Art. 17.
              (Stato di previsione del Ministero della
                  sanita' e disposizioni relative)
  1. Sono autorizzati  l'impegno  e  il  pagamento  delle  spese  del
Ministero  della sanita', per l'anno finanziario 1999, in conformita'
dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 17).
  2. Alle spese di cui all'unita'  previsionale  di  base  "Programmi
anti  AIDS"  (interventi) di pertinenza del centro di responsabilita'
"Prevenzione sanitaria" dello stato di previsione del Ministero della
sanita' si applicano, per l'anno finanziario  1999,  le  disposizioni
contenute  nel  secondo  comma  dell'articolo 36 del regio decreto 18
novembre  1923,  n.   2440.   e   successive   modificazioni,   sulla
contabilita' generale dello Stato.
  3.  Il  Ministro  del  tesoro,  del bilancio e della programmazione
economica e' autorizzato  a  provvedere,  con  propri  decreti,  alla
riassegnazione  alla  pertinente  unita'  previsionale  di base dello
stato  di  previsione  del  Ministero  della   sanita'   per   l'anno
finanziario  1999,  delle  somme versate in entrata dalle Federazioni
nazionali degli ordini e dei collegi sanitari  per  il  funzionamento
della   Commissione   centrale   per  gli  esercenti  le  professioni
sanitarie.
  4. Il Ministro del tesoro,  del  bilancio  e  della  programmazione
economica,  su  proposta del Ministro della sanita', e' autorizzato a
ripartire, con propri decreti, tra le pertinenti unita'  previsionali
di  base  dello  stato di previsione del Ministero della sanita', per
l'anno finanziario 1999, i fondi per il finanziamento delle attivita'
di ricerca o  sperimentazione,  delle  unita'  previsionali  di  base
"Ricerca  scientifica"  (interventi e investimenti) di pertinenza del
centro di  responsabilita'  "Organizzazione,  bilancio  e  personale"
dello stato di previsione del Ministero della sanita', in relazione a
quanto disposto dall'articolo 12, comma 2, del decreto legislativo 30
dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni.
  5.  Il  Ministro  del  tesoro,  del bilancio e della programmazione
economica e' autorizzato a riassegnare per l'anno  finanziario  1999,
con propri decreti, le entrate di cui all'articolo 5, comma 12, della
legge  29  dicembre 1990, n. 407, alle competenti unita' previsionali
di base dello stato di previsione del Ministero della sanita' per  le
attivita'  di  controllo,  di  programmazione,  di  informazione e di
educazione sanitaria  del  Ministero  stesso,  nonche'  dell'Istituto
superiore  di  sanita' e dell'Istituto superiore per la prevenzione e
la sicurezza del lavoro.
 
          Note all'art. 17:
            - Per il testo del comma 2 dell'art. 36 del regio decreto
          n. 2440/1923 si veda nelle note all'art. 3.
            - Il testo del comma 2 dell'art. 12  del  citato  decreto
          legislativo  n.   502/1992 (si veda nelle note all'art. 3),
          e' il seguente:
            "2. Una quota pari all'1% del Fondo  sanitario  nazionale
          complessivo  di  cui  al  comma precedente, prelevata dalla
          quota iscritta nel bilancio del Ministero del tesoro e  del
          Ministero   del   bilancio   per  le  parti  di  rispettiva
          competenza,  e'  trasferita nei capitoli da istituire nello
          stato  di  previsione  del  Ministero  della   sanita'   ed
          utilizzata per il finanziamento di:
             a)  attivita'  di  ricerca corrente e finalizzata svolta
          da:
              1) Istituto superiore di sanita' per  le  tematiche  di
          sua competenza;
              2) Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza
          del lavoro per le tematiche di sua competenza;
              3)  istituti  di  ricovero e cura di diritto pubblico e
          privato il cui carattere  scientifico  sia  riconosciuto  a
          norma delle leggi vigenti;
              4)   istituti   zooprofilattici   sperimentali  per  le
          problematiche  relative  all'igiene  e   sanita'   pubblica
          veterinaria;
             b)  iniziative  previste  da leggi nazionali o dal Piano
          sanitario  nazionale  riguardanti  programmi  speciali   di
          interesse e rilievo interregionale o nazionale per ricerche
          o  sperimentazioni  attinenti  gli  aspetti  gestionali, la
          valutazione dei servizi, le tematiche della comunicazione e
          dei rapporti con i cittadini, le tecnologie e biotecnologie
          sanitarie;
             c) rimborsi alle unita' sanitarie locali ed alle aziende
          ospedaliere,  tramite   le   regioni,   delle   spese   per
          prestazioni  sanitarie erogate a cittadini stranieri che si
          trasferiscono per cure in Italia previa autorizzazione  del
          Ministro  della  sanita'  d'intesa  con  il  Ministro degli
          affari esteri.
            A decorrere dal 1  gennaio  1995,  la  quota  di  cui  al
          presente  comma  e'  rideterminata  ai  sensi dell'art. 11,
          comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n.  468,  e
          successive modificazioni".
            -  Il  testo  del  comma  12  dell'art.  5 della legge 29
          dicembre   1990,   n.   407   (Disposizioni   diverse   per
          l'attuazione  della manovra di finanza pubblica 1991-1993),
          e' il seguente:
            "12. Con decreto del Ministro della sanita', da  emanarsi
          entro  trenta  giorni dalla data di entrata in vigore della
          presente  legge,  sono  fissati  le  tariffe  e  i  diritti
          spettanti   al   Ministero   della   sanita',  all'Istituto
          superiore  di  sanita'  e  all'Istituto  superiore  per  la
          prevenzione e la sicurezza del lavoro, per prestazioni rese
          a  richiesta e ad utilita' di soggetti interessati, tenendo
          conto del  costo  reale  dei  servizi  resi  e  del  valore
          economico  delle  operazioni  di  riferimento;  le relative
          entrate sono utilizzate per le attivita' di  controllo,  di
          programmazione,  di  informazione e di educazione sanitaria
          del Ministero della  sanita'  e  degli  Istituti  superiori
          predetti".