Art. 17. (Stato di previsione del Ministero della sanita' e disposizioni relative) 1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero della sanita', per l'anno finanziario 1999, in conformita' dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 17). 2. Alle spese di cui all'unita' previsionale di base "Programmi anti AIDS" (interventi) di pertinenza del centro di responsabilita' "Prevenzione sanitaria" dello stato di previsione del Ministero della sanita' si applicano, per l'anno finanziario 1999, le disposizioni contenute nel secondo comma dell'articolo 36 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440. e successive modificazioni, sulla contabilita' generale dello Stato. 3. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione alla pertinente unita' previsionale di base dello stato di previsione del Ministero della sanita' per l'anno finanziario 1999, delle somme versate in entrata dalle Federazioni nazionali degli ordini e dei collegi sanitari per il funzionamento della Commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie. 4. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, su proposta del Ministro della sanita', e' autorizzato a ripartire, con propri decreti, tra le pertinenti unita' previsionali di base dello stato di previsione del Ministero della sanita', per l'anno finanziario 1999, i fondi per il finanziamento delle attivita' di ricerca o sperimentazione, delle unita' previsionali di base "Ricerca scientifica" (interventi e investimenti) di pertinenza del centro di responsabilita' "Organizzazione, bilancio e personale" dello stato di previsione del Ministero della sanita', in relazione a quanto disposto dall'articolo 12, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni. 5. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e' autorizzato a riassegnare per l'anno finanziario 1999, con propri decreti, le entrate di cui all'articolo 5, comma 12, della legge 29 dicembre 1990, n. 407, alle competenti unita' previsionali di base dello stato di previsione del Ministero della sanita' per le attivita' di controllo, di programmazione, di informazione e di educazione sanitaria del Ministero stesso, nonche' dell'Istituto superiore di sanita' e dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro.
Note all'art. 17: - Per il testo del comma 2 dell'art. 36 del regio decreto n. 2440/1923 si veda nelle note all'art. 3. - Il testo del comma 2 dell'art. 12 del citato decreto legislativo n. 502/1992 (si veda nelle note all'art. 3), e' il seguente: "2. Una quota pari all'1% del Fondo sanitario nazionale complessivo di cui al comma precedente, prelevata dalla quota iscritta nel bilancio del Ministero del tesoro e del Ministero del bilancio per le parti di rispettiva competenza, e' trasferita nei capitoli da istituire nello stato di previsione del Ministero della sanita' ed utilizzata per il finanziamento di: a) attivita' di ricerca corrente e finalizzata svolta da: 1) Istituto superiore di sanita' per le tematiche di sua competenza; 2) Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro per le tematiche di sua competenza; 3) istituti di ricovero e cura di diritto pubblico e privato il cui carattere scientifico sia riconosciuto a norma delle leggi vigenti; 4) istituti zooprofilattici sperimentali per le problematiche relative all'igiene e sanita' pubblica veterinaria; b) iniziative previste da leggi nazionali o dal Piano sanitario nazionale riguardanti programmi speciali di interesse e rilievo interregionale o nazionale per ricerche o sperimentazioni attinenti gli aspetti gestionali, la valutazione dei servizi, le tematiche della comunicazione e dei rapporti con i cittadini, le tecnologie e biotecnologie sanitarie; c) rimborsi alle unita' sanitarie locali ed alle aziende ospedaliere, tramite le regioni, delle spese per prestazioni sanitarie erogate a cittadini stranieri che si trasferiscono per cure in Italia previa autorizzazione del Ministro della sanita' d'intesa con il Ministro degli affari esteri. A decorrere dal 1 gennaio 1995, la quota di cui al presente comma e' rideterminata ai sensi dell'art. 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni". - Il testo del comma 12 dell'art. 5 della legge 29 dicembre 1990, n. 407 (Disposizioni diverse per l'attuazione della manovra di finanza pubblica 1991-1993), e' il seguente: "12. Con decreto del Ministro della sanita', da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono fissati le tariffe e i diritti spettanti al Ministero della sanita', all'Istituto superiore di sanita' e all'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro, per prestazioni rese a richiesta e ad utilita' di soggetti interessati, tenendo conto del costo reale dei servizi resi e del valore economico delle operazioni di riferimento; le relative entrate sono utilizzate per le attivita' di controllo, di programmazione, di informazione e di educazione sanitaria del Ministero della sanita' e degli Istituti superiori predetti".