Art. 2.
             Autoveicoli immatricolati per la prima volta
  1. Per i  veicoli e autoscafi immatricolati per la  prima volta, le
tasse   sono   dovute  a   decorrere   dal   mese  in   cui   avviene
l'immatricolazione  e  sono  versate  entro  tale  mese  o  nel  mese
successivo a  quello d'immatricolazione qualora questa  avvenga negli
ultimi dieci giorni del mese.
  2. Per i veicoli indicati alla lettera a) dell'articolo 1, le tasse
sono corrisposte  per un periodo superiore  ad otto mesi e  fino alla
scadenza di aprile, agosto  o dicembre immediatamente successiva agli
otto  mesi predetti;  per quelli  indicati  alla lettera  b), per  un
periodo superiore a sei mesi e fino alla scadenza di gennaio o luglio
immediatamente successiva ai  sei mesi predetti; per  tutti gli altri
veicoli:  fino ad  una  delle  scadenze dei  periodi  fissi per  essi
stabiliti all'articolo  1, escluso in  ogni caso il pagamento  per un
solo mese.
  3. Per i veicoli immatricolati per  la prima volta soggetti a tassa
fissa  annua, il  tributo  relativo all'anno  di immatricolazione  e'
versato in unica soluzione nel mese in cui avviene l'immatricolazione
stessa, e  qualora questa abbia  luogo negli ultimi dieci  giorni del
mese,  la  tassa  fissa  annua   puo'  essere  corrisposta  nel  mese
successivo.