Art. 3. Prezzi di cessione delle eccedenze di energia elettrica prodotta da impianti idroelettrici ad acqua fluente fino a 3 MW. 3.1. Agli impianti di cui all'art. 2, oltre ai prezzi previsti dalla deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas 28 ottobre 1997, n. 108/97, come successivamente modificata dalla deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas 24 giugno 1998, n. 74/98, e' riconosciuta una ulteriore quota determinata come differenza tra i valori indicati nella tabella A di seguito riportata ed i suddetti prezzi, qualora tale differenza sia positiva. Tabella A ==================================================================== Potenza convenzionale (kW)fino Classi di impianti di cui all'art. 1 fino a 220 221-500 501-1000 1001-2000 2001-3000 _____________________________________________________________________ (lire/kWh) Classe I 63 45 37 30 25 Classe II (fino a 3 anni) 144 114 98 80 72 (oltre 3 fino a 5 anni) 142 107 88 67 60 (oltre 5 anni) 136 93 69 60 60 Classe III 147 123 110 96 89 3.2 Per gli impianti che hanno usufruito di contributi in conto capitale, tra cui quelli previsti per la costruzione di nuovi impianti ai sensi dell'art. 14, comma 2, della legge 29 maggio 1982, n. 308, e degli articoli 14 e 23 della legge 9 gennaio 1991, n. 10, ai valori riportati nella tabella A si applica una riduzione pari allo 0,8% per ogni 1% di contributo in conto capitale ricevuto, con arrotondamento al primo decimale con il criterio commerciale.