Art. 2.
                        Ambito di applicazione
  Le  disposizioni della  presente  deliberazione  si applicano  agli
impianti idroelettrici  ad acqua  fluente con potenza  nominale media
annua non superiore a  3 MW, ad eccezione di quelli  per i quali sono
titolari della  relativa concessione  di derivazione  d'acqua imprese
produttricidistributrici  e,   fino  alla  scadenza   delle  relative
convenzioni,  di   quelli  con  convenzioni  di   cessione  destinata
all'Enel,  di  cui  al   decreto  del  Ministro  dell'industria,  del
commercio e dell'artigianato 25 settembre 1992.