Art. 3.
            Riacquisto del possesso, della disponibilita'
                       e rivendita dei veicoli
  1. Per i veicoli per i  quali a norma del decreto-legge 30 dicembre
1982, n. 953, convertito, con  modificazioni, dalla legge 28 febbraio
1983, n. 53, e'  consentita l'interruzione dell'obbligo del pagamento
delle  tasse, i  tributi  dovuti  sono corrisposti  dal  mese in  cui
avviene   l'annotazione  del   riacquisto   del   possesso  o   della
disponibilita' del veicolo  o dell'autoscafo o la  rivendita da parte
delle imprese autorizzate al loro commercio, secondo le modalita' e i
termini stabiliti dagli articoli 1 e 2.
 
           Nota all'art. 3:
            -   Il   D.L.   n.  953/1982  reca:  "Misure  in  materia
          tributaria".