Art. 14. (Stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e disposizioni relative) 1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, per l'anno finanziario 1999, in conformita' dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 14). 2. Gli importi dei versamenti effettuati con imputazione all'unita' previsionale di base "Rimborso di anticipazioni e riscossione di crediti" di pertinenza del centro di responsabilita' "Coordinamento degli incentivi alle imprese" dello stato di previsione dell'entrata sono correlativamente iscritti in termini di competenza e di cassa, con decreti del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, nello specifico fondo nell'ambito dell'unita' previsionale di base "Incentivi alle imprese" (investimenti) di pertinenza del centro di responsabilita' "Coordinamento degli incentivi alle imprese" dello stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, in connessione al rimborso dei mutui concessi a carico del Fondo rotativo per l'innovazione tecnologica. 3. Per l'attuazione dell'articolo 8 della legge 5 marzo 1990, n. 46, il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni all'entrata del bilancio dello Stato ed allo stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per l'anno 1999. 4. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione nello stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per l'anno finanziario 1999, delle somme affluite all'entrata in relazione alle spese da sostenere per l'attuazione della legge 17 febbraio 1992, n. 166. 5. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione nello stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per l'anno finanziario 1999, delle somme affluite all'entrata del bilancio dello Stato in relazione all'articolo 2, comma 3, della legge 28 dicembre 1991, n. 421, nonche' all'articolo 9, comma 5, della legge 9 gennaio 1991, n. 10. 6. Le somme impegnate in relazione alle disposizioni legislative di cui all'articolo 1 del decretolegge 9 ottobre 1993, n. 410, recante interventi urgenti a sostegno dell'occupazione nelle aree di crisi siderurgica, convertito dalla legge 10 dicembre 1993, n. 513, resesi disponibili a seguito di provvedimenti di revoca, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, con decreti del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, allo stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, ai fini della utilizzazione in favore della Societa' di promozione industriale (SPI) ai sensi del citato articolo 1 del decreto-legge n. 410 del 1993.
Note all'art. 14: - Il testo dell'art. 8 della legge 5 marzo 1990, n. 46 (Norme per la sicurezza degli impianti), e' il seguente: "Art. 8 (Finanziamento dell'attivita' di normazione tecnica). - 1. Il 3 per cento del contributo dovuto annualmente dall'Istituto nazionale per la assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) per l'attivita' di ricerca di cui all'art. 3, terzo comma, del decreto-legge 30 giugno 1982, n. 390, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 agosto 1982, n. 597, e' destinato all'attivita' di normazione tecnica, di cui all'art. 7 della presente legge, svolta dall'UNI e dal CEI. 2. La somma di cui al comma 1, calcolata sull'ammontare del contributo versato dall'INAIL nel corso dell'anno precedente, e' iscritta a carico del capitolo 3030, dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per il 1990 e a carico delle proiezioni del corrispondente capitolo per gli anni seguenti". - La legge 17 febbraio 1992, n. 166, reca: "Istituzione e funzionamento del ruolo nazionale dei periti assicurativi per l'accertamento e la stima dei danni ai veicoli a motore ed ai natanti soggetti alla disciplina della legge 24 dicembre 1969, n. 990, derivanti dalla circolazione, dal furto e dall'incendio degli stessi". - Il testo del comma 3, dell'art. 2, della legge 28 dicembre 1991, n. 421 (Rifinanziamento di interventi in campo economico), e' il seguente: "3. Le somme impegnate per la concessione dei contributi alle societa' consortili che realizzano mercati agroalimentari all'ingrosso, di cui alla legge 28 febbraio 1986, n. 41, e successive modificazioni, e non liquidate, sono riassegnate per le stesse finalita' allo stato di previsione della spesa del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato". - Il testo del comma 5 dell'art. 9 della legge 9 gennaio 1991, n. 10 (Norme per l'attuazione del Piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia), e' il seguente: "5. I fondi assegnati alle singole regioni e alle prov- ince autonome di Trento e di Bolzano sono improrogabilmente impegnati mediante appositi atti di concessione dei contributi entro centoventi giorni dalla ripartizione dei fondi. I fondi residui, per i quali le regioni e le prov- ince autonome di Trento e di Bolzano non hanno fornito la documentazione relativa agli atti di impegno entro i trenta giorni successivi, vengono destinati dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato con proprio provvedimento ad iniziative inevase dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano sulla base delle percentuali di ripartizione gia' adottate dal CIPE ai sensi del comma 4". - Il testo dell'art. 1 del decreto-legge 9 ottobre 1993, n. 410 (Interventi urgenti a sostegno dell'occupazione nelle aree di crisi siderurgica), convertito dalla legge 10 dicembre 1993, n. 513, e' il seguente: "Art. 1. - 1. La Societa' di promozione industriale (SPI), previa autorizzazione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, puo' utilizzare i fondi destinati alle iniziative rientranti nei programmi di cui all'art. 5, commi 1 e 2, del decreto-legge 1 aprile 1989, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 maggio 1989, n. 181, e successive integrazioni, nonche' i fondi recati dalla legge 22 dicembre 1989, n. 408 (4), e dal decreto-legge 28 dicembre 1989, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 38, ed assegnati alla SPI ai sensi della delibera CIPI del 3 agosto 1993, per erogare direttamente contributi e finanziamenti anche per iniziative nelle aree del Sud indi- cate dal citato decreto-legge 1 aprile 1989, n. 120, nonche' per assumere partecipazioni di minoranza nelle iniziative di promozione industriale in tutte le aree di intervento, ferma restando la destinazione dei fondi per area gia' definita in sede CIPI. A tal fine nei programmi operativi della SPI, da sottoporre per l'approvazione al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, devono essere indicati, per ciascuna iniziativa, la tipologia ed il livello degli interventi proposti, in ogni caso entro i limiti e secondo le modalita' di cui all'art. 6 del richiamato decreto-legge 1 aprile 1989, n. 120, nonche' l'entita' degli oneri di istruttoria e controllo complessivi da riconoscere alla SPI. Per le medesime finalita', la SPI puo' utilizzare anche ulteriori risorse che si renderanno disponibili per lo scopo, ivi comprese quelle eventualmente derivanti da revoche o riprogrammazione di interventi di cui alla legge 1 marzo 1986, n. 64, e successive modificazioni ed integrazioni".