Art. 12.
              (Stato di previsione del Ministero della
                   difesa e disposizioni relative)
  1. Sono autorizzati  l'impegno  e  il  pagamento  delle  spese  del
Ministero  della  difesa, per l'anno finanziario 1999, in conformita'
dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 12).
  2. Il numero massimo dei graduati  di  leva  aiuto  specialisti  in
servizio  nell'Esercito,  nella  Marina  militare  e nell'Aeronautica
militare, e' fissato, per l'anno finanziario 1999, come segue:
   a) Esercito n. 34.300;
   b) Marina n. 14.155;
   c) Aeronautica n. 16.750.
  3.  Il  numero  massimo  degli  ufficiali  piloti  di   complemento
dell'Esercito,  della  Marina  e  dell'Aeronautica,  da  mantenere in
servizio a norma dell'articolo 15 della  legge  19  maggio  1986,  n.
224, e' stabilito, per l'anno finanziario 1999, come segue:
   a) Esercito n. 135;
   b) Marina n. 160;
   c) Aeronautica n. 256.
  4.  Il  numero  massimo degli ufficiali di complemento da ammettere
alla ferma di cui al primo comma  dell'articolo  37  della  legge  20
settembre  1980,  n.  574, e' stabilito, per l'anno finanziario 1999,
come segue:
   a) Esercito (compresi i carabinieri) n. 600;
   b) Marina n. 130;
   c) Aeronautica n. 160.
  5.  La  forza  organica  dei  graduati   e   militari   di   truppa
dell'Esercito  in  ferma  volontaria  a norma dell'articolo 9, ultimo
comma, della legge 10 giugno 1964, n. 447,  e'  fissata,  per  l'anno
finanziario 1999, in n. 1.750 unita'.
  6.  La  forza  organica  dei  sottocapi  e  comuni  del Corpo degli
equipaggi  militari   marittimi   in   ferma   volontaria   a   norma
dell'articolo  18,  terzo  capoverso,  della legge 10 giugno 1964, n.
447, e' fissata, per l'anno finanziario 1999, in n. 850 unita'.
  7.  La  forza  organica  dei  graduati   e   militari   di   truppa
dell'Aeronautica in ferma volontaria a norma dell'articolo 27, ultimo
comma,  della  legge  10  giugno 1964, n. 447, e' fissata, per l'anno
finanziario 1999, in n. 993 unita'.
  8. Il contingente degli arruolamenti  volontari,  come  carabiniere
ausiliario, per la sola ferma di leva, dei giovani chiamati alle armi
e'  fissato,  per  l'anno  finanziario 1999, a norma dell'articolo 4,
comma 1, lettera b), del decreto legislativo 12 maggio 1995, n.  198,
in n. 12.275 unita'.
  9.  Il  numero  massimo  dei  militari volontari in ferma biennale,
triennale o quinquennale, a norma degli articoli 5 e 35  della  legge
24  dicembre  1986,  n. 958, e' fissato, per l'anno finanziario 1999,
come segue:
   a) Esercito n. 23.000;
   b) Marina n. 5.509;
   c) Aeronautica n. 2.250.
  10.  Alle  spese di cui alle unita' previsionali di base "Accordi e
organismi internazionali", (interventi), specificamente afferenti  le
infrastrutture multinazionali NATO, e "Ammodernamento e rinnovamento"
(funzionamento),  dello  stato  di  previsione  del  Ministero  della
difesa, si applicano, per l'anno finanziario  1999,  le  disposizioni
contenute  nel  secondo comma dell'articolo 36 e nell'articolo 61-bis
del  regio  decreto  18  novembre  1923,  n.   2440,   e   successive
modificazioni, sulla contabilita' generale dello Stato
  11. Alle spese per le infrastrutture multinazionali NATO, sostenute
a  carico  delle  unita'  previsionali  di  base "Accordi e organismi
internazionali" (interventi) dello stato di previsione del  Ministero
della difesa, si applicano le procedure NATO di esecuzione delle gare
internazionali  emanate  dal Consiglio atlantico. Deve essere in ogni
caso  garantita  la  trasparenza  delle  procedure  di  appalto,   di
assegnazione  e  di  esecuzione  dei  lavori, ai sensi della legge 13
settembre 1982, n. 646.  Alle  spese  medesime  sono  applicabili  le
disposizioni dell'articolo 23 della legge 18 agosto 1978, n. 497, in-
tegrate  dalla  disposizione  dell'ultimo comma dell'articolo 3 della
legge 16 giugno 1977. n. 372.
  12. Negli elenchi nn. 1 e 2 annessi allo stato  di  previsione  del
Ministero  della  difesa sono descritte le spese per le quali possono
effettuarsi, per l'anno finanziario 1999, i prelevamenti dal fondo  a
disposizione  di  cui agli articoli 20 e 44 del testo unico approvato
con regio decreto 2 febbraio 1928, n. 263, ed  all'articolo  7  della
legge  22  dicembre 1932, n.  1958, iscritto nell'unita' previsionale
di base "Funzionamento" di pertinenza del centro  di  responsabilita'
"Bilancio  e  affari  finanziari"  e nell'unita' previsionale di base
"Spese generali di funzionamento" (funzionamento) di  pertinenza  del
centro di responsabilita' "Arma dei carabinieri".
  13. La composizione della razione viveri in natura, ai militari che
ne  hanno  il godimento, nonche' le integrazioni di vitto e di generi
di conforto da attribuire  ai  militari  in  speciali  condizioni  di
servizio,  sono  stabilite  a  norma del decreto del Presidente della
Repubblica i I settembre 1950, n. 807, in conformita'  delle  tabelle
annesse  allo  stato  di  previsione  del  Ministero della difesa per
l'anno finanziario 1999 (elenco n. 3). A modifica di quanto  disposto
dall'articolo  33,  comma 3, della legge 24 dicembre 1986, n. 958, il
controvalore della razione  viveri  viene  corrisposto  al  personale
militare indicato nel citato articolo 33, comma 1, limitatamente alle
giornate  di  viaggio  di andata e ritorno nelle licenze di qualsiasi
tipo.
 
          Note all'art. 12:
            - Per  il  testo  dell'art.  15  della  citata  legge  n.
          224/1986 si veda nelle note all'art. 10.
            -  Il  testo dell'art. 37 della legge n. 574/1980 (per il
          titolo si veda in nota all'art. 10), e' il seguente:
            "Art. 37. - Gli ufficiali e gli  aspiranti  ufficiali  di
          complemento dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica,
          possono  chiedere,  dopo  almeno tre mesi di servizio dalla
          nomina ad ufficiale o ad aspirante, di  vincolarsi  ad  una
          ferma   volontaria   di  due  anni  decorrente  dal  giorno
          successivo a quello del compimento del  servizio  di  prima
          nomina.
            L'ammissione alla ferma e' effettuata per concorso, sulla
          base  dei servizi prestati dopo la nomina ad ufficiale o ad
          aspirante, e degli altri titoli e requisiti  stabiliti  con
          decreto  del  Ministro  della  difesa.  La  valutazione dei
          concorrenti e' effettuata da apposita commissione che  pro-
          cede  alla  formazione della relativa graduatoria di merito
          degli idonei sulla base dei complessi di  elementi  di  cui
          all'art. 26 della legge 12 novembre 1955, n. 1137 e succes-
          sive modificazioni.
            La  Commissione  e' istituita, per ciascuna forza armata,
          con decreto del Ministro della difesa ed e' composta da  un
          presidente,   ufficiale   generale  o  colonnello  e  gradi
          corrispondenti, e da quattro membri ufficiali superiori  in
          servizio permanente, di cui il meno anziano svolge anche le
          funzioni di segretario.
            Gli  ufficiali  ammessi  alle  ferme  di  cui al presente
          articolo possono chiedere di esserne prosciolti dopo almeno
          un anno di servizio in ferma. Il Ministro  ha  facolta'  di
          ritardare   l'accoglimento  della  domanda  per  motivi  di
          servizio.
            L'ufficiale che sia divenuto permanentemente  inabile  al
          servizio  incondizionato  o  che  non abbia riacquistato la
          idoneita' allo  scadere  del  periodo  massimo  di  licenza
          eventualmente  spettantegli  e'  prosciolto  dalla  ferma e
          collocato  nella  riserva  di  complemento  o  in   congedo
          assoluto a seconda dell'idoneita'.
            Gli  ufficiali  ammessi  alla  ferma  biennale, di cui al
          presente  articolo,  sono  valutati  per  l'avanzamento   a
          tenente  dopo  due anni complessivi di permanenza nei gradi
          di aspirante e sottotenente o corrispondente e, se  idonei,
          promossi  con  decorrenza dal ventottesimo mese di servizio
          prestato da aspirante e ufficiale, compreso quello di prima
          nomina.
            Il numero  massimo  degli  ufficiali  di  complemento  da
          ammettere  annualmente  alla ferma di cui al primo comma e'
          fissato per ciascuna forza armata con la legge di bilancio.
          Tale numero non puo' comunque essere inferiore a:
             a) Esercito: 600;
             b) Marina: 105;
             c) Aeronautica: 180.
            Per  l'ultimo  quadrimestre  dell'anno  1980  le  entita'
          sopraindicate sono ridotte ad un terzo".
            -  Il  testo  dell'ultimo  comma  dell'art.  9 della gia'
          citata legge n. 447/1964 (per il titolo si veda nelle  note
          all'art. 10), e' il seguente:
            "La forza organica dei sergenti e dei graduati e militari
          di  truppa in ferma volontaria e in rafferma e' determinata
          annualmente con la legge di bilancio".
            - Per il testo del terzo  capoverso  dell'art.  18  della
          gia'  citata  legge n. 447/1964 si veda nelle note all'art.
          10.
            - Il testo dell'ultimo  comma  dell'art.  27  della  piu'
          volte citata legge n. 447/1964 e' il seguente:
            "La  forza  organica dei sergenti e quella dei graduati e
          militari di  truppa  in  ferma  volontaria  e  rafferma  e'
          determinata con la legge di bilancio".
            -  Il  testo della lettera b) del comma 1 dell'art. 4 del
          decreto legislativo 12  maggio  1995,  n.  198  (Attuazione
          dell'art. 3 della legge 6 marzo 1992, n. 216, in materia di
          riordino  dei ruoli e modifica delle norme di reclutamento,
          stato ed avanzamento del  personale  non  direttivo  e  non
          dirigente dell'Arma dei carabinieri), e' il seguente:
            "Art.   4  (Reclutamento  dei  carabinieri).  -  1.  Sono
          consentiti:
             a)  (Omissis);
             b) arruolamenti volontari  come  carabinieri  ausiliari,
          per  la  sola  ferma di leva, dei giovani appartenenti alla
          classe che viene  chiamata  alle  armi,  nei  limiti  delle
          vacanze   esistenti   nei   quadri  organici  e  dei  posti
          disponibili nel  contingente  determinato  annualmente  con
          legge di bilancio".
            -  Per  il testo degli articoli 5 e 35 della citata legge
          n. 958/1986 si veda nelle note all'art. 10.
            - Per il testo del secondo comma dell'art. 36 del R.D. n.
          2440/1923 si veda nelle note all'art. 3.
            - Per il  testo  dell'art.  61-bis  del  citato  R.D.  n.
          2440/1923 si veda nelle note all'art. 10.
            - La legge 13 settembre 1982, n. 646, reca: "Disposizioni
          in   materia   di   misure   di  prevenzione  di  carattere
          patrimoniale ed integrazione alle leggi 27  dicembre  1956,
          n.  1423, 10 febbraio 1962, n. 57 e 31 maggio 1965, n. 575.
          Istituzione di una commissione  parlamentare  sul  fenomeno
          della mafia".
            -  Il  testo  dell'art. 23 della legge 18 agosto 1978, n.
          497 (Autorizzazione di spesa per la costruzione di  alloggi
          di  servizio  per  il personale militare e disciplina delle
          relative concessioni), e' il seguente:
            "Art. 23. - Per la costruzione degli alloggi di  servizio
          e per l'acquisto o la permuta di fabbricati gia' costruiti,
          si  applicano  le  disposizioni  dell'art.  2, terzo comma,
          della legge 22 marzo 1975,  n.  57,  previo  parere  di  un
          comitato composto:
             dal  Ministro  della  difesa, o da un Sottosegretario di
          Stato da lui delegato, che lo presiede;
             da un magistrato del Consiglio di Stato e da  uno  della
          Corte dei conti;
             dal  presidente  del  Consiglio  superiore  delle  forze
          armate,  o  da  un  suo  ufficiale  generale  e  ammiraglio
          delegato;
             da  un  rappresentante  tecnico del Ministero dei lavori
          pubblici;
             da un rappresentante rispettivamente dei Ministeri delle
          finanze e del tesoro;
             dai capi di stato maggiore di ciascuna Forza armata o da
          un loro ufficiale generale o ammiraglio delegato;
             dal  segretario  generale  della  Difesa  o  da  un  suo
          ufficiale generale o ammiraglio delegato;
             dal direttore generale del genio militare.
            Le  funzioni di segretario del comitato sono svolte da un
          ufficiale superiore della Direzione  generale  dei  lavori,
          del  demanio  e  dei  materiali  del  genio,  designato dal
          Ministro della difesa e coadiuvato da tre dipendenti  dello
          stesso Ministero.
            I  membri  del  comitato  sono  nominati  con decreto del
          Ministro della difesa su designazione  dell'amministrazione
          o della magistratura di appartenenza.
            I  verbali  del  comitato  sono  consegnati  in  copia al
          Parlamento.   Il comitato  riceve  in  copia  dagli  uffici
          competenti  gli atti relativi alle modificazioni subite dai
          contratti autorizzati. Annualmente il comitato compila  una
          relazione,  da trasmettere al Parlamento in occasione della
          approvazione del bilancio di previsione dello Stato, con la
          quale descrive la natura e la entita' di dette  variazioni,
          con   particolare   riferimento  a  quelle  di  prezzo,  di
          progetto, di qualita' e di misura dei beni  e  dei  servizi
          comunque   oggetto  di  transazione  per  le  finalita'  di
          attuazione del piano".
            - Il testo dell'ultimo comma dell'art. 3 della  legge  16
          giugno  1977,  n.  372 (Ammodernamento degli armamenti, dei
          materiali, delle apparecchiature e di mezzi dell'Esercito),
          e' il seguente:
            "Copia  del  verbale  di  ogni  seduta  del  comitato  e'
          trasmessa  per  conoscenza  dal Ministro per la difesa alle
          commissioni competenti del Parlamento prima che  i  singoli
          progetti o contratti siano resi esecutivi o stipulati".
            -  Per  il  testo  degli articoli 20 e 44 del testo unico
          approvato con R.D. 2 febbraio 1928, n. 263, si  veda  nelle
          note all'art. 10.
            -  Il  testo dell'art. 7 della legge 22 dicembre 1932, n.
          1958 (Norme per l'amministrazione e la  contabilita'  degli
          enti aeronautici), e' il seguente:
            "Art.  7.  -  Nello  stato  di previsione della spesa del
          Ministero dell'aeronautica e' istituito un capitolo con  un
          fondo   a   disposizione   per   sopperire  alle  eventuali
          deficienze dei capitoli dello stato di previsione medesimo,
          indicati in apposita tabella da approvarsi con la legge del
          bilancio.
            I prelevamenti di somme da tale fondo, con la conseguente
          iscrizione nei capitoli suddetti, sono  fatti  con  decreto
          del  Ministro  per le finanze da registrarsi alla Corte dei
          conti".
            - Il decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre
          1950, n. 807,  reca:  "Soppressione  della  razione  viveri
          individuale del personale militare e di quello appartenente
          ai  Corpi  militarmente  organizzati e regolamentazione del
          trattamento vitto delle mense obbligatorie di servizio".
            - Il testo del comma 3 dell'art.  33  della  gia'  citata
          legge  n.    958/1986  (per  il  titolo  si veda nelle note
          dell'art. 10), e' il seguente:
            "3. Il controvalore della razione viveri  e'  corrisposto
          al  personale  militare  indicato  nel comma 1 quando e' in
          licenza con diritto alla paga, nonche' durante i giorni  di
          viaggio  di  andata  e  ritorno  nelle licenze di qualsiasi
          tipo".
            - Il testo del comma 1 dell'art. 33 della citata legge n.
          958/1986 e' il seguente:
            "1. Ai graduati e militari di truppa dell'Esercito, della
          Marina e dell'Aeronautica in servizio di leva, trattenuti o
          richiamati  o  in ferma prolungata, nonche' agli allievi di
          cui alla tabella allegata alla presente legge, la  paga  e'
          dovuta  durante  i  periodi  di ricovero in luoghi di cura,
          durante la licenza ordinaria, le licenze brevi, le  licenze
          straordinarie,  quelle di convalescenza dipendente da causa
          di  servizio,  la  licenza  premio   e   le   licenze   per
          determinazione  ministeriale,  nonche'  durante i giorni di
          viaggio di andata e  ritorno  nelle  licenze  di  qualsiasi
          tipo".