da quelli di  cui alle
precedenti  lettere, per  i rimorchi,  per  i motori  fuori bordo  da
applicare ad imbarcazioni non iscritte nei pubblici registri: per uno
o  due periodi  fissi  quadrimestrali decorrenti  dal  1 febbraio,  1
giugno  e 1  ottobre, oppure  per un  intero anno  (12/12) decorrente
dall'inizio di uno dei suddetti periodi fissi.
  2.  Il pagamento  e' effettuato  nel  corso del  mese iniziale  dei
periodi fissi sopra  stabiliti. La decorrenza di  detti periodi fissi
per i veicoli  immatricolati fino al 31 dicembre 1997  e' quella gia'
fissata per l'anno 1997.
  3.  Il rinnovo  del pagamento  di  tutte le  tasse fisse,  compresa
quella per la targa di prova, e' eseguito nel mese di gennaio.
 
          Avvertenza:
            Il  testo delle  note  qui  pubblicate e'  stato  redatto
          ai  sensi dell'art.  10, comma  3,  del testo  unico  delle
          disposizioni        sulla    promulgazione   delle   leggi,
          sull'emanazione   dei   decreti   del   Presidente    della
          Repubblica   e     sulle  pubblicazioni    ufficiali  della
          Repubblica italiana, approvato   con D.P.R.    28  dicembre
          1985,    n.  1092,    al solo fine di facilitare la lettura
          delle disposizioni di legge ai quali e' operato il  rinvio.
          Restano invariati   il valore e    l'efficacia  degli  atti
          legislativi qui trascritti.
           Note alle premesse:
            - Si  riporta il  testo del  comma 16 dell'art.  17 della
          legge  n.    449/1997  (Misure per la stabilizzazione della
          finanza pubblica):
            "16.  A decorrere  dal  1  gennaio 1998   i   veicoli   a
          motore,   con esclusione di quelli  assoggettati a tassa in
          base alla    portata  e  di  quelli  di    cui  al  decreto
          legislativo    24  febbraio 1997, n.   43, sono soggetti  a
          tassazione  in base  alla potenza  effettiva anziche'    ai
          cavalli  fiscali.   Ai fini  dell'applicazione del presente
          comma, con decreto del Ministro  delle finanze, di concerto
          con  il Ministro dei trasporti  e della  navigazione,  sono
          determinate  le nuove  tariffe delle tasse automobilistiche
          per  tutte  le regioni, comprese quelle a statuto speciale,
          in uguale misura.   La  facolta'    di  cui  al    comma  1
          dell'art.  24   del decreto  legislativo 30 dicembre  1992,
          n.  504, si esercita a decorrere dall'anno 1999".
            - Il D.Lgs. 24 febbraio 1997,    n.  43  (in  supplemento
          ordinario  alla  Gazzetta  Ufficiale del 6 marzo   1997, n.
          54), reca: "Attuazione della direttiva 93/89/CEE,  relativa
          all'applicazione  delle tasse su taluni veicoli commerciali
          adibiti  al  trasporto    di  merci  su strada, nonche' dei
          pedaggi  e dei  diritti di  utenza riscossi  per l'uso   di
          alcune infrastrutture".
            -  Il  D.P.R.    12  agosto 1982, n. 802 (in  supplemento
          ordinario alla Gazzetta Ufficiale  n. 302  del 3   novembre
          1982),    reca: "Attuazione della direttiva (CEE) n. 80/181
          relativa alle unita' di misura".
            - Il D.M. 25 novembre 1985    (in  Gazzetta  Ufficiale  3
          dicembre  1985, n.    284),    reca:   "Nuove    forme   di
          pagamento   delle   tasse automobilistiche".
            - Si riporta   il testo dell'art.  18  della  legge    21
          maggio  1955, n.   463  (Provvedimenti  per la  costruzione
          di    autostrade  e    strade    e  modifiche  alle   tasse
          automobilistiche):
            "Art.  18.  -  Il  Ministro per le finanze ha facolta' di
          stabilire con proprio  decreto  nuove  forme  di  pagamento
          delle  tasse  automobilistiche  e di modificare le forme, i
          termini e le modalita' di pagamento  dello  stesso  tributo
          previsti  dagli  articoli  2,    penultimo comma, 5 e 6 del
          testo unico   delle leggi sulle  tasse    automobilistiche,
          approvato  con  decreto  del  Presidente della Repubblica 5
          febbraio 1953, n. 39".
            - Si riporta il   testo dei commi 3 e  4  dell'art.    17
          della legge 23 agosto 1988, n. 400:
            "3.  Con   decreto ministeriale  possono essere  adottati
          regolamenti nelle materie di competenza del  Ministro o  di
          autorita'  sottordinate  al  Ministro,    quando la   legge
          espressamente conferisca  tale potere.   Tali  regolamenti,
          per  materie di competenza di piu' Ministri, possono essere
          adottati con  decreti  interministeriali,   ferma  restando
          la  necessita'   di   apposita   autorizzazione   da  parte
          della     legge.     I   regolamenti      ministeriali   ed
          interministeriali   non possono  dettare norme contrarie  a
          quelle dei  regolamenti emanati dal  Governo. Essi  debbono
          essere    comunicati  al    Presidente  del Consiglio   dei
          Ministri prima della loro emanazione.
            4.  I  regolamenti   di  cui  al  comma  primo    ed    i
          regolamenti  ministeriali  ed interministeriali, che devono
          recare la denominazione di  ''regolamento'', sono  adottati
          previo parere   del Consiglio   di Stato,    sottoposti  al
          visto  ed    alla registrazione   della Corte   dei conti e
          pubblicati nella Gazzetta Ufficiale".
           Nota all'art. 1:
            -  Si  riporta  il  testo  del  comma  5 dell'art. 65 del
          decreto-legge n.  331/1993 recante:  "Armonizzazione  delle
          disposizioni  in    materia  di imposte sugli oli minerali,
          sull'alcole, sulle bevande alcoliche, sui tabacchi lavorati
          e in materia di  IVA con quelle recate da direttive CEE   e
          modificazioni    conseguenti    a    detta   armonizzazione
          nonche' disposizioni   concernenti  la    disciplina    dei
          centri   autorizzati     di  assistenza      fiscale,    le
          procedure    dei    rimborsi   di    imposta,  l'esclusione
          dall'ILOR  dei   redditi   di   impresa fino  all'ammontare
          corrispondente   al    contributo    diretto    lavorativo,
          l'istituzione   per   il  1993  di     un'imposta  erariale
          straordinaria su    taluni  beni    ed  altre  disposizioni
          tributarie":
            "5.    Per    le    autovetture,    nonche'    per    gli
          autoveicoli  per  il trasporto promiscuo di persone e    di
          cose,  nuovi  di  fabbrica  azionati  con  motori   diesel,
          immatricolati per  la prima volta dal  3 febbraio 1992   al
          31    dicembre   1994 ed  approvati con  i  seguenti limiti
          di emissione espressi in grammi/chilometro:  CO    2,72  HC
          times  NO  + 0,97, particolato   0,14, nonche'  secondo  le
          altre   modalita  previste    dal  decreto  del    Ministro
          dell'ambiente 28 dicembre  1991, pubblicato nel supplemento
          ordinario  alla   Gazzetta Ufficiale   n. 4  del 7  gennaio
          1992, di  recepimento della direttiva 91/441/CEE,  il primo
          pagamento delle tasse automobilistiche  di cui alla tariffa
          annessa alla legge 27 maggio 1959,  n.  356,  e  successive
          modificazioni, e quelli relativi ai due  successivi periodi
          annuali   devono essere effettuati  per gli stessi  periodi
          stabiliti   daldecreto del   Ministro  delle    finanze  25
          novembre    1985, pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale  n.
          284 del  3 dicembre 1985, per i corrispondenti   veicoli  a
          benzina.  Per  i  periodi cui tali pagamenti si riferiscono
          non  e'  dovuta  la  soprattassa  di  cui  all'art.  8  del
          decreto-legge  8    ottobre  1976,  n. 691, convertito, con
          modificazioni, dalla  legge 30  novembre 1976,  n. 786,   e
          successive  modificazioni.  La   sussistenza dei  requisiti
          tecnici  sopra indicati deve essere annotata   nella  carta
          di  circolazione  del    veicolo;  se  la  carta         di
          circolazione      non     e'       rilasciata      all'atto
          dell'immatricolazione,  la  stessa annotazione deve  essere
          effettuata  anche    nel  foglio    di  via,    da  esibire
          all'ufficio  incaricato   della riscossione. Le autovetture
          nonche'   gli autoveicoli per  il  trasporto  promiscuo  di
          persone  e  di   cose muniti   di impianto che  consente la
          circolazione mediante l'alimentazione del   motore con  gas
          di  petrolio liquefatto nonche' con gas metano, con data di
          iscrizione sulla carta di   circolazione     del    veicolo
          che  attesti   l'avvenuto  collaudo dell'impianto stesso in
          una  data compresa   tra il 2 maggio 1993 ed il 31 dicembre
          1994, sono esenti dalla  tassa speciale di cui  alla  legge
          21 luglio 1984,  n. 362, e successive modificazioni, per  i
          primi  tre  periodi  annuali    di  pagamento   delle tasse
          automobilistiche, nonche' per eventuali periodi per i quali
          siano  dovuti  pagamenti  integrativi.    Per  i periodi di
          esonero  dal  pagamento  della  tassa  speciale,  la  tassa
          automobilistica  deve  essere  corrisposta   per gli stessi
          periodi fissi stabiliti    per    corrispondenti    veicoli
          alimentati  esclusivamente  a benzina".