L'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS Nella riunione del 22 dicembre 1998; Premesso che con lettera in data 13 maggio 1998 (prot. A/82) l'Enel S.p.a. ha informato l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorita') che "in relazione alla scadenza di numerose convenzioni per cessioni destinate all'Enel, riguardanti quasi esclusivamente produzioni da impianti idroelettrici di piccola taglia, l'Enel proporra' agli interessati di regolare le cessioni con accordi di durata annuale, tacitamente rinnovabili, nei quali viene prevista l'applicazione del trattamento stabilito dalla deliberazione dell'Autorita' n. 108/97"; Visti: l'art. 6 del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, di "Approvazione del testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e sugli impianti elettrici", come successivamente modificato dall'art. 1 della legge 24 gennaio 1977, n. 7, recante "Norme per l'aumento del limite tra grandi e piccole derivazioni di acque pubbliche per forza motrice"; l'art. 14 della legge 29 maggio 1982, n. 308, come successivamente modificato e integrato dagli articoli 14 e 23 della legge 9 gennaio 1991, n. 10; gli articoli 1, 22 e 32 della legge 9 gennaio 1991, n. 9; l'art. 3, comma 1, della legge 14 novembre 1995, n. 481; i titoli I e II del provvedimento del Comitato interministeriale dei prezzi 12 luglio 1989, n. 15, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 167 del 19 luglio 1989; il titolo II del provvedimento del Comitato interministeriale dei prezzi 14 novembre 1990, n. 34, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 270 del 19 novembre 1990; il titolo II, punto 3, del provvedimento del Comitato interministeriale dei prezzi 29 aprile 1992, n. 6, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 109 del 12 maggio 1992, come integrato e modificato dal decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 4 agosto 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 186 del 10 agosto 1994 e dal decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 24 gennaio 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 44 del 22 febbraio 1997; il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 25 settembre 1992, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 235 del 6 ottobre 1992; le deliberazioni del Comitato interministeriale per la programmazione economica 3 dicembre 1997, n. 211/97, pubblicate nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 18 del 23 gennaio 1998 e 19 novembre 1998; Vista: la deliberazione dell'Autorita' 26 giugno 1997, n. 70/97, recante "Razionalizzazione ed inglobamento nella tariffa elettrica dei sovrapprezzi non destinati alle entrate dello Stato", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 150 del 30 giugno 1997, come integrata e modificata dalla deliberazione dell'Autorita' 21 ottobre 1997, n. 106/97, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 255 del 31 ottobre 1997 e dalla deliberazione dell'Autorita' 23 dicembre 1997, n. 136/97, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 301 del 29 dicembre 1997, nonche' dalla deliberazione dell'Autorita' 24 giugno 1998, n. 74/98, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 150 del 30 giugno 1998; la deliberazione dell'Autorita' 28 ottobre 1997, n. 108/97 recante "Definizione dei prezzi di cessione delle eccedenze di energia elettrica di cui agli articoli 20 e 22 della legge 9 gennaio 1991, n. 9", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 255 del 31 ottobre 1997 (di seguito: deliberazione dell'Autorita' n. 108/97); Considerato che: allo scadere delle convenzioni di cessione destinata all'Enel S.p.a. l'energia elettrica prodotta e' considerata eccedenza e segue la regolamentazione dei prezzi di cessione prevista dalla deliberazione dell'Autorita' n. 108/97; sulla base di rilevazioni dei costi con riferimento agli impianti idroelettrici ad acqua fluente con potenza fino a 3 MW risultano costi unitari di impianto e di esercizio caratterizzati da un'elevata variabilita' in ragione della potenza convenzionale dell'impianto; nel periodo di vigenza delle convenzioni di cessione destinata all'Enel S.p.a. la maggior parte degli impianti idroelettrici con potenza fino a 3 MW ha usufruito di incentivazioni e che dette convenzioni hanno avuto durate diverse; l'energia elettrica prodotta dagli impianti idroelettrici ad acqua fluente con potenza fino a 3 MW viene utilizzata prevalentemente in ambito locale attraverso la rete di distribuzione presente nelle zone in cui sono situati detti impianti; i prezzi riconosciuti all'energia elettrica prodotta dalla medesima tipologia di impianti idroelettrici presenti in altri Stati dell'arco alpino risultano superiori a quelli previsti dalla deliberazione dell'Autorita' n. 108/97; nel caso degli impianti idroelettrici ad acqua fluente con potenza fino a 3 MW, i prezzi di cessione delle eccedenze di energia elettrica previsti dalla deliberazione dell'Autorita' n. 108/97 non sono sufficienti a garantire la copertura dei costi di produzione, in condizioni di adeguata economicita' e redditivita'; Ritenuto che: l'energia elettrica prodotta dagli impianti idroelettrici di piccola potenza costituisca un tipo di energia con particolare valore per la tutela dell'ambiente, poiche' tale energia sostituisce in generale altre fonti con maggiore impatto sull'ecosistema, anche per quanto riguarda le emissioni di gas serra; gli impianti idroelettrici di piccola potenza in molti casi contribuiscano a ridurre il carico sulla rete elettrica nazionale, contenendo le perdite di trasmissione; sia opportuno ridefinire i prezzi di cessione delle eccedenze di energia elettrica prodotta dagli impianti idroelettrici ad acqua fluente con potenza fino a 3 MW; Delibera: Art. 1. Definizioni 1.1. Ai fini della presente deliberazione: per potenza nominale media annua si intende la potenza nominale di concessione di derivazione d'acqua valutata sulla base della portata media annua, detratto il minimo deflusso vitale, per il salto idraulico teorico; per potenza installata delle singole unita' di generazione si intende la potenza efficiente lorda di ciascuna delle turbine idrauliche in servizio; per potenza convenzionale si intende la media ponderata delle potenze installate delle singole unita' di generazione, dove i pesi sono proporzionali alle stesse potenze installate. 1.2. Ai fini della presente deliberazione, tra gli impianti di cui al successivo art. 2, sono individuate le seguenti classi: Classe I - comprendente gli impianti entrati in servizio prima del 31 luglio 1988 e non rientranti nella Classe II; Classe II - comprendente gli impianti considerati nuovi ai sensi del provvedimento del Comitato interministeriale dei prezzi 12 luglio 1989, n. 15 (di seguito: provvedimento CIP n. 15/89), del provvedimento del Comitato interministeriale dei prezzi 14 novembre 1990, n. 34 (di seguito: provvedimento CIP n. 34/90) e del provvedimento del Comitato interministeriale dei prezzi 29 aprile 1992, n. 6 (di seguito: provvedimento CIP n. 6/92), che hanno usufruito del contributo per la produzione da fonti rinnovabili previsto dal titolo II del provvedimento CIP n. 15/89 o dal titolo II del provvedimento CIP n. 34/90 o dell'ulteriore componente prevista dal titolo II, punto 3, del provvedimento CIP n. 6/92 per periodi di durata complessiva: fino a tre anni; oltre tre e fino a cinque anni; oltre cinque anni; Classe III - comprendente gli impianti entrati in servizio dopo il 31 luglio 1988 e non rientranti nella Classe II.