Art. 4. Disposizioni in materia di Cassa conguaglio per il settore elettrico 4.1. L'ulteriore quota di cui al precedente art. 3 e' posta a carico del "Conto per nuovi impianti da fonti rinnovabili e assimilate" di cui all'art. 5, comma 5.2, della deliberazione dell'Autorita' 26 giugno 1997, n. 70/97, e successive modificazioni ed integrazioni. 4.2. Ai fini del riconoscimento dell'ulteriore quota di cui all'art. 3, deve essere presentata ai soggetti che si rendano cessionari nell'adempimento dell'obbligo previsto dall'art. 22, comma 3, della legge 9 gennaio 1991, n. 9, e alla Cassa conguaglio per il settore elettrico una dichiarazione giurata in merito a quanto previsto dall'art. 3, comma 3.2.