Art. 13.
              (Stato di previsione del Ministero per le
             politiche agricole e disposizioni relative)
  1. Sono autorizzati  l'impegno  e  il  pagamento  delle  spese  del
Ministero  per le politiche agricole, per l'anno finanziario 1999, in
conformita' dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 13).
  2. Il Ministro del tesoro,  del  bilancio  e  della  programmazione
economica  e'  autorizzato  ad  apportare,  con  propri  decreti,  le
occorrenti variazioni di bilancio tra gli  stati  di  previsione  del
Ministero   per   le   politiche  agricole  e  delle  Amministrazioni
interessate, in termini di residui,  competenza  e  cassa,  ai  sensi
dell'articolo  31  della legge 6 dicembre 1991, n. 394, dell'articolo
77 del decreto  legislativo  31  marzo  1998,  n.  112,  nonche'  per
l'attuazione   del   decreto  legislativo  4  giugno  1997,  n.  143,
concernente   il   conferimento   alle   regioni    delle    funzioni
amministrative   in   materia   di   agricoltura   e   pesca   e   la
riorganizzazione dell'Amministrazione centrale.
  3.  Per  l'attuazione  della  legge  10  febbraio  1992,  n.   165,
concernente modifiche ed integrazioni alla legge 17 febbraio 1982, n.
41,  recante  il  piano  per la razionalizzazione e lo sviluppo della
pesca marittima,  il  Ministro  del  tesoro,  del  bilancio  e  della
programmazione  economica  e'  autorizzato  ad  apportare, con propri
decreti, negli stati di previsione  dei  Ministeri  interessati,  per
l'anno  finanziario  1999, le variazioni compensative di bilancio, in
termini di competenza e di cassa, occorrenti per  la  modifica  della
ripartizione  dei  fondi  tra  i vari settori d'intervento, di cui al
suddetto piano nazionale della pesca marittima.
  4. Per l'anno finanziario 1999 il Ministro del tesoro, del bilancio
e della programmazione economica e'  autorizzato  a  provvedere,  con
propri  decreti, al trasferimento alle competenti unita' previsionali
di base dello stato di previsione  del  Ministero  per  le  politiche
agricole  per  l'anno  medesimo,  delle  somme  iscritte  nell'ambito
dell'unita' previsionale di  base  "Interventi  diversi"    capitolo
6879   di  pertinenza  del  centro  di  responsabilita'  "Ragioneria
generale dello Stato" dello stato di  previsione  del  Ministero  del
tesoro,  del  bilancio  e  della programmazione economica, secondo la
ripartizione percentuale indicata all'articolo  24,  comma  2,  della
legge 11 febbraio 1992, n. 157.
 
          Note all'art. 13:
            -  Il  testo dell'art. 31 della legge 6 dicembre 1991, n.
          394 (legge quadro sulle aree protette) e' il seguente:
            "Art. 31 (Beni di  proprieta'  dello  Stato  destinati  a
          riserva  naturale).    -  1. Fino alla riorganizzazione, ai
          sensi dell'art. 9, della legge 18 maggio 1989, n. 183,  del
          Corpo  forestale  dello  Stato, le riserve naturali statali
          sono  amministrate  dagli  attuali  organismi  di  gestione
          dell'ex  Azienda di Stato per le foreste demaniali. Per far
          fronte alle esigenze di  gestione  delle  riserve  naturali
          statali  indicate  nel programma, entro sei mesi dalla data
          di entrata in vigore della presente  legge,  ed  in  attesa
          della  riorganizzazione  di  cui all'art.   9, della citata
          legge n. 183  del  1989,  la  composizione  e  le  funzioni
          dell'ex  Azienda  di  Stato possono essere disciplinate con
          decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  da
          emanarsi su proposta del Ministro dell'ambiente di concerto
          con  il  Ministro  dell'agricoltura  e  delle  foreste. Per
          l'esercizio delle attivita' di gestione  per  i  primi  tre
          anni  successivi  alla  data  di  entrata  in  vigore della
          presente legge continuano ad applicarsi le disposizioni  di
          cui alla legge 5 aprile 1985, n. 124.
            2.  Entro  sei mesi dalla data di entrata in vigore della
          presente  legge,  il  Ministro  dell'agricoltura  e   delle
          foreste,   di  concerto  con  il  Ministro  delle  finanze,
          trasmette al Comitato l'elenco delle  aree  individuate  ai
          sensi  del  decreto ministeriale 20 luglio 1987, pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n.   175
          del   29   luglio  1987,  e  delle  altre  aree  nella  sua
          disponibilita' con la proposta della loro  destinazione  ad
          aree  naturali protette nazionali e regionali anche ai fini
          di un completamento, con particolare riguardo alla  regione
          Veneto   e   alla   regione  Lombardia,  dei  trasferimenti
          effettuati ai sensi dell'art. 68 del decreto del Presidente
          della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.
            3.  La  gestione  delle  riserve  naturali  istituite  su
          proprieta'  dello  Stato, che ricadano o vengano a ricadere
          per effetto dell'istituzione di nuovi parchi nell'ambito di
          un parco nazionale, spetta all'Ente parco. L'affidamento e'
          effettuato   mediante    provvedimento    di    concessione
          predisposto  dal  Ministro  dell'ambiente,  d'intesa con il
          Ministro dell'agricoltura  e  delle  foreste.  In  caso  di
          mancata  intesa  si provvede con decreto del Presidente del
          Consiglio dei  ministri  entro  due  anni  dall'istituzione
          dell'Ente  parco.  Le  riserve  biogenetiche ed i territori
          delle riserve parziali destinati  ad  attivita'  produttive
          sono  affidati  alla  gestione  del  Corpo  forestale dello
          Stato.
            4. Le direttive necessarie per la gestione delle  riserve
          naturali  statali  e  per il raggiungimento degli obiettivi
          scientifici, educativi e di protezione naturalistica,  sono
          impartite  dal  Ministro dell'ambiente ai sensi dell'art. 5
          della legge 8 luglio 1986, n. 349".
            - Il testo dell'art. 77 del decreto legislativo 31  marzo
          1998,   n.   112   (Conferimento   di  funzioni  e  compiti
          amministrativi  dello  Stato  alle  regioni  ed  agli  enti
          locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997,
          n. 59), e' il seguente:
            "Art.  77  (Compiti  di rilievo nazionale). - 1. Ai sensi
          dell'art.  1, comma 4, lettera c),  della  legge  15  marzo
          1997,  n.  59,  hanno  rilievo  nazionale  i  compiti  e le
          funzioni in materia di parchi naturali e  riserve  statali,
          marine  e  terrestri,  attribuiti  allo Stato dalla legge 6
          dicembre 1991, n. 394.
            2.   L'individuazione,   l'istituzione  e  la  disciplina
          generale dei parchi e  delle  riserve  nazionali,  comprese
          quelle   marine  e  l'adozione  delle  relative  misure  di
          salvaguardia sulla  base  delle  linee  fondamentali  della
          Carta  della  natura,  sono  operati, sentita la Conferenza
          unificata".
            - Il decreto legislativo 4 giugno 1997, n.  143,  dispone
          il  conferimento alle regioni delle funzioni amministrative
          in  materia  di  agricoltura  e  pesca  e  riorganizzazione
          dell'Amministrazione centrale.
            -  La legge 10 febbraio 1992, n. 165, reca: "Modifiche ed
          integrazioni alla legge 17 febbraio 1982, n. 41, recante il
          piano per la razionalizzazione e lo  sviluppo  della  pesca
          marittima".
            -  Il  testo  del  comma  2  dell'art.  24 della legge 11
          febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della  fauna
          selvatica  omeoterma  e  per  il prelievo venatorio), e' il
          seguente:
            "2. Le disponibilita' del fondo sono ripartite  entro  il
          31  marzo  di  ciascun  anno  con  decreto del Ministro del
          tesoro,  di  concerto  con  i  Ministri  delle  finanze   e
          dell'agricoltura e delle foreste, nel seguente modo:
             a) 4 per cento per il funzionamento e l'espletamento dei
          compiti  istituzionali  del  Comitato  tecnico  faunistico-
          venatorio nazionale;
             b) 1 per cento per il pagamento della quota di  adesione
          dello  Stato  italiano  al  Consiglio  internazionale della
          caccia e della conservazione della selvaggina;
             c) 95 per cento fra le associazioni venatorie  nazionali
          riconosciute,  in  proporzione alla rispettiva, documentata
          consistenza associativa".