Art. 2. Ambito di applicazione Le disposizioni della presente deliberazione si applicano agli impianti idroelettrici ad acqua fluente con potenza nominale media annua non superiore a 3 MW, ad eccezione di quelli per i quali sono titolari della relativa concessione di derivazione d'acqua imprese produttricidistributrici e, fino alla scadenza delle relative convenzioni, di quelli con convenzioni di cessione destinata all'Enel, di cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 25 settembre 1992.