Art. 2.
                (Stato di previsione della Presidenza
              del Consiglio dei ministri e disposizioni
                              relative)
  1. Sono autorizzati l'impegno e  il  pagamento  delle  spese  della
Presidenza  del Consiglio dei ministri e degli organi dipendenti, per
l'anno  finanziario  1999,  in  conformita'  dell'annesso  stato   di
previsione (Tabella n. 2).
  2.  Il  Ministro  del  tesoro,  del bilancio e della programmazione
economica e' autorizzato  a  provvedere,  con  propri  decreti,  alla
ripartizione  su  altre  unita'  previsionali di base, dello stato di
previsione della Presidenza del Consiglio  dei  ministri  per  l'anno
1999, del fondo per l'attuazione della legge 23 agosto 1988, n.  400,
iscritto  nell'ambito dell'unita' previsionale di base "Segretariato"
(funzionamento)  di  pertinenza   del   centro   di   responsabilita'
"Segretariato generale" dello stato di previsione medesimo.
  3. Le somme dovute dagli istituti di credito ai sensi dell'articolo
33  della legge 5 agosto 1981, n. 416, sono versate nell'ambito della
unita' previsionale  di  base  "Restituzioni,  rimborsi,  recuperi  e
concorsi   vari"   di   pertinenza   del  centro  di  responsabilita'
"Segretariato generale" (Presidenza del Consiglio dei ministri) dello
stato  di  previsione  dell'entrata,  per   essere   correlativamente
iscritte,  in termini di competenza e cassa, con decreti del Ministro
del  tesoro,  del  bilancio   e   della   programmazione   economica,
nell'ambito dell'unita' previsionale di base "Imprese radiofoniche ed
editoriali"    (investimenti)    di    pertinenza   del   centro   di
responsabilita' "Informazione e editoria" dello stato  di  previsione
della Presidenza del Consiglio dei ministri.
  4.  Il  Ministro  del  tesoro,  del bilancio e della programmazione
economica e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, in termini
di  residui,  competenza  e  cassa,  le  variazioni  compensative  di
bilancio  occorrenti  per  l'attuazione  dell'articolo  127 del testo
unico delle leggi in  materia  di  disciplina  degli  stupefacenti  e
sostanze  psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi
stati di tossicodipendenza,  approvato  con  decreto  del  Presidente
della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309.
  5. Ai fini dell'attuazione della legge 15 dicembre 1990, n. 396, il
Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e'
autorizzato  a  ripartire, con propri decreti, in termini di residui,
competenza e cassa, su  altre  unita'  previsionali  di  base,  delle
Amministrazioni  interessate,  il  fondo  per gli interventi per Roma
capitale iscritto nell'ambito dell'unita' previsionale di base "Fondo
per  Roma  capitale"  (investimenti)  di  pertinenza  del  centro  di
responsabilita'  "Roma  capitale"  dello  stato  di  previsione della
Presidenza del Consiglio dei ministri.
  6. Il Ministro del tesoro,  del  bilancio  e  della  programmazione
economica  e'  autorizzato  a ripartire, con propri decreti, il fondo
per l'attivita' statistica nazionale iscritto nell'ambito dell'unita'
previsionale di base "Segretariato" (funzionamento) di pertinenza del
centro di responsabilita'  "Segretariato  generale"  dello  stato  di
previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri.
  7. In attuazione di quanto disposto dall'articolo 19 della legge 24
febbraio  1992,  n.  225,  istitutiva  del  Servizio  nazionale della
protezione civile, le somme iscritte nell'unita' previsionale di base
"Fondo per la protezione civile"  (investimenti)  di  pertinenza  del
centro   di   responsabilita'  "Protezione  civile"  dello  stato  di
previsione della Presidenza del Consiglio  dei  ministri  per  l'anno
finanziario  1999,  possono essere ripartite, in relazione al tipo di
intervento  previsto,  con  decreti  del  Ministro  del  tesoro,  del
bilancio   e   della   programmazione  economica,  tra  altre  unita'
previsionali di base, del medesimo centro di responsabilita'.
  8. Il Ministro del tesoro,  del  bilancio  e  della  programmazione
economica  e'  autorizzato  a  provvedere,  con  propri decreti, alla
riassegnazione   nell'ambito   dell'unita'   previsionale   di   base
"Funzionamento"  di  pertinenza  del  centro di responsabilita' "Pari
opportunita'"  dello  stato  di  previsione  della   Presidenza   del
Consiglio  dei  ministri,  per  l'anno  finanziario 1999, delle somme
affluite  all'entrata  del  bilancio  dello  Stato   per   contributi
destinati  dall'Unione  europea  alle attivita' poste in essere dalla
Commissione nazionale per la parita' e le pari opportunita' tra  uomo
e donna in accordo con l'Unione europea.
  9.  Ai  fini  dell'attuazione della legge 3 agosto 1998, n. 267, il
Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e'
autorizzato  a  ripartire,  con  propri  decreti,  su  altre   unita'
previsionali  di  base, le somme iscritte nell'unita' previsionale di
base "Potenziamento servizi e strutture" (oneri comuni) di pertinenza
del centro  di  responsabilita'  "Servizi  tecnici"  dello  stato  di
previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri.
 
          Note all'art. 2:
            -  La  legge  23  agosto  1988, n. 400, reca: "Disciplina
          dell'attivita' di Governo e  ordinamento  della  Presidenza
          del Consiglio dei Ministri".
            - Il testo dell'art. 33 della legge 5 agosto 1981, n. 416
          (Disciplina   delle  imprese  editrici  e  provvidenze  per
          l'editoria), e' il seguente:
            "Art. 33 (Fondo centrale di  garanzia).  -  E'  istituito
          presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Direzione
          generale   delle   informazioni,   editoria   e  proprieta'
          letteraria, artistica e scientifica, un fondo  centrale  di
          garanzia  per  i  finanziamenti  di importo non superiore a
          1.500 milioni di lire, concessi  in  base  all'art.  29  ed
          ammessi ai benefici di cui allo stesso articolo. A tal fine
          e' autorizzata apposita gestione ai sensi dell'art. 9 della
          legge 25 novembre 1971, n. 1041.
            La  garanzia  sul  fondo  e' di natura sussidiaria e puo'
          essere accordata agli istituti ed  aziende  di  credito  su
          richiesta dei medesimi o dei beneficiari dei finanziamenti.
            La  garanzia del fondo si applica con le stesse modalita'
          previste dal primo comma dell'art. 20 della legge 12 agosto
          1977, n. 675, e successive modificazioni ed integrazioni.
            La dotazione finanziaria del fondo e' costituita:
             1) dalle somme che gli istituti erogatori devono versare
          in misura corrispondente  alla  trattenuta  che  essi  sono
          tenuti    ad    operare    una    volta   tanto,   all'atto
          dell'erogazione, sull'importo originario dei  finanziamenti
          concessi,  limitatamente  ai primi 3.000 milioni di ciascun
          finanziamento. La trattenuta e' dello 0,50 per cento;
             2) da contributi posti a carico degli istituti erogatori
          di importo pari a quello stabilito dal CIPI ai sensi  della
          lettera  b)  del  quinto  comma dell'art. 20 della legge 12
          agosto  1977,  n.  675,  modificato  dall'art.  12-bis  del
          decreto-legge  30 gennaio 1979, n. 23, convertito in legge,
          con modificazioni, dalla legge 29 marzo 1979, n. 91;
             3) da un contributo dello Stato di lire 200 milioni  per
          ciascuno  dei primi tre esercizi finanziari successivi alla
          entrata in vigore della presente legge;
             4) dagli interessi  maturati  sulle  disponibilita'  del
          fondo".
            -  Il  testo dell'art. 127 del testo unico delle leggi in
          materia  di  disciplina  degli  stupefacenti   e   sostanze
          psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi
          stati  di  tossicodipendenza,  approvato  con  decreto  del
          Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309,  e'  il
          seguente:
            "Art. 127 (Legge 26 giugno 1990, n. 162, art. 32, commi 1
          e  2  -  Fondo  nazionale  di  intervento per la lotta alla
          droga).  -  1.  Presso  la  Presidenza  del  Consiglio  dei
          Ministri  e' istituito il Fondo nazionale di intervento per
          la lotta alla  droga  per  il  finanziamento  di  progetti,
          finalizzati  al  perseguimento degli obiettivi del presente
          testo  unico,  presentati  dai  Ministri  dell'interno,  di
          grazia e giustizia, della difesa, della pubblica istruzione
          e  della  sanita'  con  particolare riguardo per i progetti
          localizzati nelle regioni meridionali.
            2. A valere sul Fondo di cui al comma  1  possono  essere
          finanziati  progetti  mirati alla prevenzione e al recupero
          dalle tossicodipendenze elaborati dai  comuni  maggiormente
          interessati   dall'espansione   di  tale  fenomeno,  previa
          presentazione  di  progetti  di  fattibilita'  indicanti  i
          tempi,  le  modalita'  e  gli  obiettivi  che  si intendono
          conseguire nel campo della  prevenzione  e  recupero  dalle
          tossicodipendenze.  Al  finanziamento  dei progetti possono
          accedere prioritariamente i comuni del Mezzogiorno e quelli
          che intendono attivare servizi sperimentali di  prevenzione
          sul territorio.
            3.   Una   quota   almeno  pari  al  7  per  cento  degli
          stanziamenti  di  cui  al  comma   11   e'   destinata   al
          finanziamento di progetti di iniziativa delle regioni volti
          alla  formazione  integrata  degli  operatori  dei  servizi
          pubblici e privati convenzionati  per  l'assistenza  socio-
          sanitaria  alle  tossicodipendenze, anche con riguardo alle
          problematiche     derivanti     dal     trattamento      di
          tossicodipendenti sieropositivi.
            4. Il finanziamento dei progetti di cui ai commi 1 e 2 e'
          disposto, con proprio decreto, dal Presidente del Consiglio
          dei    Ministri,   sentito   il   Comitato   nazionale   di
          coordinamento per l'azione antidroga di cui all'art. 1.
            5.  Il  Comitato  nazionale di coordinamento per l'azione
          antidroga, nella prima seduta, specifica  le  priorita'  in
          tema  di  prevenzione  e  recupero  dalle tossicodipendenze
          nonche' il contenimento  del  fenomeno  della  sindrome  da
          immunodeficienza acquisita (AIDS) e determina i criteri per
          la   ripartizione  del  Fondo  e  per  la  valutazione  dei
          progetti, tenendo conto tra l'altro:
             a)  dell'urgenza  degli  interventi   in   relazione   a
          situazioni di alto rischio;
             b)   idegli  interventi  volti  alla  prevenzione  e  al
          contenimento del diffondersi  delle  infezioni  HIV  tra  i
          tossicodipendenti;
             c)  della  carenza  di  strutture idonee alla lotta alla
          droga,  nel  settore  di  competenza  di  ciascun  soggetto
          proponente;
             d)  della  necessita'  di  formazione del personale, con
          riferimento  agli  specifici   obiettivi   proposti   dalla
          Organizzazione  mondiale  della sanita' (regione europea) e
          dalla Comunita' europea.
            6. Per l'esame istruttorio dei progetti e' istituita, con
          decreto del Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri,  una
          commissione presieduta da un esperto designato dal Ministro
          per  gli  affari  sociali  o  da  un  dirigente generale in
          servizio alla  Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri  e
          composta da sette esperti nei campi della prevenzione e del
          recupero  dalle  tossicodipendenze,  dei  seguenti settori:
          sanitario, farmaco-tossicologico, psicologico, sociologico,
          riabilitativo, pedagogico, giuridico. Detta commissione  e'
          coadiuvata da un ufficio di segreteria al quale e' preposto
          un  funzionario  della carriera direttiva o dirigenziale in
          servizio alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.
            7.  Le  amministrazioni  destinatarie  dei  finanziamenti
          avviano  la realizzazione dei progetti entro tre mesi dalla
          erogazione del finanziamento,  dandone  comunicazione  alla
          Presidenza  del  Consiglio  dei Ministri, che, in mancanza,
          provvede, sentito il Comitato  nazionale  di  coordinamento
          per  l'azione  antidroga, a ridistribuire le somme su altri
          progetti meritevoli di accoglimento.
            8. Le amministrazioni provvedono altresi' ad inviare alla
          Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri   una   relazione
          semestrale  sull'andamento  dei  progetti  e  sui risultati
          conseguiti.
            9.  Nel  caso  in  cui  la  realizzazione  del   progetto
          finanziato   incontri   concrete   difficolta'   operative,
          l'amministrazione interessata, previo parere favorevole del
          comitato nazionale di coordinamento per l'azione antidroga,
          puo' apportarvi le  opportune  variazioni,  ferma  restando
          l'entita' del finanziamento accordato.
            10.  L'onere  per  il  funzionamento della commissione di
          esperti e del relativo ufficio di segreteria e' valutato in
          lire 800 milioni annui a decorrere dall'anno 1990.
            11. L'onere per il finanziamento dei progetti di  cui  ai
          commi  1  e  2  e'  determinato in lire 176.040 milioni per
          l'anno 1990 e in lire 177.900 milioni a decorrere dal 1991.
            12.    L'organizzazione   del   Comitato   nazionale   di
          coordinamento per l'azione antidroga  e'  disciplinata  con
          decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri. Il
          Comitato potra' articolarsi in piu'  sezioni;  per  il  suo
          funzionamento dovranno osservarsi le norme regolamentari di
          cui  all'art.  7,  comma  3, della legge 23 agosto 1988, n.
          400".
            - La legge 15 dicembre 1990, n.  396,  reca:  "Interventi
          per Roma, capitale della Repubblica".
            -  Il testo dell'art. 19 della legge 24 febbraio 1992, n.
          225 (Istituzione del Servizio  nazionale  della  protezione
          civile), e' il seguente:
            "Art. 19 (Norma finanziaria). - 1. Le somme relative alle
          autorizzazioni   di   spesa  a  favore  del  Fondo  per  la
          protezione civile sono iscritte, in relazione  al  tipo  di
          intervento  previsto,  in appositi capitoli, anche di nuova
          istituzione, dello stato di previsione della Presidenza del
          Consiglio  dei  Ministri.  Il  Ministro   del   tesoro   e'
          autorizzato  ad  apportare, con propri decreti, su proposta
          del Ministro per il coordinamento della protezione  civile,
          le variazioni compensative che si rendessero necessarie nel
          corso   dell'esercizio  in  relazione  agli  interventi  da
          effettuare.
            2.  Le  disponibilita'   esistenti   nella   contabilita'
          speciale  intestata  al "Fondo per la protezione civile" di
          cui all'art. 2 del decreto-legge 10 luglio  1982,  n.  428,
          convertito,  con modificazioni, dalla legge 12 agosto 1982,
          n. 547, nonche' quelle rinvenienti  dalla  contrazione  dei
          mutui  gia' autorizzati con legge a favore del Fondo per la
          protezione civile, sono versate  all'entrata  del  bilancio
          dello Stato per la riassegnazione, con decreti del Ministro
          del   tesoro,   ai   pertinenti   capitoli   da   istituire
          nell'apposita  rubrica  dello  stato  di  previsione  della
          Presidenza del Consiglio dei Ministri.
            3. Per gli interventi di emergenza, di cui ai commi 2 e 3
          dell'art.    5,  il  Ministro  per  il  coordinamento della
          protezione civile puo' provvedere anche a mezzo di soggetti
          titolari di pubbliche funzioni,  ancorche'  non  dipendenti
          statali,  mediante  ordini di accreditamento da disporre su
          pertinenti capitoli, per i quali non  trovano  applicazione
          le  norme  della  legge  e  del regolamento di contabilita'
          generale dello Stato sui limiti di somma. Detti  ordini  di
          accreditamento sono sottoposti a controllo successivo e, se
          non  estinti  al  termine  dell'esercizio in cui sono stati
          emessi, possono essere trasportati all'esercizio seguente.
            4. I versamenti di fondi da parte di enti o  privati  per
          le  esigenze  di protezione civile confluiscono all'entrata
          del  bilancio  dello  Stato  per   la   riassegnazione   ai
          rispettivi  capitoli di spesa, con decreti del Ministro del
          tesoro.
            5. Le obbligazioni giuridiche assunte anteriormente  alla
          data di entrata in vigore della presente legge a carico del
          Fondo  per  la  protezione  civile  danno  luogo  a formali
          impegni a carico dei competenti capitoli  da  istituire  ai
          sensi del comma 1".
            -  La  legge 3 agosto 1998, n. 267, reca: "Conversione in
          legge, con modificazioni, del decreto-legge 11 giugno 1998,
          n. 180, recante  misure  urgenti  per  la  prevenzione  del
          rischio  idrogeologico  ed  a  favore delle zone colpite da
          disastri franosi nella regione Campania".