Art. 2.
  I professori  di ruolo di  prima fascia possono  presentare domanda
per   l'insegnamento  delle   suddette  discipline   corredate  dalla
documentazione didattica e scientifica  svolta nelle suddette materie
d'insegnamento al  comitato di  settore per  i beni  archeologici del
Consiglio nazionale  per i beni  culturali e ambientali  entro trenta
giorni  dalla  pubblicazione  del  presente  decreto  nella  Gazzetta
Ufficiale. Entro  i trenta giorni  successivi il comitato  di settore
per i beni archeologici formulera'  terne per ciascuna disciplina fra
i  professori  che abbiano  presentato  domanda,  entro le  quali  il
direttore della Scuola proporra' la nomina dei docenti.
  L'incarico  sara' disposto  dal  Ministro per  i  beni culturali  e
ambientali  di  concerto con  il  Ministro  dell'universita' e  della
ricerca scientifica e tecnologica ed avra' durata triennale.
   Roma, 2 dicembre 1998
                                              Il Ministro
                                 per i beni e le attivita' culturali
                                                Melandri
      Il Ministro dell'universita'
e della ricerca  scientifica e tecnologica
               Zecchino