Art. 2. I professori di ruolo di prima fascia possono presentare domanda per l'insegnamento delle suddette discipline corredate dalla documentazione didattica e scientifica svolta nelle suddette materie d'insegnamento al comitato di settore per i beni archeologici del Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale. Entro i trenta giorni successivi il comitato di settore per i beni archeologici formulera' terne per ciascuna disciplina fra i professori che abbiano presentato domanda, entro le quali il direttore della Scuola proporra' la nomina dei docenti. L'incarico sara' disposto dal Ministro per i beni culturali e ambientali di concerto con il Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica ed avra' durata triennale. Roma, 2 dicembre 1998 Il Ministro per i beni e le attivita' culturali Melandri Il Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica Zecchino