Art. 18. (Stato di previsione del Ministero per i beni e le attivita' culturali e disposizioni relative) 1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero per i beni e le attivita' culturali, per l'anno finanziario 1999, in conformita' dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 18). 2. Ai fini della ripartizione della residua quota del Fondo unico per lo spettacolo di cui al secondo comma dell'articolo 2 della legge 30 aprile 1985, n. 163, il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio nell'ambito delle unita' previsionali di base "Fondo unico per lo spettacolo" (interventi; investimenti) di pertinenza del centro di responsabilita' "Spettacolo e sport" dello stato di previsione del Ministero per i beni e le attivita' culturali.
Note all'art. 18: - Il testo del secondo comma dell'art. 2 della legge 30 aprile 1985, n. 163 (Nuova disciplina degli interventi dello Stato a favore dello spettacolo), e' il seguente: "La residua quota del Fondo e' riservata per far fronte agli oneri derivanti dall'applicazione degli articoli 4 e 5 della presente legge, nonche' per provvedere ad eventuali interventi integrativi in base alle esigenze dei singoli settori".