Art. 4.
             Disposizioni in materia di Cassa conguaglio
                      per il settore elettrico
  4.1.  L'ulteriore quota  di cui  al precedente  art. 3  e' posta  a
carico  del  "Conto  per  nuovi   impianti  da  fonti  rinnovabili  e
assimilate"  di  cui  all'art.  5,  comma  5.2,  della  deliberazione
dell'Autorita' 26  giugno 1997, n. 70/97,  e successive modificazioni
ed integrazioni.
  4.2.  Ai  fini  del  riconoscimento  dell'ulteriore  quota  di  cui
all'art.  3,  deve  essere  presentata ai  soggetti  che  si  rendano
cessionari nell'adempimento dell'obbligo previsto dall'art. 22, comma
3, della legge 9  gennaio 1991, n. 9, e alla  Cassa conguaglio per il
settore  elettrico  una  dichiarazione  giurata in  merito  a  quanto
previsto dall'art. 3, comma 3.2.