Art. 3.
  Prezzi di cessione delle eccedenze di energia elettrica prodotta da
impianti idroelettrici ad acqua fluente fino a 3 MW.
  3.1.  Agli impianti  di cui  all'art. 2,  oltre ai  prezzi previsti
dalla deliberazione  dell'Autorita' per l'energia elettrica  e il gas
28  ottobre 1997,  n. 108/97,  come successivamente  modificata dalla
deliberazione  dell'Autorita' per  l'energia  elettrica e  il gas  24
giugno  1998,   n.  74/98,   e'  riconosciuta  una   ulteriore  quota
determinata come differenza tra i  valori indicati nella tabella A di
seguito riportata ed  i suddetti prezzi, qualora  tale differenza sia
positiva.
                                                            Tabella A
====================================================================
                                  Potenza convenzionale (kW)fino
Classi di impianti
di  cui all'art. 1
                     fino a 220  221-500 501-1000 1001-2000 2001-3000
_____________________________________________________________________
                                          (lire/kWh)
 Classe I                 63       45      37        30        25
 Classe II (fino a
           3 anni)       144      114      98        80        72
   (oltre 3 fino a
           5 anni)       142      107      88        67        60
   (oltre 5 anni)        136       93      69        60        60
 Classe III              147      123     110        96        89
  3.2 Per  gli impianti  che hanno usufruito  di contributi  in conto
capitale,  tra  cui  quelli  previsti per  la  costruzione  di  nuovi
impianti ai sensi dell'art. 14, comma  2, della legge 29 maggio 1982,
n. 308, e degli  articoli 14 e 23 della legge 9  gennaio 1991, n. 10,
ai valori  riportati nella  tabella A si  applica una  riduzione pari
allo 0,8% per  ogni 1% di contributo in conto  capitale ricevuto, con
arrotondamento al primo decimale con il criterio commerciale.