Art. 10.
          (Stato di previsione del Ministero dei trasporti
            e della navigazione e disposizioni relative)
  1. Sono autorizzati  l'impegno  e  il  pagamento  delle  spese  del
Ministero  dei  trasporti  e della navigazione per l'anno finanziario
1999, in conformita' dell'annesso stato  di  previsione  (Tabella  n.
10).
  2.  Il  Ministro  del  tesoro,  del bilancio e della programmazione
economica  e'  autorizzato  ad  apportare,  con  propri  decreti,  su
proposta   del   Ministro  dei  trasporti  e  della  navigazione,  le
variazioni di  competenza  e  di  cassa  nello  stato  di  previsione
dell'entrata  ed  in  quello  del  Ministero  dei  trasporti  e della
navigazione occorrenti per gli adempimenti  previsti  dalla  legge  6
giugno   1974,   n.   298,   e   successive   modificazioni,  nonche'
dall'articolo 10 del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  28
settembre  1994,  n.  634,  concernente la disciplina dell'utenza del
servizio d'informatica del centro elaborazione dati del  Dipartimento
dei trasporti terrestri.
  3.  In  attuazione  della  legge  6  agosto 1991, n. 255, il numero
massimo dei militari in  servizio  obbligatorio  di  leva  presso  le
capitanerie  di  porto  e'  fissato,  per l'anno finanziario 1999, in
4.035 unita'.
  4. Il numero massimo degli  ufficiali  piloti  di  complemento  del
Corpo  delle  capitanerie  di  porto da mantenere in servizio a norma
dell'articolo 15 della legge 19 maggio 1986, n.  224,  e'  stabilito,
per l'anno finanziario 1999, in 26 unita'.
  5. Il numero massimo degli ufficiali di complemento del Corpo delle
capitanerie  di  porto  in  servizio  di  leva e' fissato, per l'anno
finanziario 1999, in 200 unita'. Il numero da ammettere alla ferma di
cui al primo comma dell'articolo 37 della legge 20 settembre 1980, n.
574, e' stabilito, per l'anno finanziario 1999, in 50 unita'.
  6. A norma degli articoli 5 e 35 della legge 24 dicembre  1986,  n.
958, dell'articolo 7 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n.  196,
nonche'  dell'articolo  1  della  legge  23 dicembre 1996, n. 662, la
forza organica dei militari volontari in ferma breve e' fissata,  per
l'anno finanziario 1999, nel numero di 1.275 unita'.
  7.  Il  numero  massimo  degli  allievi marescialli del Corpo delle
capitanerie di porto a norma dell'articolo 11 del decreto legislativo
12 maggio 1995, n. 196, e' determinato, per l'anno finanziario  1999,
in 72 unita'.
  8.  La  forza  organica  dei  sottocapi  e  comuni  del Corpo delle
capitanerie di porto in ferma volontaria  a  norma  dell'articolo  18
della legge 10 giugno 1964, n. 447, e' fissata per l'anno finanziario
1999 in 30 unita'.
  9.  Nell'elenco  annesso allo stato di previsione del Ministero dei
trasporti e della navigazione, riguardante il Corpo delle capitanerie
di porto, sono descritte le spese per le quali  possono  effettuarsi,
per  l'anno finanziario 1999, i prelevamenti dal fondo a disposizione
di cui agli articoli 20 e 44 del testo unico delle disposizioni  leg-
islative  concernenti  l'amministrazione e la contabilita' dei corpi,
istituti  e  stabilimenti  militari,  approvato  con  regio decreto 2
febbraio 1928, n. 263,  iscritto  nell'unita'  previsionale  di  base
"Spese  generali  di funzionamento" (funzionamento) di pertinenza del
centro di responsabilita' "Capitanerie di porto" del  medesimo  stato
di previsione.
  10. Ai sensi dell'articolo 2 del regolamento per i servizi di cassa
e  contabilita'  delle  Capitanerie  di  porto,  approvato  con regio
decreto 6 febbraio 1933, n. 391, i  fondi  di  qualsiasi  provenienza
possono  essere  versati  in  conto  corrente  postale dai funzionari
delegati.
  11. Le disposizioni legislative e regolamentari in vigore presso il
Ministero della difesa si  applicano,  in  quanto  compatibili,  alla
gestione  dei  fondi  di  pertinenza  del  centro  di responsabilita'
"Capitanerie di porto" in relazione alla legge 6  agosto  199  l,  n.
255. Alle spese per la manutenzione ed esercizio dei mezzi nautici ed
aerei  e  per  attrezzature  tecniche,  materiali  ed  infrastrutture
occorrenti per i servizi tecnici e di sicurezza  dei  porti  e  delle
caserme,  di  cui  all'unita' previsionale di base "Mezzi operativi e
strumentali"   (funzionamento)   di   pertinenza   del   centro    di
responsabilita'  "Capitanerie di porto" dello stato di previsione del
Ministero dei trasporti e della navigazione, si applicano, per l'anno
finanziario  1999,  le  disposizioni  contenute  nel  secondo   comma
dell'articolo 36 e nell'articolo 61bis del regio decreto 18 novembre
1923,   n.  2440,  e  successive  modificazioni,  sulla  contabilita'
generale dello Stato.
 
          Note all'art. 10:
            - La legge 6 giugno  1974,  n.  298,  reca:  "Istituzione
          dell'albo  nazionale  degli  autotrasportatori  di cose per
          conto di terzi, disciplina degli autotrasporti  di  cose  e
          istituzione  di  un  sistema  di  tariffe  a forcella per i
          trasporti di merci su strada".
            - Il testo dell'art. 10 del decreto del Presidente  della
          Repubblica  28  settembre  1994,  n.  634  (Regolamento per
          l'ammissione all'utenza del  servizio  di  informatica  del
          centro  di elaborazione dati della Direzione generale della
          motorizzazione civile e dei trasporti in  concessione),  e'
          il seguente:
            "Art.  10.  - 1. L'utenza del servizio e' concessa dietro
          pagamento degli oneri di seguito indicati:
             a) cauzione a garanzia degli  obblighi  derivanti  dalla
          convenzione  da  prestarsi secondo le modalita' di cui alla
          legge 10 giugno 1982, n. 348;
             b) canone di abbonamento per ciascun anno  della  durata
          della  convenzione.    Per  il  primo  anno di durata della
          convenzione  il  canone  e'  dovuto  in  ragione  di  tanti
          dodicesimi  quanti  sono i mesi intercorrenti fra quello di
          stipula e la fine dell'anno. Il mese in cui viene stipulata
          la convenzione e' computato nei dodicesimi;
             c) corrispettivi, da addebitarsi a  consuntivo,  per  le
          informazioni ricevute nel trimestre precedente in base alle
          tariffe unitarie in vigore o in base al costo stabilito per
          la  fornitura  di  informazioni  con  particolari  stati di
          aggregazione.
            2. Gli importi dei suddetti oneri sono determinati:
             a)  quanto alla cauzione in un importo pari a quello del
          canone  annuo  di  abbonamento  in  vigore  all'atto  della
          stipula della convenzione;
             b) quanto al canone annuo di abbonamento:
             b.1)  in  lire  1.500.000  per  gli  utenti  di cui alla
          categoria A dell'art. 3;
             b.2) in lire  2.500.000  per  gli  utenti  di  cui  alla
          categoria B dell'art. 3;
             c)  quanto  al costo delle singole informazioni ricevute
          secondo gli schemi meccanografici in uso presso  il  centro
          elaborazione   dati,   in   lire   cinquecento   per   ogni
          informazione ricevuta utilizzando le apparecchiature  ed  i
          collegamenti  di  cui al comma 1 dell'art. 6, in lire mille
          per   ogni    informazione    ricevuta    utilizzando    le
          apparecchiature  ed  i  collegamenti  di  cui  al  comma  4
          dell'art. 6. Il costo delle informazioni  ricevute  secondo
          stati  di aggregazione diversi da quelli disponibili, fermo
          restando il contenuto dei commi 4 e 5  dell'art.  8,  sara'
          valutato  di  volta  in  volta dal direttore generale della
          M.C.T.C.
            3. Gli importi di cui alle lettere b) e c)  del  comma  2
          vengono  revisionati in relazione alla variazione accertata
          dall'Istituto centrale di statistica dell'indice dei prezzi
          al  consumo  per  le  famiglie  di   operai   e   impiegati
          verificatasi  nel biennio precedente. Gli aumenti derivanti
          dalle revisioni conservano la  medesima  destinazione,  dei
          canoni  e  dei  corrispettivi,  prevista  al  comma  4  del
          presente articolo.
            4. L'importo dei canoni di cui al comma 2,  lettera  Db),
          e'  corrisposto  mediante  versamento  sul  conto  corrente
          postale intestato alla sezione della tesoreria  provinciale
          dello  Stato  competente  per  territorio,  con imputazione
          all'apposito  capitolo  dello  stato  di  previsione  delle
          entrate   del   bilancio   dello   Stato.   L'importo   dei
          corrispettivi  di  cui  al  comma  2,   lettera   Dc),   e'
          corrisposto  con  le  medesime  modalita'  ed  affluisce ad
          apposito capitolo dello stato di previsione  delle  entrate
          del  bilancio  dello  Stato,  per  essere  riassegnato, con
          decreto del Ministro del  tesoro,  ai  pertinenti  capitoli
          dello  stato  di  previsione  della spesa del Ministero dei
          trasporti e della navigazione. Gli attestati dei versamenti
          devono essere trasmessi al centro elaborazione  dati  della
          motorizzazione civile.
            5.  Il versamento degli oneri di cui alle lettere a) e b)
          del comma 2 deve essere effettuato:
             a) la prima volta, dopo la stipula della  convenzione  e
          prima dell'attivazione del collegamento. Quest'ultima resta
          subordinata   al   ricevimento,   da   parte   del   centro
          elaborazione dati della M.C.T.C., dei relativi attestati di
          versamento;
             b) per ogni anno di rinnovo della convenzione, entro  il
          31   gennaio   dell'anno   in   corso,   limitatamente   al
          corrispettivo di cui alla lettera b).
            6. Il versamento dei corrispettivi di cui alla lettera c)
          del  comma 2 deve essere effettuato con cadenza trimestrale
          e per intero entro trenta giorni dalla data di emissione di
          apposita  comunicazione  che  altrimenti   e'   considerata
          insoluta   a  tutti  gli  effetti.  Ciascuna  comunicazione
          riguarda l'ammontare relativo  alle  informazioni  ricevute
          nel trimestre precedente.
            7.  In caso di insolvenza, relativamente anche ad un solo
          pagamento,  il  servizio  viene  sospeso  con  diritto  del
          Ministero  dei  trasporti  e della navigazione di rivalersi
          sulla cauzione. In  caso  di  ripristino  del  servizio  la
          cauzione stessa deve essere reintegrata nella misura allora
          in  vigore.  Il  collegamento  e'  riattivato soltanto dopo
          l'effettuazione dei pagamenti di cui alle lettere b)  e  c)
          del comma 1.
            8.  Il  Ministro  dei  trasporti e della navigazione, con
          proprio decreto, di concerto con il  Ministro  del  tesoro,
          puo'  stipulare  speciali convenzioni con gli utenti di cui
          all'art. 3".
            - La legge 6 agosto 1991, n.  255,  reca:  "Potenziamento
          degli  organici del personale militare delle capitanerie di
          porto".
            - Il testo dell'art. 15 della legge 19  maggio  1986,  n.
          224   (Norme   per   il   reclutamento  degli  ufficiali  e
          sottufficiali piloti di complemento delle  Forze  armate  e
          modifiche  ed integrazioni alla legge 20 settembre 1980, n.
          574, riguardanti lo stato e l'avanzamento  degli  ufficiali
          delle  Forze  armate  e  della  Guardia  di  finanza) e' il
          seguente:
            "Art. 15. - 1. Il numero massimo degli  ufficiali  piloti
          di    complemento    dell'Esercito,    della    Marina    e
          dell'Aeronautica, reclutati in base  alla  presente  legge,
          che,   per   ciascun  esercizio  finanziario,  puo'  essere
          mantenuto in servizio, e' determinato  annualmente  con  la
          legge  di  approvazione  del  bilancio  di previsione dello
          Stato.
            2. Agli ufficiali di cui al precedente comma si applicano
          le norme previste dagli articoli 43, 44 e 47 della legge 20
          settembre 1980, n. 574, nonche' quelle di cui  all'art.  46
          della  precitata legge, come sostituito dal successivo art.
          33.
            3. Ai medesimi  ufficiali  si  continuano  ad  applicare,
          anche  negli  anni  successivi  al  1983,  le  norme di cui
          all'art. 45 della legge 20 settembre 1980, n. 574".
            - Il testo del primo comma dell'art. 37  della  legge  20
          settembre  1980, n. 574 (Pianificazione e riordinamento dei
          ruoli normali, speciali e di  complemento  degli  ufficiali
          dell'Esercito,  della  Marina  e  dell'Aeronautica),  e' il
          seguente:
            "Gli ufficiali e gli aspiranti ufficiali  di  complemento
          dell'Esercito,  della  Marina  e  dell'Aeronautica, possono
          chiedere, dopo almeno tre mesi di servizio dalla nomina  ad
          ufficiale  o  ad  aspirante,  di  vincolarsi  ad  una ferma
          volontaria di due anni decorrente dal giorno  successivo  a
          quello del compimento del servizio di prima nomina".
            -  Il testo degli articoli 5 e 35 della legge 24 dicembre
          1986, n. 958 (Norme sul servizio militare di leva  e  sulla
          ferma di leva prolungata) e', rispettivamente, il seguente:
            "Art.  5 (Ferma di leva prolungata). - 1. I militari ed i
          graduati in servizio di  leva  possono  essere  ammessi,  a
          domanda,  alla commutazione della ferma di leva in ferma di
          leva prolungata, biennale o triennale,  in  relazione  alle
          esigenze  numeriche  delle Forze armate fissate annualmente
          nella legge di bilancio, nei limiti e con le  modalita'  di
          cui  agli  articoli  34  e  35,  stabilite nel manifesto di
          chiamata alle armi e  nel  precetto  per  la  presentazione
          all'esame personale presso il Consiglio di leva.
            2.  I militari ammessi alla ferma di leva prolungata sono
          inclusi nei corsi di qualificazione e  di  specializzazione
          effettuati dall'Amministrazione della difesa.
           3.  Per  l'assegnazione  ai  suddetti  corsi sono prese in
          considerazione, oltre  alle  richieste  degli  interessati,
          anche  le  qualificazioni  e le specializzazioni possedute,
          nonche' i risultati  degli  esami  fisio-psico-attitudinali
          effettuati in sede di visita di leva.
            4.  I  giovani  ammessi  alla  ferma  di  leva prolungata
          possono rassegnare le dimissioni, senza ulteriori obblighi,
          entro i primi trenta giorni di durata del corso".
            "Art. 35 (Arruolamenti). - 1. Il Ministro della difesa ha
          facolta' di indire bandi per la  commutazione,  a  domanda,
          della   ferma  di  leva  in  ferma  prolungata  biennale  o
          triennale, per i  militari  che  non  abbiano  superato  il
          ventiduesimo anno di eta'.
            2.  Il  Ministro  della  difesa  ha,  inoltre,  facolta',
          qualora il numero dei richiedenti la commutazione  di  leva
          risulti  insufficiente  a soddisfare le esigenze organiche,
          di indire arruolamenti riservati ai giovani che non abbiano
          ancora assolto l'obbligo di leva  ed  abbiano  compiuto  il
          diciassettesimo   anno   di   eta'   e   non   superato  il
          ventiduesimo.
           3. I militari in ferma  prolungata  biennale  o  triennale
          sono  assegnati,  tenuto  conto  per quanto possibile delle
          loro aspirazioni, alle  categorie,  alle  specializzazioni,
          alle  specialita' ed agli incarichi di impiego indicati nei
          bandi di arruolamento in base  alle  esigenze  di  ciascuna
          Forza armata.
            4.  Il  periodo  trascorso in ferma prolungata biennale o
          triennale e' valido agli  effetti  dell'assolvimento  degli
          obblighi di leva.
            5.   Per   il   proscioglimento  della  ferma  volontaria
          contratta si applicano le specifiche norme di cui al titolo
          III della legge  31  luglio  1954,  n.  599,  e  successive
          modifiche,  nonche'  quelle  previste dalla legge 10 maggio
          1983, n. 212, per gli allievi sottufficiali.
            6. Gli allievi delle accademie,  delle  scuole  formative
          degli  ufficiali  e  delle  scuole  allievi  ufficiali, che
          abbiano seguito da arruolati i rispettivi corsi per  almeno
          ventiquattro  mesi, sono esonerati dal compiere il servizio
          militare di leva".
            -  Il testo dell'art. 7 del decreto legislativo 12 maggio
          1995, n. 196 (Attuazione dell'art. 3 della  legge  6  marzo
          1992,  n.  216,  in materia di riordino dei ruoli, modifica
          alle  norme  di  reclutamento,  stato  ed  avanzamento  del
          personale non direttivo delle Forze armate) e' il seguente:
            "Art.  7  (Volontari  di  truppa  in fema breve). - 1. Le
          Forze armate, con  esclusione  dell'Arma  dei  Carabinieri,
          possono  mantenere  alle  armi  volontari  in  ferma  breve
          secondo le seguenti ripartizioni:
             Esercito 23.000;
             Marina 5.509;
             Aeronautica 2.250.
            Nell'ambito  della  Marina  possono   essere,   altresi',
          mantenuti   alle   armi  volontari  in  ferma  breve  delle
          capitanerie di porto nella misura di 1.275 unita'.
            2. La ferma breve ha la durata di anni tre.
            3. Ai volontari in ferma breve,  che  abbiano  completato
          senza demerito la ferma triennale, continuano ad applicarsi
          le  disposizioni  dell'art.    3,  comma 65, della legge 24
          dicembre 1993,  n.  537,  e  del  relativo  regolamento  di
          attuazione.
            4.  I  volontari in ferma breve dovranno prioritariamente
          essere impiegati  nelle  unita'  operative  e  addestrative
          dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica".
            -  L'art.  1 della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (Misure
          di razionalizzazione della finanza pubblica) reca norme  in
          materia  di  sanita', pubblico impiego, istruzione, finanza
          regionale e locale, previdenza e assistenza.
            - Il testo dell'art. 11 del decreto legislativo 12 maggio
          1995, n. 196 (Attuazione dell'art. 3 della  legge  6  marzo
          1992,  n.  216,  in materia di riordino dei ruoli, modifica
          alle  norme  di  reclutamento,  stato  ed  avanzamento  del
          personale   non   direttivo  delle  Forze  armate),  e'  il
          seguente:
            "Art. 11 (Reclutamento nel ruolo dei marescialli).  -  1.
          Il   personale  del  ruolo  dei  marescialli  dell'Esercito
          (esclusa  l'Arma   dei   carabinieri),   della   Marina   e
          dell'Aeronautica,   in   rapporto  alle  consistenze  degli
          organici di cui al precedente art. 3, e' tratto:
             a) per il 70% dei posti disponibili in  organico,  dagli
          allievi  delle rispettive scuole sottufficiali. Gli allievi
          sono reclutati con  ferma  di  anni  due  tramite  concorsi
          banditi con decreto ministeriale;
             b)  per  il 30% dei posti disponibili in organico, dagli
          appartenenti al ruolo dei sergenti e al ruolo dei volontari
          di truppa in servizio permanente, tramite concorso  interno
          e superamento di apposito corso di qualificazione di durata
          non inferiore a mesi sei.
            I  posti  di  cui  alla lettera b), eventualmente rimasti
          scoperti, possono essere devoluti in aumento al numero  dei
          posti previsti alla lettera a).
            2.  Ai  concorsi  di  cui  alla  lettera  a) del comma 1,
          possono partecipare:
             a) i giovani che:
              1)  siano  cittadini  italiani,  ovvero  italiani   non
          appartenenti alla Repubblica;
              2) non siano incorsi:
              in condanne per delitti non colposi;
              nel    proscioglimento   da   precedente   arruolamento
          volontario in qualsiasi Forza armata o Corpo  armato  dello
          Stato, d'autorita' o d'ufficio;
              3) siano celibi o vedovi e comunque senza prole;
              4)  abbiano,  se minorenni, il consenso di chi esercita
          la potesta', o la tutela;
              5)  siano  riconosciuti  in  possesso  della  idoneita'
          psico-fisica   ed   attitudinale   al   servizio   militare
          incondizionato   e   agli   incarichi,    specializzazioni,
          categorie e specialita' di assegnazione;
              6)  compiano  il 17 anno di eta' e non abbiano compiuto
          il 26 anno di eta' alla data prevista per la  scadenza  del
          termine  di  presentazione  delle  domande.  Per coloro che
          abbiano gia'  prestato  servizio  militare  obbligatorio  o
          volontario il limite massimo e' elevato a 28 anni qualunque
          sia  il  grado  da  essi  rivestito.  Non  si applicano gli
          aumenti dei limiti di eta'  previsti  per  l'ammissione  ai
          concorsi per i pubblici impieghi;
              7)   siano   in  possesso  del  diploma  di  istruzione
          secondaria di secondo grado o lo  conseguano  nell'anno  in
          cui e' bandito il concorso;
             b)   gli  appartenenti  ai  ruoli  dei  sergenti  e  dei
          volontari di truppa in servizio permanente, i militari ed i
          graduati in ferma volontaria o di  leva  in  servizio  che,
          alla   data   prevista  per  la  scadenza  del  termine  di
          presentazione delle domande:
              1)  siano  in  possesso  del  diploma   di   istruzione
          secondaria  di  secondo  grado o lo conseguano nell'anno in
          cui e' bandito il concorso;
              2) non abbiano superato il ventottesimo anno di eta';
              3) non abbiano riportato la sanzione disciplinare della
          consegna di rigore nell'ultimo biennio  o  nel  periodo  di
          servizio prestato se inferiore a due anni;
              4)  siano  in  possesso della qualifica non inferiore a
          ''nella  media''  o  giudizio  corrispondente   nell'ultimo
          biennio  o  nel periodo di servizio prestato se inferiore a
          due anni.
            3. Ai concorsi di  cui  alla  lettera  b)  del  comma  1,
          possono partecipare:
             a)  nel  limite  del  10%  dei  posti  disponibili,  gli
          appartenenti al ruolo dei sergenti, che alla data  prevista
          nel  bando  di  concorso  per  la  scadenza  del termine di
          presentazione delle domande:
              1) non abbiano superato il 40 anno di eta';
              2)  abbiano  riportato   nell'ultimo   quadriennio   la
          qualifica  di  almeno  ''superiore  alla media'' o giudizio
          corrispondente;
              3) non abbiano riportato la sanzione disciplinare della
          consegna di rigore nell'ultimo biennio;
             b)  nel  limite  del  20%  dei  posti  disponibili,  gli
          appartenenti al ruolo dei volontari in servizio permanente,
          che, oltre ai requisiti di cui alla lettera a):
              1) abbiano compiuto 7 anni di servizio effettivo;
              2)  siano  in  possesso  del  diploma   di   istruzione
          secondaria  di  secondo  grado o lo conseguano nell'anno in
          cui e' bandito il  concorso.
           Le norme per lo svolgimento dei concorsi di cui  al  comma
          2,  compresa  la  definizione  dei titoli e delle prove, la
          loro  valutazione,  la  nomina  delle  Commissioni   e   la
          formazione  delle  graduatorie  e quelle per lo svolgimento
          dei relativi corsi  sono  stabilite  con  apposito  decreto
          ministeriale per ciascuna Forza armata.
             4.  Il  personale  vincitore  del  concorso  di cui alla
          lettera a) del comma 1 e' tenuto a frequentare un corso  di
          formazione  e  di  specializzazione, completato da tirocini
          complementari fino alla concorrenza dei  due  anni,  presso
          ciascuna  Forza  armata, avuto riguardo alle assegnazioni e
          agli incarichi, alle  specializzazioni,  alle  categorie  e
          specialita', secondo le norme vigenti presso ciascuna Forza
          armata,  in  base  alle  esigenze  specifiche, al risultato
          della selezione psico-fisica e attitudinale,  nonche'  alle
          preferenze espresse dagli arruolati. Al termine del periodo
          di   formazione   ed  istruzione  nonche'  dei  periodi  di
          tirocinio complementare, gli allievi vengono sottoposti  ad
          esame  e  trattenuti  d'ufficio  per  il periodo necessario
          all'espletamento delle  prove.  Al  superamento  dell'esame
          sono  nominati,  sulla  base  della  graduatoria di merito,
          marescialli e gradi corrispondenti in servizio  permanente,
          con decorrenza dal giorno successivo alla data in cui hanno
          avuto  termine  gli  esami  finali.  Gli allievi non idonei
          possono essere trattenuti a domanda per sostenere  per  una
          sola volta il primo esame utile.
            5.  Al personale proveniente dal ruolo dei sergenti e dal
          ruolo dei volontari di truppa in servizio  permanente,  che
          frequenta  il  corso  previsto  nel  comma 4, si applica il
          titolo VII della legge 31 luglio 1954, n. 599, e successive
          modificazioni.
            6. Ai  restanti  allievi  si  applicano  le  disposizioni
          previste  per i volontari in ferma breve nonche', in quanto
          compatibili, le norme di cui agli articoli 9, 10 e 11 della
          legge 10 maggio 1983, n. 212.
            7.  Gli  allievi  impediti   da   infermita'   temporanea
          debitamente accertata o imputati in procedimento penale per
          delitto   non   colposo   o   sottoposti   a   procedimento
          disciplinare   o   sospesi   dal   servizio   per    motivi
          precauzionali   o  per  altra  comprovata  causa  di  forza
          maggiore non possono  partecipare  agli  esami  finali  per
          l'immissione  nel  servizio  permanente. Essi proseguono il
          servizio mediante rafferma  annuale  rinnovabile,  fino  al
          cessare delle cause impeditive, e, salvo che le dette cause
          non  comportino  proscioglimento  dalla ferma, sono ammessi
          alla prima sessione di esami utili. Coloro che superano gli
          esami  sono  promossi e immessi nel servizio permanente con
          la stessa decorrenza attribuita ai pari grado con  i  quali
          sarebbero  stati valutati in assenza delle cause impeditive
          di cui sopra e con l'anzianita'  relativa  determinata  dal
          posto  che  avrebbero  occupato,  in relazione al punteggio
          globale ottenuto, nella  graduatoria  di  merito  dei  pari
          grado medesimi.
            8.  Il personale di cui alla lettera b) del comma 1 viene
          inserito  nel  ruolo  dei  marescialli  con  il  grado   di
          maresciallo  e  gradi  corrispondenti  con  decorrenza  dal
          giorno  successivo  alla   data   di   nomina   dell'ultimo
          maresciallo  proveniente  dal  corso,  di  cui  al comma 4,
          concluso nell'anno.
            9. La  partecipazione  a  corsi  di  particolare  livello
          tecnico,  svolti  anche  durante la formazione iniziale, e'
          subordinata al vincolo  di  una  ulteriore  ferma  di  anni
          cinque,  che  permane  anche dopo il passaggio nel servizio
          permanente e decorre dalla scadenza della precedente ferma.
          La ferma precedentemente contratta non rimane  operante  in
          caso di mancato superamento del corso o di dimissioni".
            -  Il  testo  dell'art. 18 della legge 10 giugno 1964, n.
          447 (Norme per i volontari dell'Esercito,  della  Marina  e
          dell'Aeronautica  e  nuovi  organici  dei  sottufficiali in
          servizio permanente  delle  stesse  forze  armate),  e'  il
          seguente:
            "Art.   18.   -   Il   quinto,   sesto  e  settimo  comma
          dell'articolo 2 del regio decreto-legge 1 luglio  1938,  n.
          1368, concernente modifiche al testo unico sull'ordinamento
          del  Corpo  equipaggi  militari marittimi, convertito nella
          legge 9 gennaio 1939, n. 216, quali risultano variati dalla
          legge 3 maggio 1956, n. 516, sono sostituiti dai seguenti:
            ''Il numero globale dei capi di 1, 2 e  3  classe  e  dei
          secondi  capi  viene  stabilito annualmente con lo stato di
          previsione della spesa del Ministero della difesa entro  il
          limite massimo del 24 per cento della forza bilanciata.
            L'organico  dei  sottufficiali  del  ruolo  speciale  per
          mansioni di ufficio e' stabilito in 500 unita'.
            La forza organica dei sergenti, dei  sottocapi  e  comuni
          del  Corpo equipaggi militari marittimi in ferma volontaria
          o in rafferma e' determinata annualmente con  la  legge  di
          bilancio.
            I  sottufficiali  della Marina militare che, alla data di
          entrata in vigore della presente legge, rivestono il  grado
          di  secondo  capo  volontario  in  rafferma e quelli che, a
          norma del successivo art.  22, saranno  ripristinati  nella
          posizione  di volontari raffermati verranno computati nella
          forza organica dei secondi capi in rafferma''".
            - Il testo degli articoli 20 e 44 del testo  unico  delle
          disposizioni legislative concernenti l'amministrazione e la
          contabilita'  dei  corpi, istituti e stabilimenti militari,
          approvato  con  R.D.  2  febbraio   1928,   n.   263,   e',
          rispettivamente, il seguente:
            "Art.  20  (Art. 15, legge 17 luglio 1910, n. 511). - Per
          provvedere   alle   eventuali   deficienze   dei   capitoli
          riguardanti  le  spese  di cui all'art. 11 ed ai bisogni di
          cui all'art. 39 e'  istituito  nello  stato  di  previsione
          della   spesa   del  Ministero  della  guerra  un  fondo  a
          disposizione.
            La prelevazione di somme da tale fondo  e  la  iscrizione
          nei capitoli suddetti e' fatta per decreto del Ministro per
          le finanze registrato alla Corte dei conti.
            I  capitoli a favore dei quali possono farsi prelevamenti
          dal detto fondo sono indicati in un  elenco  da  annettersi
          allo  stato  di  previsione della spesa del Ministero della
          guerra".
            "Art. 44 (Art. 50, legge 17 luglio  1910,  n.  511).-  Le
          disposizioni degli articoli 20, 21, 22, 23, 26, 28, 29, 36,
          37,  38,  39  e  41  sono  estese,  in  quanto applicabili,
          all'amministrazione della marina militare".
            - Il testo dell'art. 2 del R.D. 6 febbraio 1933,  n.  391
          (Approvazione  del  regolamento  per  servizi  di  cassa  e
          contabilita' delle Capitanerie di porto), e' il seguente:
            "Art. 2. - In cassa non devono essere tenuti fondi per un
          importo  eccedente  le  normali  necessita'  dei  pagamenti
          diretti  di  prossima  scadenza.  Entro tale limite i fondi
          possono essere parzialmente investiti in vaglia della Banca
          d'Italia, del Banco di Napoli o del Banco di  Sicilia.  Dei
          vaglia il comandante tiene apposita nota.
            Tutti  gli  altri  fondi,  compresi quelli provenienti da
          depositi di qualsiasi  specie  in  valuta  nazionale,  sono
          versati  in  conto corrente postale o, qualora cio' non sia
          conveniente nei riguardi della speditezza del servizio,  in
          conto corrente di uno degli anzidetti istituti bancari.
            Il   conto  corrente  e'  intestato  alla  Capitaneria  o
          all'Ufficio di porto e i prelevamenti a favore della  cassa
          della  Capitaneria  o dell'Ufficio di porto hanno luogo con
          quietanza  congiunta  del   comandante   e   dell'ufficiale
          corresponsabile, ove esista.
            Gli  interessi  realizzati  sulle  somme versate in conto
          corrente, dedotte le eventuali spese inerenti  al  servizio
          di  esso  conto,  sono  versati  annualmente in Tesoreria a
          favore del bilancio  dello  Stato.    Le  somme  in  valuta
          estera,  provenienti da successioni o depositi, non possono
          essere  convertite  in  valuta  nazionale,  salvo  espressa
          richiesta  scritta  degli  aventi  diritto  o  disposizioni
          ministeriali.  Qualora si tratti di importi rilevanti e  di
          giacenza  presumibilmente non breve, le predette somme sono
          versate in conto corrente, in  valuta  estera,  presso  uno
          degli istituti bancari di cui al comma primo".
            -  Per il testo del secondo comma dell'art. 36 del citato
          R.D. n.  2440/1923 si veda nelle note all'art. 3.
            - Il testo dell'art.  61-bis  del  gia'  citato  R.D.  n.
          2440/1923, e' il seguente:
            "Art.  61-bis. - Gli ordini di accreditamento riguardanti
          le spese in conto capitale, emessi sia in conto  competenze
          che in conto residui, rimasti in tutto o in parte inestinti
          alla  chiusura  dell'esercizio,  possono essere trasportati
          interamente   o   per   la  parte  inestinta  all'esercizio
          successivo, su richiesta del funzionario delegato.
            La disposizione di cui al precedente comma non si applica
          agli ordini di accreditamento emessi sui  residui  che,  ai
          sensi  dell'art.   36, secondo comma, del presente decreto,
          devono essere eliminati alla chiusura dell'esercizio)".