L'AUTORITA'
                  PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS
  Nella riunione del 22 dicembre 1998;
  Premesso che con lettera in data 13 maggio 1998 (prot. A/82) l'Enel
S.p.a. ha informato l'Autorita' per  l'energia elettrica e il gas (di
seguito:  l'Autorita') che  "in relazione  alla scadenza  di numerose
convenzioni  per  cessioni   destinate  all'Enel,  riguardanti  quasi
esclusivamente  produzioni  da   impianti  idroelettrici  di  piccola
taglia, l'Enel proporra' agli interessati di regolare le cessioni con
accordi di  durata annuale, tacitamente rinnovabili,  nei quali viene
prevista l'applicazione del trattamento stabilito dalla deliberazione
dell'Autorita' n. 108/97";
  Visti:
  l'art.  6  del  regio  decreto   11  dicembre  1933,  n.  1775,  di
"Approvazione del testo unico delle disposizioni di legge sulle acque
e   sugli  impianti   elettrici",  come   successivamente  modificato
dall'art. 1  della legge 24  gennaio 1977,  n. 7, recante  "Norme per
l'aumento  del  limite tra  grandi  e  piccole derivazioni  di  acque
pubbliche per forza motrice";
  l'art. 14 della legge 29  maggio 1982, n. 308, come successivamente
modificato e integrato  dagli articoli 14 e 23 della  legge 9 gennaio
1991, n. 10;
  gli articoli 1, 22 e 32 della legge 9 gennaio 1991, n. 9;
   l'art. 3, comma 1, della legge 14 novembre 1995, n. 481;
  i titoli  I e II  del provvedimento del  Comitato interministeriale
dei prezzi 12 luglio 1989, n. 15, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
- serie generale - n. 167 del 19 luglio 1989;
  il titolo  II del provvedimento del  Comitato interministeriale dei
prezzi 14 novembre 1990, n. 34, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale -
serie generale - n. 270 del 19 novembre 1990;
  il   titolo   II,  punto   3,   del   provvedimento  del   Comitato
interministeriale dei prezzi  29 aprile 1992, n.  6, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 109 del 12 maggio 1992, come
integrato e  modificato dal decreto del  Ministro dell'industria, del
commercio e dell'artigianato 4 agosto 1994, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale - serie generale - n. 186  del 10 agosto 1994 e dal decreto
del  Ministro dell'industria,  del  commercio  e dell'artigianato  24
gennaio 1997, pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale - serie generale -
n. 44 del 22 febbraio 1997;
  il   decreto  del   Ministro   dell'industria,   del  commercio   e
dell'artigianato  25   settembre  1992,  pubblicato   nella  Gazzetta
Ufficiale - serie generale - n. 235 del 6 ottobre 1992;
  le   deliberazioni   del    Comitato   interministeriale   per   la
programmazione economica 3 dicembre 1997, n. 211/97, pubblicate nella
Gazzetta Ufficiale - serie generale - n.  18 del 23 gennaio 1998 e 19
novembre 1998;
  Vista:
  la deliberazione  dell'Autorita' 26 giugno 1997,  n. 70/97, recante
"Razionalizzazione  ed  inglobamento   nella  tariffa  elettrica  dei
sovrapprezzi  non destinati  alle  entrate  dello Stato",  pubblicata
nella Gazzetta  Ufficiale -  serie generale  - n.  150 del  30 giugno
1997, come integrata e  modificata dalla deliberazione dell'Autorita'
21 ottobre  1997, n.  106/97, pubblicata  nella Gazzetta  Ufficiale -
serie generale  - n. 255  del 31  ottobre 1997 e  dalla deliberazione
dell'Autorita' 23 dicembre 1997, n. 136/97, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale -  serie generale -  n. 301  del 29 dicembre  1997, nonche'
dalla  deliberazione   dell'Autorita'  24  giugno  1998,   n.  74/98,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie  generale - n. 150 del 30
giugno 1998;
  la deliberazione dell'Autorita' 28  ottobre 1997, n. 108/97 recante
"Definizione  dei  prezzi  di  cessione delle  eccedenze  di  energia
elettrica di cui agli articoli 20 e 22 della legge 9 gennaio 1991, n.
9", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 255 del
31 ottobre 1997 (di seguito: deliberazione dell'Autorita' n. 108/97);
  Considerato che:
  allo  scadere  delle  convenzioni di  cessione  destinata  all'Enel
S.p.a. l'energia elettrica prodotta  e' considerata eccedenza e segue
la   regolamentazione  dei   prezzi   di   cessione  prevista   dalla
deliberazione dell'Autorita' n. 108/97;
  sulla base di  rilevazioni dei costi con  riferimento agli impianti
idroelettrici  ad acqua  fluente con  potenza fino  a 3  MW risultano
costi unitari di impianto e di esercizio caratterizzati da un'elevata
variabilita' in ragione della potenza convenzionale dell'impianto;
  nel  periodo di  vigenza  delle convenzioni  di cessione  destinata
all'Enel  S.p.a. la  maggior parte  degli impianti  idroelettrici con
potenza  fino a  3  MW ha  usufruito di  incentivazioni  e che  dette
convenzioni hanno avuto durate diverse;
  l'energia elettrica prodotta dagli  impianti idroelettrici ad acqua
fluente con potenza  fino a 3 MW viene  utilizzata prevalentemente in
ambito locale attraverso la rete di distribuzione presente nelle zone
in cui sono situati detti impianti;
  i prezzi riconosciuti all'energia elettrica prodotta dalla medesima
tipologia di impianti idroelettrici presenti in altri Stati dell'arco
alpino  risultano superiori  a  quelli  previsti dalla  deliberazione
dell'Autorita' n. 108/97;
  nel caso degli impianti idroelettrici  ad acqua fluente con potenza
fino  a  3 MW,  i  prezzi  di  cessione  delle eccedenze  di  energia
elettrica previsti  dalla deliberazione dell'Autorita' n.  108/97 non
sono sufficienti a garantire la copertura dei costi di produzione, in
condizioni di adeguata economicita' e redditivita';
  Ritenuto che:
  l'energia  elettrica  prodotta   dagli  impianti  idroelettrici  di
piccola potenza costituisca un tipo di energia con particolare valore
per  la tutela  dell'ambiente,  poiche' tale  energia sostituisce  in
generale altre fonti con  maggiore impatto sull'ecosistema, anche per
quanto riguarda le emissioni di gas serra;
  gli  impianti  idroelettrici  di  piccola  potenza  in  molti  casi
contribuiscano a  ridurre il  carico sulla rete  elettrica nazionale,
contenendo le perdite di trasmissione;
  sia opportuno  ridefinire i prezzi  di cessione delle  eccedenze di
energia  elettrica prodotta  dagli  impianti  idroelettrici ad  acqua
fluente con potenza fino a 3 MW;
                              Delibera:
                               Art. 1.
                             Definizioni
  1.1. Ai fini della presente deliberazione:
  per potenza nominale media annua  si intende la potenza nominale di
concessione di derivazione d'acqua  valutata sulla base della portata
media  annua,  detratto  il  minimo deflusso  vitale,  per  il  salto
idraulico teorico;
  per  potenza  installata delle  singole  unita'  di generazione  si
intende  la  potenza  efficiente  lorda  di  ciascuna  delle  turbine
idrauliche in servizio;
  per  potenza  convenzionale si  intende  la  media ponderata  delle
potenze installate delle  singole unita' di generazione,  dove i pesi
sono proporzionali alle stesse potenze installate.
  1.2. Ai fini della presente  deliberazione, tra gli impianti di cui
al successivo art. 2, sono individuate le seguenti classi:
  Classe I - comprendente gli  impianti entrati in servizio prima del
31 luglio 1988 e non rientranti nella Classe II;
  Classe II  - comprendente gli  impianti considerati nuovi  ai sensi
del provvedimento del Comitato interministeriale dei prezzi 12 luglio
1989,  n.   15  (di  seguito:   provvedimento  CIP  n.   15/89),  del
provvedimento del  Comitato interministeriale dei prezzi  14 novembre
1990,  n.  34  (di  seguito:   provvedimento  CIP  n.  34/90)  e  del
provvedimento  del Comitato  interministeriale dei  prezzi 29  aprile
1992,  n.  6 (di  seguito:  provvedimento  CIP  n. 6/92),  che  hanno
usufruito  del  contributo per  la  produzione  da fonti  rinnovabili
previsto dal titolo II del provvedimento CIP n. 15/89 o dal titolo II
del provvedimento  CIP n. 34/90 o  dell'ulteriore componente prevista
dal titolo II, punto 3, del  provvedimento CIP n. 6/92 per periodi di
durata complessiva:
    fino a tre anni;
    oltre tre e fino a cinque anni;
    oltre cinque anni;
  Classe III - comprendente gli  impianti entrati in servizio dopo il
31 luglio 1988 e non rientranti nella Classe II.