Art. 14.
         (Stato di previsione del Ministero dell'industria,
                  del commercio e dell'artigianato
                      e disposizioni relative)
  1. Sono autorizzati  l'impegno  e  il  pagamento  delle  spese  del
Ministero  dell'industria,  del  commercio  e  dell'artigianato,  per
l'anno  finanziario  1999,  in  conformita'  dell'annesso  stato   di
previsione (Tabella n. 14).
  2. Gli importi dei versamenti effettuati con imputazione all'unita'
previsionale  di  base  "Rimborso  di  anticipazioni e riscossione di
crediti" di pertinenza del centro di  responsabilita'  "Coordinamento
degli  incentivi alle imprese" dello stato di previsione dell'entrata
sono correlativamente iscritti in termini di competenza e  di  cassa,
con   decreti   del   Ministro  del  tesoro,  del  bilancio  e  della
programmazione   economica,   nello   specifico   fondo   nell'ambito
dell'unita'   previsionale   di   base   "Incentivi   alle   imprese"
(investimenti)  di   pertinenza   del   centro   di   responsabilita'
"Coordinamento   degli   incentivi   alle  imprese"  dello  stato  di
previsione   del   Ministero   dell'industria,   del   commercio    e
dell'artigianato,  in  connessione  al  rimborso dei mutui concessi a
carico del Fondo rotativo per l'innovazione tecnologica.
  3. Per l'attuazione dell'articolo 8 della legge 5  marzo  1990,  n.
46,  il  Ministro  del  tesoro,  del  bilancio e della programmazione
economica, su proposta del Ministro dell'industria, del  commercio  e
dell'artigianato, e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le
occorrenti  variazioni  all'entrata  del bilancio dello Stato ed allo
stato di previsione del Ministero  dell'industria,  del  commercio  e
dell'artigianato per l'anno 1999.
  4.  Il  Ministro  del  tesoro,  del bilancio e della programmazione
economica e' autorizzato  a  provvedere,  con  propri  decreti,  alla
riassegnazione    nello    stato    di   previsione   del   Ministero
dell'industria,  del  commercio   e   dell'artigianato   per   l'anno
finanziario  1999, delle somme affluite all'entrata in relazione alle
spese da sostenere per l'attuazione della legge 17 febbraio 1992,  n.
166.
  5.  Il  Ministro  del  tesoro,  del bilancio e della programmazione
economica, su proposta del Ministro dell'industria, del  commercio  e
dell'artigianato,  e'  autorizzato  a provvedere, con propri decreti,
alla  riassegnazione  nello  stato  di   previsione   del   Ministero
dell'industria,   del   commercio   e   dell'artigianato  per  l'anno
finanziario 1999, delle somme affluite all'entrata del bilancio dello
Stato in relazione all'articolo 2, comma 3, della legge  28  dicembre
1991,  n. 421, nonche' all'articolo 9, comma 5, della legge 9 gennaio
1991, n. 10.
  6. Le somme impegnate in relazione alle disposizioni legislative di
cui all'articolo 1 del decretolegge 9 ottobre 1993, n. 410,  recante
interventi  urgenti  a  sostegno dell'occupazione nelle aree di crisi
siderurgica, convertito dalla legge 10 dicembre 1993, n.  513, resesi
disponibili a  seguito  di  provvedimenti  di  revoca,  sono  versate
all'entrata  del  bilancio  dello  Stato  per essere riassegnate, con
decreti  del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica, allo stato di previsione del Ministero dell'industria, del
commercio e dell'artigianato, ai fini della utilizzazione  in  favore
della  Societa'  di  promozione industriale (SPI) ai sensi del citato
articolo 1 del decreto-legge n. 410 del 1993.
 
          Note all'art. 14:
            - Il testo dell'art. 8 della legge 5 marzo  1990,  n.  46
          (Norme per la sicurezza degli impianti), e' il seguente:
            "Art.   8  (Finanziamento  dell'attivita'  di  normazione
          tecnica). -  1.  Il  3  per  cento  del  contributo  dovuto
          annualmente  dall'Istituto  nazionale  per la assicurazione
          contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) per l'attivita'  di
          ricerca  di  cui all'art. 3, terzo comma, del decreto-legge
          30 giugno 1982,  n.  390,  convertito,  con  modificazioni,
          dalla   legge   12   agosto  1982,  n.  597,  e'  destinato
          all'attivita' di normazione  tecnica,  di  cui  all'art.  7
          della presente legge, svolta dall'UNI e dal CEI.
            2.  La  somma di cui al comma 1, calcolata sull'ammontare
          del  contributo  versato  dall'INAIL  nel  corso  dell'anno
          precedente,  e'  iscritta a carico del capitolo 3030, dello
          stato   di   previsione   della   spesa    del    Ministero
          dell'industria,  del  commercio  e  dell'artigianato per il
          1990  e  a  carico  delle  proiezioni  del   corrispondente
          capitolo per gli anni seguenti".
            - La legge 17 febbraio 1992, n. 166, reca: "Istituzione e
          funzionamento  del  ruolo nazionale dei periti assicurativi
          per l'accertamento e la stima dei danni ai veicoli a motore
          ed ai natanti  soggetti  alla  disciplina  della  legge  24
          dicembre  1969,  n.  990, derivanti dalla circolazione, dal
          furto e dall'incendio degli stessi".
            - Il testo del comma  3,  dell'art.  2,  della  legge  28
          dicembre  1991,  n.  421  (Rifinanziamento di interventi in
          campo economico), e' il seguente:
            "3. Le somme impegnate per la concessione dei  contributi
          alle    societa'    consortili   che   realizzano   mercati
          agroalimentari all'ingrosso, di cui alla legge 28  febbraio
          1986,  n.  41, e successive modificazioni, e non liquidate,
          sono riassegnate per le  stesse  finalita'  allo  stato  di
          previsione  della  spesa  del Ministero dell'industria, del
          commercio e dell'artigianato".
            - Il testo del comma 5 dell'art. 9 della legge 9  gennaio
          1991,  n.  10  (Norme per l'attuazione del Piano energetico
          nazionale in materia  di  uso  razionale  dell'energia,  di
          risparmio  energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili
          di energia), e' il seguente:
            "5. I fondi assegnati alle singole regioni e  alle  prov-
          ince autonome di Trento e di Bolzano sono improrogabilmente
          impegnati   mediante   appositi  atti  di  concessione  dei
          contributi entro centoventi giorni dalla  ripartizione  dei
          fondi.  I  fondi residui, per i quali le regioni e le prov-
          ince autonome di Trento e di Bolzano non hanno  fornito  la
          documentazione relativa agli atti di impegno entro i trenta
          giorni   successivi,   vengono   destinati   dal   Ministro
          dell'industria,  del  commercio  e   dell'artigianato   con
          proprio provvedimento ad iniziative inevase dalle regioni e
          dalle  province  autonome di Trento e di Bolzano sulla base
          delle percentuali di ripartizione gia' adottate dal CIPE ai
          sensi del comma 4".
            - Il testo dell'art. 1 del decreto-legge 9 ottobre  1993,
          n.  410  (Interventi  urgenti  a  sostegno dell'occupazione
          nelle aree di crisi siderurgica), convertito dalla legge 10
          dicembre 1993, n. 513, e' il seguente:
            "Art. 1. -  1.  La  Societa'  di  promozione  industriale
          (SPI),  previa autorizzazione del Ministero dell'industria,
          del commercio e dell'artigianato, puo' utilizzare  i  fondi
          destinati  alle  iniziative rientranti nei programmi di cui
          all'art. 5, commi 1 e 2, del decreto-legge 1  aprile  1989,
          n.  120,  convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge 15
          maggio 1989, n. 181, e successive integrazioni,  nonche'  i
          fondi  recati  dalla  legge 22 dicembre 1989, n. 408 (4), e
          dal decreto-legge 28 dicembre 1989, n. 415, convertito, con
          modificazioni, dalla legge 28  febbraio  1990,  n.  38,  ed
          assegnati  alla  SPI  ai  sensi  della  delibera CIPI del 3
          agosto  1993,  per  erogare   direttamente   contributi   e
          finanziamenti anche per iniziative nelle aree del Sud indi-
          cate  dal  citato  decreto-legge  1  aprile  1989,  n. 120,
          nonche' per  assumere  partecipazioni  di  minoranza  nelle
          iniziative  di  promozione  industriale in tutte le aree di
          intervento, ferma restando la destinazione  dei  fondi  per
          area  gia'  definita in sede CIPI. A tal fine nei programmi
          operativi della SPI, da sottoporre  per  l'approvazione  al
          Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato,
          devono   essere   indicati,  per  ciascuna  iniziativa,  la
          tipologia ed il livello degli interventi proposti, in  ogni
          caso  entro i limiti e secondo le modalita' di cui all'art.
          6 del richiamato  decreto-legge  1  aprile  1989,  n.  120,
          nonche'  l'entita'  degli  oneri di istruttoria e controllo
          complessivi  da  riconoscere  alla  SPI.  Per  le  medesime
          finalita',  la  SPI puo' utilizzare anche ulteriori risorse
          che si renderanno disponibili per lo  scopo,  ivi  comprese
          quelle     eventualmente    derivanti    da    revoche    o
          riprogrammazione di interventi di cui alla  legge  1  marzo
          1986, n. 64, e successive modificazioni ed integrazioni".