Art. 18.
                 (Stato di previsione del Ministero
                 per i beni e le attivita' culturali
                      e disposizioni relative)
  1. Sono autorizzati  l'impegno  e  il  pagamento  delle  spese  del
Ministero per i beni e le attivita' culturali, per l'anno finanziario
1999,  in  conformita'  dell'annesso  stato di previsione (Tabella n.
18).
  2. Ai fini della ripartizione della residua quota del  Fondo  unico
per lo spettacolo di cui al secondo comma dell'articolo 2 della legge
30  aprile 1985, n. 163, il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica e'  autorizzato  ad  apportare,  con  propri
decreti,  le  occorrenti  variazioni  di  bilancio  nell'ambito delle
unita'  previsionali  di  base  "Fondo  unico  per   lo   spettacolo"
(interventi;    investimenti)    di    pertinenza   del   centro   di
responsabilita' "Spettacolo e sport" dello stato  di  previsione  del
Ministero per i beni e le attivita' culturali.
 
          Note all'art. 18:
            -  Il  testo del secondo comma dell'art. 2 della legge 30
          aprile 1985, n.  163  (Nuova  disciplina  degli  interventi
          dello Stato a favore dello spettacolo), e' il seguente:
            "La  residua  quota del Fondo e' riservata per far fronte
          agli oneri derivanti dall'applicazione degli articoli 4 e 5
          della presente legge, nonche' per provvedere  ad  eventuali
          interventi  integrativi  in  base alle esigenze dei singoli
          settori".